CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 03110/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con sentenza del 12/07/2023 il Gip del Tribunale di Monza ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina allo stesso ascritti (capi da A a G), uniti dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestata, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Franco, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all'aggravante della recidiva, erroneamente ritenuta infraquinquennale. 3. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazion del fatto (sez. 5, sent. n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305); inoltre, la prevalenza delle attenuanti - a prescindere dalla qualificazione della recidiva - priva di rilevanza la questione; infine, la pena non presenta alcun profilo di illegalità, censurabile in cassazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]