CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16iJf2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bologna, in data 16 dicembre 2019, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., con contestuale riduzione della pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo avente ad oggetto l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico in quanto l'album fotografico sottoposto al testimone oculare era composto di soggetti di età anagrafica diversa da quella dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha disatteso, con motivazione ampia e priva di illogicità, le doglianze difensive, sottolineando come la decisione fosse basata non solo sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, ma anche su quelle della teste escussa e sulle prove documentali richiamate alla pagina 2 della sentenza impugnata. I giudici di appello, peraltro, hanno fatto corretto uso dell'indiscusso principio di diritto secondo cui la forza probatoria del riconoscimento fotografico non discende dal rispetto delle modalità di esecuzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale ma dal valore intrinseco della dichiarazione confermativa la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice (vedi Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437). Il secondo motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena ed al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, facendo riferimento alla gravità del reato, alla callidità degli imputati nonché alla natura dei loro precedenti ed alla mancanza di resipiscenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha confermato, per entrambi gli imputati, la pena base individuata al di sotto della misura media di quella edittale ed ha operato la riduzione per il [OSCURATO:PERSONA], nei cui soli riguardi era devoluta la cognizione in punto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, in ragione dell'esclusione della recidiva e del relativo giudizio di equivalenza). Dalla lettura dei motivi di appello risulta, infatti, che la prevalenza delle attenuanti era stata chiesta per il solo [OSCURATO:PERSONA] e non per [OSCURATO:PERSONA] con conseguente inammissibilità della doglianza tardivamente proposta in sede di legittimità da quest'ultimo. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso