CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 09254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione della estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 750 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 comma 8 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché dopo aver presumibilmente assunto sostanze stupefacenti guidava l'autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA], rifiutando però di sottoporsi all'accertamento sull'uso delle citate sostanze, in Pisa il 1 gennaio 2015. 2. Avverso tale sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] insorge con un primo motivo di impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 187 comma 8-bis d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché la Corte di appello ha negato la conversione della pena con i lavori di pubblica utilità previsti e disciplinati dal comma 8-bis del citato art. 187 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, il ricorrente contesta che la Corte d'appello ha negato tale conversione di pena facendo riferimento alla impossibilità, nel caso di specie, di avere la disponibilità di un ente per la presa in carico dell'imputato e per la inidoneità dell'imputato ad osservare un programma di lavoro con finalità riabilitativa e desumendo ciò dai precedenti penali gravi e specifici dello stesso. Al riguardo la difesa sostiene che non può configurarsi alcun onere di allegazione in capo all'imputato circa l'individuazione dell'ente o la determinazione delle concrete modalità di svolgimento del programma di lavoro, che invece deve concedersi da parte del giudice qualora risulti la mera non opposizione dell'imputato. 3. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità manifesta della motivazione anche in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. perché il beneficio in parola è stato negato sulla base di un infondato giudizio prognostico di inadempimento del programma riabilitativo da parte dell'imputato; beneficio di cui peraltro in passato l'imputato non ha mai fruito. [OSCURATO:PERSONA] 1. La motivazione del punto della sentenza oggetto del ricorso spiega il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro pubblica utilità sia sulla base di una assenza della dichiarazione disponibilità da parte di enti ritenendo correttamente che ciò costituisce un onere a carico dell'imputato, sia per una considerazione di fatto sulla base dei precedenti specifici circa l'impossibilità di osservare un programma di lavoro con finalità riabilitative. L'argomentazione del giudice di appello sul punto è coerente e sviluppa compiutamente il giudizio di disvalore sia per l'impossibilità di riconoscere delle circostanze attenuanti generiche (non oggetto dell'odierna impugnazione) sia per l'impossibilità di sostituire la pena. 2. Tale profilo attiene, comunque, ad una valutazione di merito che in motivazione è esposta in modo logico, coerente e congruo in relazione al fatto stesso, dal quale emerge indubbiamente l'inesistenza di cause ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Pertanto, atteso che il fatto si è consumato in data 1.1.2015 e che è maturato il termine di prescrizione in data 31.12.2019, si deve disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 26 maggio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] J i -134.2, ‘,A -O Il Presidente rrizia PicaUi i'lLusektA. DEPOWATO oggi. 4'Y /C' 74- — 3