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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04308/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4825/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], sez. staccata di Lecce, n.1703/24/15, depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brindisi che aveva solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo (limitatamente alle [OSCURATO:PERSONA] 197 sanzioni) avverso l’avviso di recupero di credito fruito (da parte della successivamente incorporata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in sede di presentazione di un F24 del 30 novembre 2006, ai sensi degli artt. 8, l. n.388/2000 e 62, l. n.289/2002.

2. Con istanza depositata il 18 settembre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva.

Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate , exart. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782), risultando inoltre ricorrente l’Agenzia delle entrate che beneficia della prenotazione a debito.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Spese a carico della parte che le ha anticipat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4825/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], sez. staccata di Lecce, n.1703/24/15, depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brindisi che aveva solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo (limitatamente alle [OSCURATO:PERSONA] 197 sanzioni) avverso l’avviso di recupero di credito fruito (da parte della successivamente incorporata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in sede di presentazione di un F24 del 30 novembre 2006, ai sensi degli artt. 8, l. n.388/2000 e 62, l. n.289/2002. 2. Con istanza depositata il 18 settembre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione». 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate , exart. 1, comma 198, cit. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782), risultando inoltre ricorrente l’Agenzia delle entrate che beneficia della prenotazione a debito. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipat