CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 09928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,// [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 10 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Terni il 12 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, comma secondo nr. 2, 2 bis, e 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa e sulla ricognizione fotografica effettuata dalla stessa), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la menzionata Corte, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del successivo riconoscimento fotografico, confermati - peraltro - dagli altri testi escussi; ritenuto, quindi, che la doglianza difensiva circa l'inattendibilità della persona offesa deve ritenersi manifestamente infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, seguito dal Collegio del merito, è conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P