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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 20899/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OORF26K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato - riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe commesso il reato in tre diverse occasioni); - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che la questione di legittimità costituzione dell'art. 495 cod. pen., in relazione agli artt.3, 24 e 27 Cost., è prospettata dal ricorrente in termini generici e poco chiari; che, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 495 cod. pen, è correlato alla gravità della fattispecie, relativa a un delitto contro la fede pubblica, e che appare del tutto ingiustificato il raffronto con la pena prevista per l'art. 651 cod. pen., che è una contravvenzione di polizia; - che la fattispecie concreta è stata correttamente ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 495 cod. pen. e non a quello dell'art. 496 cod. pen., atteso che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e sono, quindi, ove mendaci, idonee a integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658); - che la censura relativa all'applicazione della recidiva è generica, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza di condanna; che, in ogni caso, la motivazione resa sul punto dai giudici di merito risulta, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OORF26K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato - riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe commesso il reato in tre diverse occasioni); - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che la questione di legittimità costituzione dell'art. 495 cod. pen., in relazione agli artt.3, 24 e 27 Cost., è prospettata dal ricorrente in termini generici e poco chiari; che, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 495 cod. pen, è correlato alla gravità della fattispecie, relativa a un delitto contro la fede pubblica, e che appare del tutto ingiustificato il raffronto con la pena prevista per l'art. 651 cod. pen., che è una contravvenzione di polizia; - che la fattispecie concreta è stata correttamente ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 495 cod. pen. e non a quello dell'art. 496 cod. pen., atteso che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e sono, quindi, ove mendaci, idonee a integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658); - che la censura relativa all'applicazione della recidiva è generica, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza di condanna; che, in ogni caso, la motivazione resa sul punto dai giudici di merito risulta, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore I
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