CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti, commessi in concorso con altri, di lesioni gravi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ferito a una gamba con colpo d'arma da fuoco, e di porto e detenzione illegali dell'arma da fuoco utilizzata per il ferimento della persona offesa, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Pubblico ministero ipotizzato che i fatti — da collocare nel contesto di un regolamento di conti all'interno del clan Longobardi-Beneduce — siano stati perpetrati con modalità mafiose e per agevolare l'attività di almeno un segmento del gruppo malavitoso. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, e 273 del codice di rito, nonché vizio di motivatone, per avere il Tribunale confermato il quadro indiziario travisando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni ambientali riguardanti la persona offesa, la quale mai, durante i colloqui intercettati, si sarebbe riferita al ricorrente come soggetto presente durante l'agguato. Si evidenzia anche come le dichiarazioni di collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano censurabili sotto il profilo dell'esistenza tanto dell'attendibiilità quanto dei riscontri esterni. Più in particolare, il Tribunale avrebbe omesso di vagliare la censura difensiva tesa a evidenziare come, dalle dichiarazioni del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], emergesse che la decisione di gambizzare la persona offesa sia stata assunta autonomamente dall'[OSCURATO:PERSONA] stesso. Neppure credibile sarebbe la dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'odierno ricorrente si sarebbe occupato di reperire un'abitazione, in cui riparare dopo l'agguato, posto che quel luogo era occupato da un soggetto agli arresti domiciliari. 2.1. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto motivazionale in relazione al concorso nel reato, avendo il Tribunale immotivata mente sottaciuto il dato del mancato contributo, da parte del Lucci, alla condotta criminosa altrui. L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dichiarato di aver voluto un incontro chiarificatore con la p.o.; le altre persone presenti al fatto avrebbero potuto ignorare l'intenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di sparare alla persona offesa.r( 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 4 aprile si è svolta la trattazione orale del ricorso. Considerato in dliritto 1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, va ribadito che le censure sono inammissibili per l'assorbente ragione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546,0; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso, peraltro, si affida a proposizioni assertive e generiche, sottraendosi al confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale emerge un esame delle ragioni della non completa sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in relazione a tutti i segmenti dell'azione delittuosa e, per quanto concerne la posizione dell'indagato, una convergenza del narrato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso accenna al fatto che l'abitazione nella quale gli autori del delitto trovarono riparo e che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata procurata dal Lucci, sarebbe stata occupata da un soggetto agli arresti donniciliari. Si tratta di proposizione assertiva, in quanto slegata dal riferimento ad atti del procedimento e che soprattutto non si correla in termini specifici con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.La motivazione dell'impugnata ordinanza ha illustrato in modo analitico e logico il ruolo del Lucci sia nella fase iniziale della riunione che in quella successiva, finalizzata a proteggere se stesso e l'[OSCURATO:PERSONA], fornendo ampiamente conto del concreto contributo prestato all'esecuzione del reato. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94