Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23305/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29834/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Monte e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Sistina, n. 121. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Lombardian. 2453/15/2015 pronunciata il 18 maggi o 20 1 5 e depositata il05 giugno 20 1 5 , non notificata.

Oggetto: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Irpef 08– 29834 /201 5 – 06/ 07/ 2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06luglio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In data 27.11.2012 la contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Lodi degli avvisi di accertamento n.

T9R01C100868 e n.

T9R01C100869, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

Con essi l’Ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma quarto s.s. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertava maggiori redditi imponibili in capo alla contribuente, con conseguente rettificazione dell’Irpef, [OSCURATO:PERSONA] e Comunale, sanzioni ed interessi.

Segnatamente, l’Ufficio accertava un maggior reddito sintetico in contrasto con quellodichiarato, scaturente dalla disponibilità di alcuni beni indici di capacità contributiva, quali, segnatamente: una residenza principale, un autocarro in comproprietà con il padre ed i fratelli, due autovetture in proprietà esclusiva.

Gli avvisi di accertamento eranoavversati avanti la CTP di Lodi , che riunendo i ricorsiaccoglieva le ragioni de l l a contribuente , ritenendo in via preliminare applicabile retroattivamente il d.l. n. 78 del 2010 agli anni anteriori al 2009 ed al caso di specie e, nel merito, infondate le risultanze dell’accertamento condotto dall’ufficio.

Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello riformava parzialmente la pronuncia di prime cure, riducendo a €17.110,00 per l’anno 2007 e a €24.345,00 per l’anno 2008 le maggiori materie imponibili a carico della contribuente.

Insorge la contribuenteaffidandosi a due m otivi di ricorso .

Resiste il patrono erariale con controricorso, spiegando altresì un motivo di ricorso incidentale condizionato.

In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate a mente del d.l. n. 119/2018.

CONSIDERATO 08– 29834 /201 5 – 06/ 07/ 2023 MMF Va premesso che, in data 18 settembre 2019 , l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della sig. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla contribuente, rappresentando che la detta [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , aveva proposto all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d.

“rottamazione ter”, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119), con cui si impegnava a rinunciare all’impugnazione degli avvisi di accertamento per cui è causa; che l’Ente esattore avevacomunicato l’accettazione della domanda della contribuente; dimostrava , altresì, di avere notificato la citata dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Avvocatura dello Stato, ex art. 372 cod. proc. civ..

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ. con compensazione delle spese , stante l’espressa adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ex art. 391 c.p.c. e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29834/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Monte e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Sistina, n. 121. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Lombardian. 2453/15/2015 pronunciata il 18 maggi o 20 1 5 e depositata il05 giugno 20 1 5 , non notificata. Oggetto: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Irpef 08– 29834 /201 5 – 06/ 07/ 2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06luglio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In data 27.11.2012 la contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Lodi degli avvisi di accertamento n. T9R01C100868 e n. T9R01C100869, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. Con essi l’Ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma quarto s.s. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertava maggiori redditi imponibili in capo alla contribuente, con conseguente rettificazione dell’Irpef, [OSCURATO:PERSONA] e Comunale, sanzioni ed interessi. Segnatamente, l’Ufficio accertava un maggior reddito sintetico in contrasto con quellodichiarato, scaturente dalla disponibilità di alcuni beni indici di capacità contributiva, quali, segnatamente: una residenza principale, un autocarro in comproprietà con il padre ed i fratelli, due autovetture in proprietà esclusiva. Gli avvisi di accertamento eranoavversati avanti la CTP di Lodi , che riunendo i ricorsiaccoglieva le ragioni de l l a contribuente , ritenendo in via preliminare applicabile retroattivamente il d.l. n. 78 del 2010 agli anni anteriori al 2009 ed al caso di specie e, nel merito, infondate le risultanze dell’accertamento condotto dall’ufficio. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello riformava parzialmente la pronuncia di prime cure, riducendo a €17.110,00 per l’anno 2007 e a €24.345,00 per l’anno 2008 le maggiori materie imponibili a carico della contribuente. Insorge la contribuenteaffidandosi a due m otivi di ricorso . Resiste il patrono erariale con controricorso, spiegando altresì un motivo di ricorso incidentale condizionato. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate a mente del d.l. n. 119/2018. CONSIDERATO 08– 29834 /201 5 – 06/ 07/ 2023 MMF Va premesso che, in data 18 settembre 2019 , l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della sig. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla contribuente, rappresentando che la detta [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , aveva proposto all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119), con cui si impegnava a rinunciare all’impugnazione degli avvisi di accertamento per cui è causa; che l’Ente esattore avevacomunicato l’accettazione della domanda della contribuente; dimostrava , altresì, di avere notificato la citata dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Avvocatura dello Stato, ex art. 372 cod. proc. civ.. Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ. con compensazione delle spese , stante l’espressa adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ex art. 391 c.p.c. e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudi
Sentenza Cassazione n. 23305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris