CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09582/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Forlì, alla piazza Saffi, n. 32, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Cesena, alla piazza del Popolo, n. 44, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] agricola – Valutazione d’insolvenza.RG n. 13658/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata in data20 aprile 2022, n. 892/22; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con la sentenza impugnata la C orte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; - a sostegno della decisione, ha anzitutto escluso la natura d‘imprenditore agricolo della debitrice, la quale, ha osservato, dopo il naufragio dell’attività di acquisto e vendita di immobili che aveva intrapreso dal 2009, nel corso della quale aveva accumulato ingenti debiti che avevano comportato il pignoramento degli immobili nel 2015, pur mutando nel 2017 ragione e oggetto sociale, con l’attuale denominazione, prima ancora dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese con qualifica di impresa agricola, aveva affittato tutti i terreni e i fabbricati ad altra società, a ridosso della messa in liquidazione; - per cui, ha proseguito la corte territoriale, non v’è prova dell’effettivo svolgimento di attività agricola, e le uniche due fatture in astratto idonee a provare l’esercizio di quell’attività non lo sono risultate in concreto, perché sono state emesse lo stesso giorno della stipula del contratto di affittoe nei confronti dell’affittuaria; - la reclamante quindi, ha specificato la corte d’appello, è assoggettabile è fallimento anche di l à dalla conclusione di un accordo commerciale a fronte del quale ha emesso una fatturanel 2019 d’importo pari a euro 45.885,43 oltre iva con la causale “compenso come da accordo commerciale per sviluppo area”; - significativamente, si aggiunge in sentenza, l’opposizione a precetto proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Forlì facendo leva sui RG n. 13658/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore controcrediti a suo avviso idonei a paralizzare il credito posto a fondamento dell’istanza di fallimento si è conclusa con declaratoria d’incompetenza, perché è stato ritenuto competente il giudice ordinario; - e comunque , ha proseguito la corte territoriale quanto alla legittimazione della creditrice istante, mentre il credito da quest a vantato è portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, i controcrediti opposti in compensazione dalla fallita non sono idonei a escludere la qualità di creditore dell’istante, in quanto sprovvisti di prova; - contro questa sentenza propone ricorso s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la sola [OSCURATO:SOCIETA] società agricola replica con controricorso. Considerato che: - col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente perché entrambi riguardanti il profilo della fallibilità, la ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione della corte d’appello, quanto alla rilevanza delle due fatture di vendita di erba medica e di legna da ardere (primo motivo), perdipiù resa omettendo di considerare i fatti storici che i fondi sono seminativi e bosco ceduo, sono stati coltivati dalla debitrice a partire dalla stagione successiva e da essi sono stati tratti i primi frutti con le vendite oggetto delle richiamate fatture (secondo motivo); - la censura complessivamente proposta è inammissibile per concorrenti ragioni: - anzitutto, la motivazione della decisione non solo c’è, ma è esaurientemente argomentata, come riferito in narrativa; - inoltr e la ricorrente propone un apprezzamento diverso da quello cui è giunta la corte territoriale sulla rilevanza delle fatture, peraltro emesse in una data (aprile 2017) antecedente a quella dell’iscrizione nella sezione speciale del registro nelle imprese con qualifica di impresa agricola (luglio 2017),e perciò ritenute inidonee RG n. 13658/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore a «…dimostrare l’effettivo esercizio di attività colturale da parte della cedente nel breve periodo intercorso tra la cessazione dell’attività commerciale e l’affitto dei fondi a terzi»; - analoghe considerazioni valgono in relazione al profilo della censura concernente l’affitto di terreni, anch’esso antecedente di circa tre mesi alla suddetta iscrizione di Naturallago nella sezione speciale del registro delle imprese con qualifica di impresa agricola, come accertato dalla corte d’appello, e relativo , secondo l’apprezzamento di fatto pure contenuto in sentenza e non adeguatamente contrastato, soltanto a «…immobili a destinazione agricola nei quali l’attività propriamente agricola è stata svolta dall’affittuario con mezzi e organizzazione propria»; - infine, con la censura complessivamente proposta non ci si confronta con l’elemento di fatto, comunque richiamato dalla corte territoriale, dato dalla stipula dell’accordo commerciale, in relazione al quale è stata emessa nel 2019 una fattura d’importo superiore ai 45.000,00 euro con la causale “compenso come da accordo commerciale per sviluppo area”; -queste considerazioni comportano il rigetto del terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2135 c.c.e 1 l.fall .: l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno, difatti, se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse previste dall'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio (Cass. n. 16614/16; n. 19311/23);RG n. 13658/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - inammissibile è poi il q u arto motivo di ricorso , col quale la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’esistenza del controcredito vantato, d’importo superiore a quello posto a base dell’istanza di fallimento: e ciò perché non di un fatto storico si tratta, ma di una valutazione sull’esistenza del controcredito, di segno contrario a quella svolta dalla corte d’appello, la quale ha fatto leva sull’intervenuta remissione del debito oggetto della delegazione di pagamento e su dichiarazioni scritte di Naturallago; -né rilevano le considerazioni della Guardia di finanza trasfuse negli atti penali rilasciati in copia soltanto nel 2022: non di fatti sopravvenuti si tratta, ma di valutazioni, compiute in altro processo, dei fatti valutati dalla corte d’appello, che ha ritenuto al riguardo dirimenti, si ribadisce, la remissione del debito e le dichiarazioni della debitrice; -il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza; - non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata, perché non emerge la chiara consapevolezza dell’infondatezza del ricorso o comunque la condotta di abuso del processo. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 5700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato