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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00818/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12561/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio della prima elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio 6 -controricorrenti– avverso la sentenza n. 835/2020 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 2.12.2020, NRG 127/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Pavia, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del le differenze retributive tra la fascia F4 e la fascia F5 (Fasone) e la fascia F1 e la fascia F2 (Picchioni) per il periodo dal 1.1.2015 fino al rispettivo pensionamento;

2. la Corte territoriale riteneva che i lavoratori, avendo partecipato alla procedura di promozione indetta il 16.10.2014, con effetti destinati a prodursi dal 1.1.2015, ed essendo muniti dell’anzianità richiesta, illegittimamente erano stati poi esclusi, per la cessazione dal servizio, dalle graduatorie destinate all’attribuzione della fascia superiore;

3. l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso dei lavoratori;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. ― la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, co. 1-bis d. lgs. 165/2001, dell’art. 23, co. 2, d. lgs. 150/2009, nonché degli artt.82, 83, 84, 85 del CCNL di comparto e la violazione dei canoni di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c., nonché degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c.

2. nell’assunto di parte ricorrente, il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro sino alla data di conclusione della procedura per la progressione economica deriverebbe dalla funzione della stessa progressione, che risponde all’interesse della pubblica amministrazione alla migliore utilizzazione del personale ed all’incentivo al miglioramento delle prestazioni pubbliche, impraticabile rispetto a chi cessi prima dal servizio, aggiungendo la ricorrente il rilievo per cui l’attribuzione a costoro del beneficio risulterebbe scorretto e contrario a buona fede rispetto agli altri dipendenti che, pur avendo un rapporto ancora in essere rispetto al quale la finalità incentivante potrebbe operare, finirebbero per rischiare di vedersi negata la progressione a causa del riconoscimento della stessa a favore di chi non è più in servizio;

3. il motivo è infondato, dovendosi dare continuità a quanto già deciso da questa S.C. in causa analoga, pur riguardante un diverso periodo e una diversa graduatoria;

4. C. 26934/2022 ha ritenuto, e qui lo si ribadisce riportando la corrispondente motivazione, che: «10.

Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008. 11.Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economicoall’interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo ― (a tenore dell’articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ― ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all’articolo 85). 12.Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.

In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva. 13.Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa.

Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altridati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.

14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84). 15.Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante). 16.Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dall’ 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.

17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.

18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramentigià realizzati.

19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione ― con la stipula del contratto integrativo ― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria.

Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive»;

5. per rispondere ad una specifica obiezione mossa nella presente causa, va poi detto che l’ipotesi del ricadere della scelta su candidati destinati a cessare dal servizio in pregiudizio di chi prosegua nel rapporto – che nulla tra l’altro autorizza a ritenere si sia verificata nel caso di specie – se asseconderebbe lo spirito incentivante della procedura, deprimerebbe l’effetto corrispettivo e premiale di essa, sicché è inevitabile rimettersi all’assetto obiettivo realizzato dalle norme come già interpretate da questa S.C., senza deviazioni potenzialmente tali da alterare l’assetto di interessi intrinseco nell’efficacia retroattiva al 1 gennaio di ciascun anno, di cui si è detto;

6. nella fattispecie di causa non è poi messo neppure in dubbio che i lavoratori istanti non si sarebbero collocati in posizione utile nella graduatoria rispetto ai posti banditi, sicché il ricorso va rigettato;

7. le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza;

8. non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12561/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio della prima elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio 6 -controricorrenti– avverso la sentenza n. 835/2020 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 2.12.2020, NRG 127/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Pavia, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del le differenze retributive tra la fascia F4 e la fascia F5 (Fasone) e la fascia F1 e la fascia F2 (Picchioni) per il periodo dal 1.1.2015 fino al rispettivo pensionamento; 2. la Corte territoriale riteneva che i lavoratori, avendo partecipato alla procedura di promozione indetta il 16.10.2014, con effetti destinati a prodursi dal 1.1.2015, ed essendo muniti dell’anzianità richiesta, illegittimamente erano stati poi esclusi, per la cessazione dal servizio, dalle graduatorie destinate all’attribuzione della fascia superiore; 3. l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso dei lavoratori; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. ― la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, co. 1-bis d. lgs. 165/2001, dell’art. 23, co. 2, d. lgs. 150/2009, nonché degli artt.82, 83, 84, 85 del CCNL di comparto e la violazione dei canoni di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c., nonché degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c. 2. nell’assunto di parte ricorrente, il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro sino alla data di conclusione della procedura per la progressione economica deriverebbe dalla funzione della stessa progressione, che risponde all’interesse della pubblica amministrazione alla migliore utilizzazione del personale ed all’incentivo al miglioramento delle prestazioni pubbliche, impraticabile rispetto a chi cessi prima dal servizio, aggiungendo la ricorrente il rilievo per cui l’attribuzione a costoro del beneficio risulterebbe scorretto e contrario a buona fede rispetto agli altri dipendenti che, pur avendo un rapporto ancora in essere rispetto al quale la finalità incentivante potrebbe operare, finirebbero per rischiare di vedersi negata la progressione a causa del riconoscimento della stessa a favore di chi non è più in servizio; 3. il motivo è infondato, dovendosi dare continuità a quanto già deciso da questa S.C. in causa analoga, pur riguardante un diverso periodo e una diversa graduatoria; 4. C. 26934/2022 ha ritenuto, e qui lo si ribadisce riportando la corrispondente motivazione, che: «10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008. 11.Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economicoall’interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo ― (a tenore dell’articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ― ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all’articolo 85). 12.Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva. 13.Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altridati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze. 14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84). 15.Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante). 16.Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dall’ 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione. 17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. 18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramentigià realizzati. 19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione ― con la stipula del contratto integrativo ― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive»; 5. per rispondere ad una specifica obiezione mossa nella presente causa, va poi detto che l’ipotesi del ricadere della scelta su candidati destinati a cessare dal servizio in pregiudizio di chi prosegua nel rapporto – che nulla tra l’altro autorizza a ritenere si sia verificata nel caso di specie – se asseconderebbe lo spirito incentivante della procedura, deprimerebbe l’effetto corrispettivo e premiale di essa, sicché è inevitabile rimettersi all’assetto obiettivo realizzato dalle norme come già interpretate da questa S.C., senza deviazioni potenzialmente tali da alterare l’assetto di interessi intrinseco nell’efficacia retroattiva al 1 gennaio di ciascun anno, di cui si è detto; 6. nella fattispecie di causa non è poi messo neppure in dubbio che i lavoratori istanti non si sarebbero collocati in posizione utile nella graduatoria rispetto ai posti banditi, sicché il ricorso va rigettato; 7. le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza; 8. non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed ac