CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del 2 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha respinto la richiesta di liberazione anticipata, proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il beneficio non potesse essere concesso per il periodo 17 luglio 2019 e 17 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva valorizzato, ai fini del diniego, il fatto verificatosi in costanza di detenzione inframuraria, avvenuto nel periodo in esame, quando in data 20 febbraio 2020 il detenuto aveva oltraggiato e minacciato l'agente di sezione e la circostanza che il predetto aveva riportato, il 26 settembre 2020 ed il 7 agosto 2021, la sanzione dell'Ears per diverse durate. 1.1.Con il reclamo si era fatto notare che le sanzioni irrogate erano estranee ai semestri in valutazione, che nei semestri dal 17 luglio 2019 al 17 gennaio 2020 e dal 17 gennaio 2021 al 17 luglio 2021, lo Iannello non aveva riportato alcuna sanzione disciplinare, che la valutazione della condotta serbata era stata esaminata dandone conto con motivazione generica e con formule di stile, che il detenuto prestava attività lavorativa inframuraria, circostanza del tutto trascurata. 1.2. Il Tribunale ha ribadito la decisione adottata, respingendo il reclamo, osservando che: -non è sufficiente, per la concessione del beneficio, la buona condotta , ma necessita una partecipazione attiva del soggetto all'opera di rieducazione e deve essere osservato l'esito del trattamento individuale; -il comportamento posto in essere ai danni dell'agente di polizia penitenziaria nel 2020, in definitiva dimostra l'insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, come correttamente osservato dal Magistrato di sorveglianza; -il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto del rapporto disciplinare (richiamando Sez. 1, n. 13232 del 2020); -vi è carenza di fatti positivi che dimostrino l'evolversi della personalità del soggetto non essendo sufficiente la formale adesione alle norme di comportamento stabilite dall'istituto di pena (richiamando Sez. 1, n. 29352 del 2001). 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. N. D'Agostino, denunciando due vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si deduce, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen. e all'art. 103, comma 2, d. P.R. n. 230 del 30 giugno 2000. Il beneficio è stato negato per tutti i semestri per i quali è stato chiesto, considerando l'intero periodo, senza una valutazione frazionata dei singoli semestri e senza tenere conto che, per il periodo che va dal 17 luglio 2019 al 17 gennaio 2020, Iannello non ha riportato sanzioni disciplinari, come nel semestre dal 17 gennaio al 17 luglio 2021. Del pari, si è tenuto conto della sanzione del 26 settembre 2021, irrogata in un semestre non compreso nella richiesta di ammissione al beneficio. L'art. 103, comma 2, del d.P.R. citato prevede che il beneficio possa essere concesso in base a un apprezzamento di tutto il trattamento rieducativo, non soltanto valorizzando le infrazioni disciplinari. 2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 Cost. e 96 cod. proc. pen. Si sarebbe del tutto trascurato il dato, evidenziato dalla difesa, relativo al trattamento individuale del condannato. Questi ha intrapreso attività lavorativa, un percorso di studi e fasf)attività sportive e culturali per cinque mesi nell'anno 2018. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai rifiutato il trattamento rieducativo, si è dimostrato partecipe ad attività proposte e gli vengono contestate, per giustificare il diniego, solo infrazioni disciplinari senza che si tenga conto della relazione comportamentale in data 21 ottobre 2021. Di qui la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, valorizza soltanto le infrazioni disciplinari in cui è incorso il condannato, peraltro nemmeno supportate da elementi di prova costituiti dai fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza, inutilmente richiesti dalla difesa; dall'altro si assume che è necessaria la partecipazione del soggetto all'opera rieducativa, senza tenere in alcun conto dati positivi e rilevanti, ai fini del richiesto complessivo giudizio sull'intero percorso intrapreso. Infine, si rimarca che, rispetto all'accadimento descritto come illecito disciplinare grave, Iannello in quella sede ha contestato gli addebiti e sono stati chiesti i filmati inerenti alla descritta aggressione ai danni dell'agente di polizia penitenziaria, mai concessi al difensore. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Molino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". Quindi, viene richiesta la conduzione, sul piano oggettivo, di un'indagine sul comportamento del detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto, viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare, in modo specifico, le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere, a livello prognostico, un'eventuale reiterazione di fatti illeciti (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni). Si rileva, inoltre, che dovendosi valutare la condotta del richiedente, in modo frazionato, per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, questa modalità non è assoluta, non escludendo che un comportamento tenuto dal condannato, dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186 relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850). A tali principi i giudici di merito si sono strettamente attenuti e la decisione avversata resiste alle censure del ricorrente che denunzia vizio manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha valorizzato, rispetto ai semestri da valutare, condotte contestate in sede disciplinare, ma indicate, al di là delle sanzioni irrogate, secondo un ragionamento non manifestamente illogico, come comportamenti incidenti sul complessivo giudizio di partecipazione attiva del detenuto all'opera di rieducazione e al trattamento individuale svolto, reputate, in sostanza, espressione del complessivo fallimento dell'opera di rieducazione e, anzi, dell'involuzione della personalità del condannato. L'osservazione, in cui sostanzialmente si risolve il primo motivo di ricorso, è destituita di fondamento, nulla impedendo che un comportamento negativo possa comportare il diniego del beneficio, non solo relativamente al semestre in cui è stato tenuto, ma anche per i periodi ad esso antecedenti. 1.2. Non sussiste, poi, nessuna contraddittorietà della motivazione, di cui il ricorrente si duole con il secondo motivo di ricorso, avendo l'ordinanza impugnata concretamente apprezzato sia la gravità delle condotte disciplinarmente rilevanti e la loro collocazione temporale, sia l'incidenza di queste sulla volontà di perpetuare la partecipazione all'opera di rieducazione; il Tribunale ha parimenti, con corretto procedimento inferenziale, desunto dagli illeciti disciplinari di cui il detenuto, allo stato, è accusato, la carente osservanza delle regole di vita intramuraria e, dunque, la mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Di contro, il detenuto ha reiterato le questioni devolute con il reclamo e ha dedotto la carenza di definitività dei procedimenti disciplinari pendenti, in assenza, però, della illustrazione della documentazione che attestasse l'esito di questi e dei provvedimenti di sospensione che si indicano adottati in detta sede. Infine, quanto si deduce in questa sede (mancato rilascio al difensore, di copia dei filmati inerenti all'aggressione ai danni dell'agente di polizia penitenziaria) attiene a — eventuale — vizio del procedimento disciplinare da far valere nella sede propria. 2. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di