CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con sentenza del 24/6/2022, la Corte di appello di Milano riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 21/3/2018 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Considerato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato. 3. Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, riscontrandosi una motivazione sul punto del tutto adeguata e basata sul rigoroso rispetto delle risultanze processuali, in contrasto con quanto genericamente affermato nell'impugnazione. 4. Rilevato, infatti, che la sentenza - pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta - ha negato la fattispecie lieve sul presupposto del dato ponderale della sostanza sequestrata (53,1 grammi lordi di cocaina), che non poteva essere considerata marginale e rappresentava, anzi, un sintomo sicuro di una discreta potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio, valutato anche il numero di dosi medie ricavabili (269). Ancora, e nell'ambito di una doverosa valutazione complessiva del fatto, la Corte di merito ha valorizzato l'elevato principio attivo dello stupefacente (81,03%) e le modalità di spaccio, niente affatto espressione di attività rudimentale. 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]' estensore Il