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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32713/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 17298/2025 Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale dell'8 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA]- tore veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per la mancata indicazione dei criteri di legge che hanno orientato la decisione sul punto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì censurando il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

2.1. Va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sot- trazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 - 01).

Secondo tale arresto giurisprudenziale, la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere, come nel caso che ci occupa, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di per- sone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica".

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, conforme ai principi che go- vernano la materia, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con R.G.N. 17298 /2025 le emergenze processuali, laddove si afferma che la sussistenza della aggravante de qua è da ricollegare non solo all'allacciamento abusivo, collegato direttamente al contatore quale strumento per l'erogazione del pubblico servizio, ma alla natura res sottratta, ovvero all'energia elettrica, quale bene oggettivamente destinato ad un'utilità collettiva.

In ogni caso, come evidenzia la Corte territoriale, costituisce ius receptum che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionai- mente destinato a un pubblico servizio.

Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 29/11/2023 dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01) In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposi- zione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destina- zione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destina- zione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01; conf.

Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01

2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

I giudici del gravame del merito hanno ritenuto corretto il calcolo di pena effettuato dal primo giudice che ha adeguato la sanzione penale all'effettivo disva- lore della fattispecie e alla personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali specifici.

In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è R.G.N. 17298 /2025 sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 17298/2025 Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale dell'8 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA]- tore veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per la mancata indicazione dei criteri di legge che hanno orientato la decisione sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì censurando il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 2.1. Va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sot- trazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 - 01). Secondo tale arresto giurisprudenziale, la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere, come nel caso che ci occupa, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di per- sone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica". Il provvedimento impugnato appare, pertanto, conforme ai principi che go- vernano la materia, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con R.G.N. 17298 /2025 le emergenze processuali, laddove si afferma che la sussistenza della aggravante de qua è da ricollegare non solo all'allacciamento abusivo, collegato direttamente al contatore quale strumento per l'erogazione del pubblico servizio, ma alla natura res sottratta, ovvero all'energia elettrica, quale bene oggettivamente destinato ad un'utilità collettiva. In ogni caso, come evidenzia la Corte territoriale, costituisce ius receptum che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionai- mente destinato a un pubblico servizio. Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 29/11/2023 dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01) In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposi- zione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destina- zione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destina- zione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01; conf. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito hanno ritenuto corretto il calcolo di pena effettuato dal primo giudice che ha adeguato la sanzione penale all'effettivo disva- lore della fattispecie e alla personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali specifici. In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è R.G.N. 17298 /2025 sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d
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