CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2020
Cassazione n. 05486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20195/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BARI, [OSCURATO:PERSONA], n.188, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2021n. 20195sez. S2 - ud. 1 0/0 2 /2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi BARI n. 1109/2020 depositata il 19/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe. 2.Le parti intimate non si sono costituite nel presente giudizio. 3. In prossimità dell’adunanza del 10 febbraio 2023 la ricorrente ha depositato istanza per la rinnov azione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.08.1977 – C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14. 4. L’istanza è motivata sul rilievo che la notificazione del ricorso eseguita a mezzo raccomandata a.r. non è andata a buon fine, come risulta dalla copia del plico postale – restituito al mittente - e dell’avviso di ricevimento, che si depositano nel fascicolo telematico, stante la attestata irreperibilità del destinatario. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace in appello, sicché si è proceduto ad eseguire la notifica presso la sua residenza in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, ove si era già provveduto a rinnovare la notifica dell’atto di appello. 5. La Corte in accoglimento dell’istanza dispone rinnovarsi la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concedendo il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Ric. 2021n. 20195sez. S2 - ud. 1 0/0 2 /2023 Così deciso in Roma, nella camera di consigl