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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 22840/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore generale e speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via A. GRAMSCI n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 7629/2020 depositata il 24/11/2020.

Ad. 11/07/2023 R.g. n. 3821 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre fratelli Francesco, Ilario e [OSCURATO:PERSONA], nati rispettivamente nel 1948, nel 1941 e nel 1944, i cui genitori vennero coinvolti in un incidente stradale nel 1989 e decedettero, il padre mentre era alla guida dell’Apecar e la madre quale terza trasportata, ottennero, quali convenuti e attori in riconvenzionale, il risarcimento dei danni, liquidati inizialmente, dal Tribunale di Locri, sulla base del riparto presunto di colpa del 50%, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., con sentenza del 2002, in poco più di sette milioni di lire ciascuno, mentre la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] riconobbe loro oltre centosessantamila euro ciascuno; la detta sentenza della Corte territoriale venne confermata da questa Corte (Cass. n. 7866 del 28/3/2017) ma, dopo una nuova qualificazione di un ulteriore ricorso dei fratelli Cavallo, avverso detta sentenza, quale di correzione di errore materiale e non di revocazione, la detta statuizione venne corretta da un’ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8039 del 22/04/2020), che testualmente affermò che la decurtazione del 50% doveva applicarsi alle sole somme riconosciute per il decesso del padre, in quanto conducente, mentre per il danno conseguente alla morte della madre non andava operata alcuna decurtazione; il ricorso per cassazione dei fratelli Cavallo ha ad oggetto una sentenza resa dal giudice del Tribunale di Milano su due processi riuniti, dei quali uno, il n. 38883 del 2018 avente a oggetto un’opposizione all’esecuzione proposta originariamente dall’[OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.l. (UCI) ma incardinata (con iscrizione a ruolo) nel merito dai fratelli Cavallo e l’altro il n. 45111 del 2018 avente ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi promossa dai fratelli Cavallo avverso un’ordinanza di assegnazione Ad. 11/07/2023 R.g. n. 3821 del 2021; estensore: C. Valle (parziale) del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, in data 14/02/2018, che nella prospettazione degli opponenti (ossia gli stessi fratelli Cavallo) aveva illegittimamente determinato le somme loro spettanti; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l.; la causa è stata rinviata, con ordinanza interlocutoria n. 7171 del 10/03/2023, all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , al fine di assicurare l’esame congiunto al ricorso R.g. n. 22392 del 2022 , vertente tra le stesse parti; i difensori dei ricorrenti e dell’[OSCURATO:PERSONA]. consortile a r.l. hannodepositato separate memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessantagiorni successivi; dalle memori e depositat e risulta che i difensori delle parti, in data 07/06/2023 « hanno depositato richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, avendo le parti raggiunto direttamente tra di loro un accordo a definizione totale dell’intero contenzioso»; atteso il tenore di tale dichiarazione, deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di questa fase compensate e senza alcuna ulteriore statuizione in ordine al raddoppio del contributo unificato, in quanto non vi è alcuna dichiarazione di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; p.q. m. dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore generale e speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via A. GRAMSCI n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 7629/2020 depositata il 24/11/2020. Ad. 11/07/2023 R.g. n. 3821 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre fratelli Francesco, Ilario e [OSCURATO:PERSONA], nati rispettivamente nel 1948, nel 1941 e nel 1944, i cui genitori vennero coinvolti in un incidente stradale nel 1989 e decedettero, il padre mentre era alla guida dell’Apecar e la madre quale terza trasportata, ottennero, quali convenuti e attori in riconvenzionale, il risarcimento dei danni, liquidati inizialmente, dal Tribunale di Locri, sulla base del riparto presunto di colpa del 50%, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., con sentenza del 2002, in poco più di sette milioni di lire ciascuno, mentre la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] riconobbe loro oltre centosessantamila euro ciascuno; la detta sentenza della Corte territoriale venne confermata da questa Corte (Cass. n. 7866 del 28/3/2017) ma, dopo una nuova qualificazione di un ulteriore ricorso dei fratelli Cavallo, avverso detta sentenza, quale di correzione di errore materiale e non di revocazione, la detta statuizione venne corretta da un’ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8039 del 22/04/2020), che testualmente affermò che la decurtazione del 50% doveva applicarsi alle sole somme riconosciute per il decesso del padre, in quanto conducente, mentre per il danno conseguente alla morte della madre non andava operata alcuna decurtazione; il ricorso per cassazione dei fratelli Cavallo ha ad oggetto una sentenza resa dal giudice del Tribunale di Milano su due processi riuniti, dei quali uno, il n. 38883 del 2018 avente a oggetto un’opposizione all’esecuzione proposta originariamente dall’[OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.l. (UCI) ma incardinata (con iscrizione a ruolo) nel merito dai fratelli Cavallo e l’altro il n. 45111 del 2018 avente ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi promossa dai fratelli Cavallo avverso un’ordinanza di assegnazione Ad. 11/07/2023 R.g. n. 3821 del 2021; estensore: C. Valle (parziale) del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, in data 14/02/2018, che nella prospettazione degli opponenti (ossia gli stessi fratelli Cavallo) aveva illegittimamente determinato le somme loro spettanti; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l.; la causa è stata rinviata, con ordinanza interlocutoria n. 7171 del 10/03/2023, all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , al fine di assicurare l’esame congiunto al ricorso R.g. n. 22392 del 2022 , vertente tra le stesse parti; i difensori dei ricorrenti e dell’[OSCURATO:PERSONA]. consortile a r.l. hannodepositato separate memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessantagiorni successivi; dalle memori e depositat e risulta che i difensori delle parti, in data 07/06/2023 « hanno depositato richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, avendo le parti raggiunto direttamente tra di loro un accordo a definizione totale dell’intero contenzioso»; atteso il tenore di tale dichiarazione, deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di questa fase compensate e senza alcuna ulteriore statuizione in ordine al raddoppio del contributo unificato, in quanto non vi è alcuna dichiarazione di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; p.q. m. dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consig
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