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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 1982

Cassazione n. 08980/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in virtù della sentenza n. 15288/2021 della Prima Sezione Penale di questa Corte, ha annullato l'ordinanza del locale G.i.p. del 28 settembre 2020, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo a), finalizzata alla commissione di più reati-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e, comunque, di delitti contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica, mentre, in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo c) - per avere l'indagato, in concorso con altri, con più condotte in tempi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, prestato servizi di pagamento senza l'autorizzazione prescritta e in violazione della riserva prevista dal T.U.B., attraverso l'utilizzo del sistema denominato hawala, che permetteva, previo pagamento di commissioni, di effettuare, ricevere pagamenti e trasferire fondi in Italia e all'estero, in elusione delle norme dell'anzidetto T.U. (artt. 61, n. 2, 81, comma 2, 61 bis, 110 c.p., 131 ter D.Igs. n. 385/1993 e 5, comma 3, D.Igs. n. 153 del 1997, in relazione all'art. 15, comma 1, lett. c),

I. n. 52 del 1996 e 3 D.Igs n. 374 del 1999)- ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata, con quelle dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi tutti i giorni della settimana.

1.1. Il Tribunale del riesame, in particolare, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente per il reato di cui al capo c) e, sotto il versante delle esigenze cautelari, escludeva il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, laddove riteneva sussistente quello di reiterazione della condotta criminosa, giustificativo della misura cautelare meno grave applicata, in sostituzione a quella originariamente disposta.

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso il Weldensea, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comnna1, lett. e), c.p.p.), in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare riguardante il pericolo di reiterazione del reato, affermata dal Tribunale della Libertà, nonostante l'assenza di elementi deponenti in tal senso; invero, la cellula friulana per la quale il deducente svolgeva l'attività illecita di hawaladar è stata smantellata da svariati anni ed egli dal 2017 in poi non ha più intrattenuto rapporti con alcuno dei coindagati; inoltre, sono stati sottoposti a sequestro tutti gli strumenti dell'asserita condotta criminosa, compresi i cellulari, le rubriche telefoniche e i conti correnti utilizzati dall'indagato; infine, lo stesso risulta essere un soggetto incensurato, inserito nel tessuto sociale di riferimento e dotato di uno stabile impiego lecito, sicchè, alla luce del fatto che la condotta criminosa contestata è cessata da più di quattro anni, l'ordinanza impugnata risulta immotivata quanto all'affermazione dell'attualità del pericolo di recidivanza, che deve essere affermato sulla base di elementi concreti ed oggettivi; I

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame disposto l'applicazione di una misura cautelare sproporzionata, sia rispetto al fatto, in relazione al quale è prognosticabile l'applicazione di una sanzione entro i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena, sia alle esigenze cautelari praticamene insussistenti nel caso di specie, trattandosi di un soggetto incensurato, dotato di un'occupazione lecita e radicato nel territorio da anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

1. Il ricorrente si duole esclusivamente della valutazione operata dal Tribunale del riesame circa la sussistenza delle esigenze cautelari, poste a fondamento delle misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di dimora applicategli, in relazione al reato di cui al capo c).

In proposito, il Tribunale del riesame si è limitato ad evidenziare che la ripetizione della condotta criminosa, esercitata in modo seriale e professionale, ne esclude la mera occasionalità, facendo trapelare il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie.

1.1. Tale scarna motivazione, tuttavia, non si confronta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, tenuto conto delle deduzioni sviluppate anche in questa sede dal ricorrente.

1.2. Più volte questa Corte ha evidenziato come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, comporti la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269533), fondato sia sulla personalità dell'accusato, anche desumibile dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 Rv. 280566).

Correttamente il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha messo in risalto come nella motivazione della sentenza delle n. 20769 del 28/04/2016 le S.U. di questa Corte abbiano rilevato che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richieda che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.

Si tratta di attributi distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori della concretezza (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sez. 3, n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.).

1.2.1. Alla stregua di siffatti principi va, dunque, analizzato il primo motivo di ricorso, con il quale l'indagato ha dedotto appunto la non attualità del pericolo di reiterazione, atteso che la cellula friulana dell'associazione, in relazione alla quale si colloca il reato oggetto della contestazione provvisoria sub c), sarebbe stata smantellata da diversi anni e che sono stati sottoposti a sequestro tutti gli strumenti dell'asserita condotta criminosa, compresi le rubriche telefoniche e i conti correnti intestati all'indagato.

1.2.2. Orbene, nel provvedimento impugnato risulta del tutto omessa la disamina della permanenza delle situazioni di fatto che hanno reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto al capo c) per il quale si procede, perpetrato con il sistema denominato "hawala", alla luce peraltro degli intervenuti sequestri dei beni e della risalenza delle condotte a circa quattro anni prima dell'applicazione della misura cautelare, come dedotto dal ricorrente.

In ogni caso non risultano esaurientamente analizzati, al di là della "ripetizione della condotta criminosa", gli indici rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzate al momento della adozione della misura, idonei a dar conto appunto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, alla luce della personalità dell'indagato, e dall'esame delle sue concrete condizioni di vita.

1.2.3. L'ordinanza impugnata pertanto, in relazione a quanto evidenziato, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla nuova valutazione che il Tribunale del riesame dovrà compiere in merito alle esigenze cautelari.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

Così deciso il 11.1.2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in virtù della sentenza n. 15288/2021 della Prima Sezione Penale di questa Corte, ha annullato l'ordinanza del locale G.i.p. del 28 settembre 2020, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo a), finalizzata alla commissione di più reati-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e, comunque, di delitti contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica, mentre, in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo c) - per avere l'indagato, in concorso con altri, con più condotte in tempi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, prestato servizi di pagamento senza l'autorizzazione prescritta e in violazione della riserva prevista dal T.U.B., attraverso l'utilizzo del sistema denominato hawala, che permetteva, previo pagamento di commissioni, di effettuare, ricevere pagamenti e trasferire fondi in Italia e all'estero, in elusione delle norme dell'anzidetto T.U. (artt. 61, n. 2, 81, comma 2, 61 bis, 110 c.p., 131 ter D.Igs. n. 385/1993 e 5, comma 3, D.Igs. n. 153 del 1997, in relazione all'art. 15, comma 1, lett. c), I. n. 52 del 1996 e 3 D.Igs n. 374 del 1999)- ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata, con quelle dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi tutti i giorni della settimana. 1.1. Il Tribunale del riesame, in particolare, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente per il reato di cui al capo c) e, sotto il versante delle esigenze cautelari, escludeva il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, laddove riteneva sussistente quello di reiterazione della condotta criminosa, giustificativo della misura cautelare meno grave applicata, in sostituzione a quella originariamente disposta. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso il Weldensea, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comnna1, lett. e), c.p.p.), in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare riguardante il pericolo di reiterazione del reato, affermata dal Tribunale della Libertà, nonostante l'assenza di elementi deponenti in tal senso; invero, la cellula friulana per la quale il deducente svolgeva l'attività illecita di hawaladar è stata smantellata da svariati anni ed egli dal 2017 in poi non ha più intrattenuto rapporti con alcuno dei coindagati; inoltre, sono stati sottoposti a sequestro tutti gli strumenti dell'asserita condotta criminosa, compresi i cellulari, le rubriche telefoniche e i conti correnti utilizzati dall'indagato; infine, lo stesso risulta essere un soggetto incensurato, inserito nel tessuto sociale di riferimento e dotato di uno stabile impiego lecito, sicchè, alla luce del fatto che la condotta criminosa contestata è cessata da più di quattro anni, l'ordinanza impugnata risulta immotivata quanto all'affermazione dell'attualità del pericolo di recidivanza, che deve essere affermato sulla base di elementi concreti ed oggettivi; I 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame disposto l'applicazione di una misura cautelare sproporzionata, sia rispetto al fatto, in relazione al quale è prognosticabile l'applicazione di una sanzione entro i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena, sia alle esigenze cautelari praticamene insussistenti nel caso di specie, trattandosi di un soggetto incensurato, dotato di un'occupazione lecita e radicato nel territorio da anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1. Il ricorrente si duole esclusivamente della valutazione operata dal Tribunale del riesame circa la sussistenza delle esigenze cautelari, poste a fondamento delle misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di dimora applicategli, in relazione al reato di cui al capo c). In proposito, il Tribunale del riesame si è limitato ad evidenziare che la ripetizione della condotta criminosa, esercitata in modo seriale e professionale, ne esclude la mera occasionalità, facendo trapelare il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie. 1.1. Tale scarna motivazione, tuttavia, non si confronta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, tenuto conto delle deduzioni sviluppate anche in questa sede dal ricorrente. 1.2. Più volte questa Corte ha evidenziato come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, comporti la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269533), fondato sia sulla personalità dell'accusato, anche desumibile dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 Rv. 280566). Correttamente il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha messo in risalto come nella motivazione della sentenza delle n. 20769 del 28/04/2016 le S.U. di questa Corte abbiano rilevato che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richieda che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori della concretezza (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sez. 3, n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.). 1.2.1. Alla stregua di siffatti principi va, dunque, analizzato il primo motivo di ricorso, con il quale l'indagato ha dedotto appunto la non attualità del pericolo di reiterazione, atteso che la cellula friulana dell'associazione, in relazione alla quale si colloca il reato oggetto della contestazione provvisoria sub c), sarebbe stata smantellata da diversi anni e che sono stati sottoposti a sequestro tutti gli strumenti dell'asserita condotta criminosa, compresi le rubriche telefoniche e i conti correnti intestati all'indagato. 1.2.2. Orbene, nel provvedimento impugnato risulta del tutto omessa la disamina della permanenza delle situazioni di fatto che hanno reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto al capo c) per il quale si procede, perpetrato con il sistema denominato "hawala", alla luce peraltro degli intervenuti sequestri dei beni e della risalenza delle condotte a circa quattro anni prima dell'applicazione della misura cautelare, come dedotto dal ricorrente. In ogni caso non risultano esaurientamente analizzati, al di là della "ripetizione della condotta criminosa", gli indici rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzate al momento della adozione della misura, idonei a dar conto appunto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, alla luce della personalità dell'indagato, e dall'esame delle sue concrete condizioni di vita. 1.2.3. L'ordinanza impugnata pertanto, in relazione a quanto evidenziato, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. 2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla nuova valutazione che il Tribunale del riesame dovrà compiere in merito alle esigenze cautelari. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il 11.1.2022 Il Consigliere estensor
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