CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1946
Cassazione n. 26737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1946 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento del fatto basato sulla ritenuta attendibilità della testimonianza assunta dalla persona che si era occupata del gregge prima del denunciato furto di 23 agnelli, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure generiche perché reiterative di prospettazioni alternative già respinte con adeguata motivazione, e ciò anche con riferimento alle censure sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio; ritenuto che le argomentazioni esposte nella memoria depositMal difensore del ricorrente in data 8 giugno 2022 appaiono riproduttive delle stesse censure articolate nel ricorso, evidenziando altresì una intima contraddizione tra la formulata eccezione con cui si adduce il carattere di inverosimiglianza della denuncia di furto nel primo motivo di ricorso, per poi articolare nel secondo e terzo motivo la tesi opposta della assoluta veridicità del contenuto della medesima denuncia di furto degli agnelli, sollecitando una rivalutazione autonoma dei fatti non consentita in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così