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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08956/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati dal medesimo difensore con due distintiti atti, interamente sovrapponibili; considerato che i tre motivi di entrambi i ricorsi - con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata (il primo), alla mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. (il secondo), nonché all'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (il terzo) - non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede dalla legge per un duplice ordine di ragioni, di seguito esposte; che, nella specie, deve sottolinearsi come, con argomentazioni tese a contestare la valutazione delle risultanze processuali (in particolare, del contenuto della intercettazione ambientale del giorno 29 luglio 2014) per come effettuata dai giudici di merito, sollecitandone una diversa e alternativa lettura, invero preclusa a questa Corte, la difesa ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e tutte congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non connotate da un effettivo e puntuale confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del giudizio di responsabilità; che, infatti, deve ravvisarsi come i giudici di appello, aderendo alla puntuale ricostruzione probatoria esposta dal giudice di primo grado e sottolineando l'inconsistenza degli assunti difensivi, non supportati dal alcun concreto riscontro, hanno indicato (si veda, in particolare, pag. 12 e 13 della impugnata sentenza) le ragioni per cui ritenere correttamente provato il carattere estorsivo delle richieste di denaro perpetrate, con metodo mafioso, dai due odierni ricorrenti, non potendosi procedere alla derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a fronte della non riconducibilità delle richieste ad alcuna legittima pretesa giudizialmente tutelabile, trattandosi invero di somme non dovute per i lavori asseritamente concordati, essendo stati gli stessi interrotti e mai completati, bensì a titolo di "pizzo" (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 - 02; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268361 - 01; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, Rv. 264106 - 01; sull'aggravante del metodo mafioso: Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati dal medesimo difensore con due distintiti atti, interamente sovrapponibili; considerato che i tre motivi di entrambi i ricorsi - con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata (il primo), alla mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. (il secondo), nonché all'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (il terzo) - non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede dalla legge per un duplice ordine di ragioni, di seguito esposte; che, nella specie, deve sottolinearsi come, con argomentazioni tese a contestare la valutazione delle risultanze processuali (in particolare, del contenuto della intercettazione ambientale del giorno 29 luglio 2014) per come effettuata dai giudici di merito, sollecitandone una diversa e alternativa lettura, invero preclusa a questa Corte, la difesa ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e tutte congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non connotate da un effettivo e puntuale confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del giudizio di responsabilità; che, infatti, deve ravvisarsi come i giudici di appello, aderendo alla puntuale ricostruzione probatoria esposta dal giudice di primo grado e sottolineando l'inconsistenza degli assunti difensivi, non supportati dal alcun concreto riscontro, hanno indicato (si veda, in particolare, pag. 12 e 13 della impugnata sentenza) le ragioni per cui ritenere correttamente provato il carattere estorsivo delle richieste di denaro perpetrate, con metodo mafioso, dai due odierni ricorrenti, non potendosi procedere alla derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a fronte della non riconducibilità delle richieste ad alcuna legittima pretesa giudizialmente tutelabile, trattandosi invero di somme non dovute per i lavori asseritamente concordati, essendo stati gli stessi interrotti e mai completati, bensì a titolo di "pizzo" (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 - 02; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268361 - 01; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, Rv. 264106 - 01; sull'aggravante del metodo mafioso: Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio
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