CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natck..a PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 10 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5 cod. pen.; che, con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo agli imputati l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e alla sola [OSCURATO:PERSONA] anche l'attenuante di cui all'art. 625-bis, rideterminando poi il trattamento sanzionatorio; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla determinazione della pena, e la censura mossa da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla diminuzione della pena per l'attenuante sono inammissibili, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito, in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M