CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/09/2020 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 635, primo comma, n. 7, cod. pen., per il furto di merce alimentare del valore di 156,09 euro dagli scaffali di un supermercato. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 626, n. 2, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto come tentativo. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. 2.5. Con ulteriore motivo, rubricato per mero errore materiale come n. 4, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La Corte territoriale ha, innanzi tutto, richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, in forza del quale la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (v., ad es., Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 29/01/2016, Petrache, Rv. 265888 - 01). Sulla scorta di tale premessa, ha valorizzato il fatto che il ricorrente non aveva agito per fronteggiare una situazione di bisogno imminente e non altrimenti fronteggiabile, dal momento aveva sottratto una notevole quantità di merce per un controvalore di circa 150 euro.Senza contrastare tale ultimo dato, il ricorrente richiama Sez. 5, n. 18248 del 07/01/2016, non massimata, omettendo di considerare che la vicenda decisa in tale precedente riguardava la sottrazione di due porzioni di formaggio e di una confezione di wiirstel del valore complessivo di quattro euro, talché appaiono condivisibili le conclusioni che hanno condotto a valorizzare la condizione dell'imputato e le circostanze in cui era avvenuto l'impossessamento della merce come indicative dell'esigenza di far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi. Rispetto a tali indicazioni, del tutto fuori fuoco sono le considerazioni finali dedicate in ricorso all'immediata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato. 2. Inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo, avendo la Corte d'appello esattamente escluso la configurabilità dei presupposti applicativi dell'art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen., alla luce dell'assenza dei requisiti del «tenue valore» e dell'esistenza - per le ragioni ricordate nell'esame del primo motivo - di un «grave ed urgente bisogno». 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, perché, richiamando in termini di assoluta genericità gli «atti di indagine», assume assertivamente un costante controllo visivo dell'imputato e omette di confrontarsi con il dato, valorizzato dalla sentenza impugnata, per la quale il Taiola era riuscito ad occultare la merce dietro un bidone a notevole distanza dal supermercato. Tale profilo dimostra che si è realizzata non solo la sottrazione, ma anche l'impossessamento dei beni. 4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, perché a tacer del fatto che solo assertivamente deduce la sussistenza di soggetti addetti alla vigilanza e casse con barriere destinate ad impedire la sottrazione della merce, trascura del tutto le conclusioni della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, resta esclusa, per quanto qui rileva, dall'esistenza di accorgimenti idonei a garantire la costante vigilanza sulla merce esposta sugli scaffali (v., ad es., di recente, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278383 - 0, a proposito dell'inidoneità a tal fine persino dei dispositivi antitaccheggio) 5. Il quinto motivo è inammissibile, poiché non è dato cogliere profili di illogicità nell'esercizio, da parte dei giudici di merito, del potere discrezionale di calibrare la concreta portata riduttiva delle circostanze attenuanti generiche, in termini non coincidenti con la massima estensione, alla luce dei precedenti penali specifici dell'imputato. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d