CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 17765/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23905-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.23905/2020 CC06/06/2024 avverso la sentenza n. 4450/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 387/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta (in via monitoria) da [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale, nei confronti del Ministero dell’Interno per il pagamento dei diritti di segreteria che non le erano stati corrisposti dal 1.6.2010 al 31.12.2012, periodo nel quale era stata utilizzata presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (S.S.P.A.L.); 2. dall’analisi delle norme di legge sui diritti di segreteria degli enti locali risultava (ad avviso del giudice d’appello) che tali diritti, sebbene volti a compensare una attività svolta dal segretario comunale, non avevano mai rappresentato una componente fissa e predeterminata della retribuzione, perché connessi a una prestazione meramente eventuale e perché il loro importo era determinato in relazione a quanto riscosso dall'ente allo stesso titolo; la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento fissata dall'articolo 41, comma 3, L. nr. 312/2980, costituiva quindi soltanto la misura massima di tale compenso; da tale natura dei diritti di segreteria non poteva prescindersi nell'interpretare l'articolo 48 bis del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001, in quanto le parti collettive avevano assunto la normativa di legge come presupposto della disciplina pattizia;i diritti di segreteria non gravavano sui bilanci dell'ente ma costituivano un'entrata, sicché l'attribuzione del compenso al segretario in utilizzo, slegata dall'esercizio della funzione rogante e dalla riscossione dei relativi diritti, avrebbe costituito un costo, che le parti contrattuali avrebbero previsto, a norma dell'articolo 48 d.lgs. nr. 165/2001, se avessero inteso riconoscerlo; 3. la domanda non poteva essere alternativamente fondata né sulla delibera della Agenzia nr. 79/2007, con la quale essa si era impegnata a corrispondere la misura massima dei diritti di segreteria né sul verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti dinanzi al Ministero del Lavoro: ed infatti, l'atto dispositivo del datore di lavoro pubblico era affetto da nullità, per contrasto con le norme imperative degli articoli 2 e 45 d.lgs. nr. 165/2001, trattandosi di emolumenti non dovuti sulla base del CCNL;una transazione con la quale la amministrazione si fosse vincolata per il futuro a corrispondere un determinato emolumento sarebbe incorsa, poi, nello stesso rilievo di nullità, esulando dalla previsione dell'articolo 66 d.lgs. nr. 165/2001; 4. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso; 5.con memoria del 21.5.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata ‒ ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. ‒ la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 37 e 48 bis del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001, degli art. 1362 e 1363 cod. civ., dell'articolo 40 legge nr. 604/1962, dell'articolo 41, comma 3, legge nr. 312/1980, dell'articolo 97, comma4, d.lgs. nr. 267/2000, dell'articolo 48 d.lgs. nr. 165/2001 e dell'articolo 20 DPR nr. 465/1997; si censura l’interpretazione dell'articolo 48 bis CCNL posta a base della sentenza impugnata, assumendone il contrasto con la comune intenzione delle parti, che era quella di differenziare la posizione dei segretari utilizzati presso l'AGES o la SSPAL ex articolo 48 bis CCNL da quella dei segretari in disponibilità, di cui all'articolo 43 CCNL (volontà che sarebbe stata confermata dalla successiva condotta della parte datoriale pubblica, con la adozione della delibera nr. 79/2007 e la stipula del verbale diconciliazione); si individua la ratio dell'articolo 48 bis CCNL nel principio di conservazione del trattamento economico in godimento nonché nella compensazione della perdita della funzione rogante; s i censura, da ultimo, il ricorso alla disciplina legislativa dei diritti di segreteria come parametro di interpretazione della fonte collettiva, assumendosi, comunque, l’erronea interpretazione di tali norme di legge; 2. la seconda critica denuncia ‒ ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ‒ violazione e/o falsa applicazione degli articoli 65 e 66d.lgs. nr. 165/2001e de gli artt. 1418 , 1965 e 2113 cod. civ.; la censura afferisce alla statuizione del giudice dell'appello che ha escluso la possibilità che il diritto azionato potesse trovare fondamento nel verbale di conciliazione del 7 dicembre 2007; si assume che la transazione sarebbe sottratta alla nullità derivante dalle previsioni degli articoli 2 e 45 d.lgs. nr. 165/2001; 3. orbene, l'atto di rinuncia presentato dalla ricorrente , sottoscritto in conformità alle previsioni dell'articolo 390 cod. proc. civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione;4. non v’è luogo astatuire per una condanna alle spese di legittimità , pur in assenza della accettazione del Ministero controricorrente, dovendosi valorizzare ex art. 92 cod. proc. civ. il comportamento processuale della rinunciante e considerare altresì la circostanza che l’orientamento di legittimità (sfavorevole alla ricorrente) è venuto a consolidarsi successivamente alla proposizione del ricorsoper cassazione; 5. la declaratoria di estinzione esclude altresì l'applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spe