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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23952/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5616/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro - tempore, domiciliata ope legis in Rma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 3844/08/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata in data 11.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

T9F04C102358/2017, emesso per il periodo d’imposta 2012, a seguito di verifica dalla quale emergeva l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolato stabilito dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Avverso la predetta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’associazione contribuente è rimasta intimata.

3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che:

1. Preliminarmente va rilevato che l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato atto di accettazione, notificato alla controparte il 25.3.2024.

A seguito della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass n. 25485 del 2018).

PQM La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5616/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro - tempore, domiciliata ope legis in Rma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 3844/08/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata in data 11.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. T9F04C102358/2017, emesso per il periodo d’imposta 2012, a seguito di verifica dalla quale emergeva l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolato stabilito dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Avverso la predetta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’associazione contribuente è rimasta intimata. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente va rilevato che l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato atto di accettazione, notificato alla controparte il 25.3.2024. A seguito della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. 2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass n. 25485 del 2018). PQM La Corte dichiar