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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 36392/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1452-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 1452/2020 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 CC avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 872/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva rigettato le domande formulate dal geometra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volte ad ottenere il pagamento degli incentivi di cui all’art. 18 legge n. 109/1994, rivendicati in ragione dell’attività di progettazione e collaborazione alla direzione lavori asseritamente svolta con riguardo al cantiere strada statale 45/bis [OSCURATO:PERSONA];

2. La Corte, in sintesi, ha respinto le doglianze con cui l’appellante affermava di avere svolto anche, pur in assenza di formale atto di affidamento di incarico, pregressa attività di progettazione e si lamentava del fatto che il giudice non avesse accolto l’istanza ex art. 210 c.p.c. per acquisire, da [OSCURATO:PERSONA], copia della documentazione comprovante lo svolgimento di tale attività; la Corte ha argomentato: “[…] nel ricorso di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ometteva di specificare in fatto, con la dovuta puntualità, quando, come e in che termini la propria attività di progettazione sia stata svolta, con riguardo alle opere del cantiere stradale statale 45/bis [OSCURATO:PERSONA].

Non è specificato se egli abbia svolto attività di progettista o di aiuto-progettista; non quando gli sia stato richiesto di svolgere attività di progettazione; non se detta attività sia stata svolta in fase di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva.

Né le cosiddette copertine progettuali di cui al doc. 32 fascicolo ricorrente giovano ad integrare la aspecificità delle allegazioni attoree: detti documenti risultano sì sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], ma non in veste di progettista, bensì di geometra contabilizzatore (figura al più riconducibile a quella di collaboratore del direttore lavori).

L’insufficiente allegazione in fatto ha del tutto correttamente indotto il primo giudice a respingere l’istanza ex art. 210 c.p.c. che in modo altrettanto generico il ricorrente aveva formulato”; la Corte ha poi aggiunto: “In simile contesto di deficit allegatorio, non è sufficiente a fondare l’accoglimento delle domande attoree la avvenuta produzione in appello del documento 19 fascicolo appellante.

In assenza di qualsivoglia elemento utile a desumere in che cosa sia consistita l’attività di progettazione di [OSCURATO:PERSONA], detto documento (…), non è infatti qualificabile come riconoscimento di debito e non è idoneo a determinare, di per sé solo, la condanna al pagamento dell’odierna appellata.

L’omissione –ancora una volta – di qualsiasi allegazione di parte circa la intervenuta approvazione, o meno, della relazione sub. doc. 19; circa la riferibilità delle somme indicate nella suddetta relazione ad attività diverse e ulteriori rispetto a quelle già remunerate dall’appellata; infine, circa il grado di vincolatività per [OSCURATO:SOCIETA]. di tale documento, qualificabile come atto interno; portano infatti ad escludere che esso costituisca prova sufficiente del credito dell’appellante”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. col primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di norma di diritto ed in particolare degli artt. 17-18 della l. n. 109 del 1994”; si critica la Corte territoriale per non avere accolto l’istanza ex art. 210 c.p.c.

“volta all’acquisizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di copia della documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività progettuale nella fattispecie sicuramente espletata dalla ricorrente”; si lamenta che la Corte, “in forza di un asserito e infondato deficit allegatorio”, abbia ritenuto “inverosimilmente non provata l’attività di progettazione, complessivamente espletata dal Geom.

Liani”, “nonostante il contenuto documentalmente confessorio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]”; si eccepisce che l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte milanese sarebbe duplice: l’avere giudicato “inidonee le prove” fornite da parte attrice; in secondo luogo “per aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio su di un tema di indagine errato ed ai fini del calcolo di un incentivo non richiesto”; il motivo è inammissibile; esso solo formalmente deduce il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., neanche individuando la parte della sentenza impugnata che avrebbe interpretato o applicato norme sostanziali commettendo errori di diritto, quanto piuttosto, nella sostanza, critica nel merito la decisione adottata dalla Corte, come è reso chiaro dal riferimento ai materiali istruttori ed alla denuncia di errori di attività nel procedere del giudice (con riguardo alla istanza di esibizione o alla consulenza tecnica), che avrebbero dovuto essere prospettati con la forma e nella ricorrenza dei presupposti previsti dal numero 4 dell’art. 360 c.p.c.; è noto, infatti, che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

2. con il secondo motivo si denuncia: “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; si sostiene che la Corte milanese avrebbe “omesso l’esame di una serie di imprescindibili fatti storici risultanti dagli atti e dalla documentazione di causa”; il motivo è inammissibile perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 26774 del 2016; conf.

Cass. n. 20944 del 2019); inoltre, il motivo viene formulato senza tenere conto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014,evocando un sindacato di merito sulla sentenza impugnata del tutto estraneo ai poteri del giudice di legittimità;

3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con le spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1452-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 1452/2020 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 872/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva rigettato le domande formulate dal geometra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volte ad ottenere il pagamento degli incentivi di cui all’art. 18 legge n. 109/1994, rivendicati in ragione dell’attività di progettazione e collaborazione alla direzione lavori asseritamente svolta con riguardo al cantiere strada statale 45/bis [OSCURATO:PERSONA]; 2. La Corte, in sintesi, ha respinto le doglianze con cui l’appellante affermava di avere svolto anche, pur in assenza di formale atto di affidamento di incarico, pregressa attività di progettazione e si lamentava del fatto che il giudice non avesse accolto l’istanza ex art. 210 c.p.c. per acquisire, da [OSCURATO:PERSONA], copia della documentazione comprovante lo svolgimento di tale attività; la Corte ha argomentato: “[…] nel ricorso di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ometteva di specificare in fatto, con la dovuta puntualità, quando, come e in che termini la propria attività di progettazione sia stata svolta, con riguardo alle opere del cantiere stradale statale 45/bis [OSCURATO:PERSONA]. Non è specificato se egli abbia svolto attività di progettista o di aiuto-progettista; non quando gli sia stato richiesto di svolgere attività di progettazione; non se detta attività sia stata svolta in fase di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva. Né le cosiddette copertine progettuali di cui al doc. 32 fascicolo ricorrente giovano ad integrare la aspecificità delle allegazioni attoree: detti documenti risultano sì sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], ma non in veste di progettista, bensì di geometra contabilizzatore (figura al più riconducibile a quella di collaboratore del direttore lavori). L’insufficiente allegazione in fatto ha del tutto correttamente indotto il primo giudice a respingere l’istanza ex art. 210 c.p.c. che in modo altrettanto generico il ricorrente aveva formulato”; la Corte ha poi aggiunto: “In simile contesto di deficit allegatorio, non è sufficiente a fondare l’accoglimento delle domande attoree la avvenuta produzione in appello del documento 19 fascicolo appellante. In assenza di qualsivoglia elemento utile a desumere in che cosa sia consistita l’attività di progettazione di [OSCURATO:PERSONA], detto documento (…), non è infatti qualificabile come riconoscimento di debito e non è idoneo a determinare, di per sé solo, la condanna al pagamento dell’odierna appellata. L’omissione –ancora una volta – di qualsiasi allegazione di parte circa la intervenuta approvazione, o meno, della relazione sub. doc. 19; circa la riferibilità delle somme indicate nella suddetta relazione ad attività diverse e ulteriori rispetto a quelle già remunerate dall’appellata; infine, circa il grado di vincolatività per [OSCURATO:SOCIETA]. di tale documento, qualificabile come atto interno; portano infatti ad escludere che esso costituisca prova sufficiente del credito dell’appellante”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. col primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di norma di diritto ed in particolare degli artt. 17-18 della l. n. 109 del 1994”; si critica la Corte territoriale per non avere accolto l’istanza ex art. 210 c.p.c. “volta all’acquisizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di copia della documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività progettuale nella fattispecie sicuramente espletata dalla ricorrente”; si lamenta che la Corte, “in forza di un asserito e infondato deficit allegatorio”, abbia ritenuto “inverosimilmente non provata l’attività di progettazione, complessivamente espletata dal Geom. Liani”, “nonostante il contenuto documentalmente confessorio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]”; si eccepisce che l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte milanese sarebbe duplice: l’avere giudicato “inidonee le prove” fornite da parte attrice; in secondo luogo “per aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio su di un tema di indagine errato ed ai fini del calcolo di un incentivo non richiesto”; il motivo è inammissibile; esso solo formalmente deduce il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., neanche individuando la parte della sentenza impugnata che avrebbe interpretato o applicato norme sostanziali commettendo errori di diritto, quanto piuttosto, nella sostanza, critica nel merito la decisione adottata dalla Corte, come è reso chiaro dal riferimento ai materiali istruttori ed alla denuncia di errori di attività nel procedere del giudice (con riguardo alla istanza di esibizione o alla consulenza tecnica), che avrebbero dovuto essere prospettati con la forma e nella ricorrenza dei presupposti previsti dal numero 4 dell’art. 360 c.p.c.; è noto, infatti, che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; 2. con il secondo motivo si denuncia: “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; si sostiene che la Corte milanese avrebbe “omesso l’esame di una serie di imprescindibili fatti storici risultanti dagli atti e dalla documentazione di causa”; il motivo è inammissibile perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019); inoltre, il motivo viene formulato senza tenere conto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014,evocando un sindacato di merito sulla sentenza impugnata del tutto estraneo ai poteri del giudice di legittimità; 3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con le spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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