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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22048/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito, correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., hanno ampiamente disatteso i motivi di gravame, genericamente riproposti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen., sono prive di concreta specificità e manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita dalla legge, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto all'attenuante comune, il riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); che, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come nel caso di specie (si vedano pagg. 5 e 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito, correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., hanno ampiamente disatteso i motivi di gravame, genericamente riproposti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen., sono prive di concreta specificità e manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita dalla legge, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto all'attenuante comune, il riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); che, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come nel caso di specie (si vedano pagg. 5 e 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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