CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38501/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato e al mancato contenimento della pena nel minimo. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta condanna e l'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art.393 bis cod. pen. (pagg. 3, 4 e 5). 5.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142). 6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] igna (Anna