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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13762/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 14 gennaio 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Venezia il 6 luglio 2017, -a11'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 187, comma 1-quater, e 186-bis, comma 1, lett. a), del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile altrui in condizioni di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di oppiacei e cocaina, di notte ed essendo neo-patentato, fatto commesso il 22 aprile 2014, quindi condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale si denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, si lamentano più violazioni di legge (artt. 178, 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen. e 24 Cost.), per essere stato sottoposto l'imputato ad esami del sangue e delle urine su esclusiva richiesta della polizia giudiziaria, non già per ragioni sanitarie, risultando peraltro l'avvertimento, effettuato oralmente, circa le facoltà difensive e la manifestazione del consenso dell'imputato da un verbale di accertamenti urgenti, incentrato su una mera clausola di stile, redatto dalla polizia giudiziaria due ore dopo il fermo del veicolo ed un'ora dopo la effettuazione e comunque privo della firma dell'imputato, circostanza quest'ultima già dedotta espressamente con l'atto di appello e liquidata dalla Corte di appello come irrilevante con le poche righe di ragionamento che si rinvengono alla p. 4 della sentenza impugnata.

Rammentato che l'imputato era stato fermato casualmente durante un normale controllo, non già perché guidasse in maniera irregolare, ed accompagnato poi in Ospedale, si richiamano da parte del ricorrente più precedenti di legittimità che si stimano pertinenti, tra i quali Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394, secondo cui «Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'intimazione all'imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non.avendo. gli operanti .effettuato preventive prove. attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti)».

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo.

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento alla questione della mancanza di firma dell'interessato sul verbale di accertamenti urgenti, verbale non contemporaneamente redatto.

Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 22 aprile 2014 + 5 anni = 22 aprile 2019; sentenza impugnata del 14 gennaio 2019).

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.4.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] _e estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 14 gennaio 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Venezia il 6 luglio 2017, -a11'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 187, comma 1-quater, e 186-bis, comma 1, lett. a), del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile altrui in condizioni di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di oppiacei e cocaina, di notte ed essendo neo-patentato, fatto commesso il 22 aprile 2014, quindi condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale si denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si lamentano più violazioni di legge (artt. 178, 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen. e 24 Cost.), per essere stato sottoposto l'imputato ad esami del sangue e delle urine su esclusiva richiesta della polizia giudiziaria, non già per ragioni sanitarie, risultando peraltro l'avvertimento, effettuato oralmente, circa le facoltà difensive e la manifestazione del consenso dell'imputato da un verbale di accertamenti urgenti, incentrato su una mera clausola di stile, redatto dalla polizia giudiziaria due ore dopo il fermo del veicolo ed un'ora dopo la effettuazione e comunque privo della firma dell'imputato, circostanza quest'ultima già dedotta espressamente con l'atto di appello e liquidata dalla Corte di appello come irrilevante con le poche righe di ragionamento che si rinvengono alla p. 4 della sentenza impugnata. Rammentato che l'imputato era stato fermato casualmente durante un normale controllo, non già perché guidasse in maniera irregolare, ed accompagnato poi in Ospedale, si richiamano da parte del ricorrente più precedenti di legittimità che si stimano pertinenti, tra i quali Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394, secondo cui «Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'intimazione all'imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non.avendo. gli operanti .effettuato preventive prove. attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti)». Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento alla questione della mancanza di firma dell'interessato sul verbale di accertamenti urgenti, verbale non contemporaneamente redatto. Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 22 aprile 2014 + 5 anni = 22 aprile 2019; sentenza impugnata del 14 gennaio 2019). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] _e estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Cons
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