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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 44193/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1°/03/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/3/2021 il Tribunale del riesame di Catania - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP in sede del 2/2/2021 che ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi da fuoco, fatti commessi a Catania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Tribunale ha confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei contestati reati, respingendo i rilievi difensivi diretti a negare la partecipazione del Battaglia all'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché a negarne la valenza di tentato omicidio per assenza di animus necandi; ha poi concordato con il GIP nell'apprezzamento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., individuate nell'allarmante gravità del fatto contestato, indicativo di un conflitto in atto tra gruppi organizzati rivali, attese le plateali modalità dell'agguato in cui sono state utilizzate armi automatiche, e passibile di riproporsi con grave pericolo per la pubblica incolumità.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione sia con riferimento alla piattaforma indiziaria che con riguardo alle ritenute esigenze cautelari, carenti di attualità e concretezza, nonché in relazione alla scelta della massima misura coercitiva.

2.1. Rileva il ricorrente, nel primo motivo, che il Tribunale del riesame ha pedissequamente validato l'impostazione del GIP della cautela, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi diretti a negare la partecipazione del Battaglia all'agguato: egli sarebbe stato controllato in una zona diversa da quella del fatto e le tre particelle chimiche individuate sul suo piumino e sui guanti in lattice sarebbero frutto di semplice contatto con materiale contaminato; nessuna inter- cettazione, diretta o indiretta, lambisce l'indagato; viene anche svilito il rilievo della disponibilità dei guanti in lattice, che avevano altra funzione, e si rimarca l'assenza di movente, non essendo il Battaglia coinvolto in contesti mafiosi.

2.2. Quanto alle esigenze cautelari, si lamenta che esse siano state ritenute sussistenti in base ad un ragionamento congetturale, e siano carenti di concretezza ed attualità, nonché affermate con generiche formule di stile e per mera relazione con l'ordinanza genetica.

Invece, il nuovo standard derivante dall'introduzione dei citati requisiti richiede l'esercizio di un onere motivazionale diretto a verificare in termini di alta probabilità che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per commettere ulteriori delitti della stessa specie.

E si rileva, sul punto, che il decorso di anni tra la vicenda in esame e l'applicazione della misura cautelare escludono senz'altro l'attualità del pericolo; quanto alla concretezza, l'esclusione del coinvolgimento del Battaglia in ambiti associativi, come ritenuto dal GIP della cautela, che non apprezzava indizi dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., è parimenti ostativo alla prognosi di recidivazione.

2.3. Con l'ultimo motivo di impugnazione si censura la motivazione presuntiva in punto di scelta della misura cautelare, attraverso la definizione del Battaglia come soggetto violento ed incapace di autocontrollo, così denunciando un preconcetto profilo psicologico disancorato da elementi specifici e concreti, in contrasto con quanto richiede l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso poggia su motivi generici e rivalutativi, nonché manifesta- mente infondati.

1.1. Come ha rilevato il Procuratore generale, più che segnalare vizi di legittimità, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto delle emergenze indiziarie,.che sono già state congruamente apprezzate dal Tribunale del riesame.

Infatti, si rileva che il motociclo su quale viaggiava il ricorrente, pur essendo stato fermato in altro luogo rispetto a quello della sparatoria, era stato a suo tempo individuato tra quelli che si erano precipitosamente allontanati dal luogo del delitto, senza essere mai stato perso di vista; si sono richiamate le particelle di metallo indicative di residui dello sparo, anche se non numerose, trovate sui guanti in lattice e sul giubbotto indossato dal Battaglia, sicché è stata ritenuta recessiva la tesi difensiva dell'uso per la riparazione di un ciclomotore; va poi confermata la notevole pregnanza indiziaria dell'espressione intercettata concernente i guanti, proprio in quanto pronunciata da un concorrente (Cuntrò), evidentemente consapevole della dinamica dei fatti e dei partecipanti alla sparatoria.

Trattasi di elementi che integrano la gravità indiziaria utile ai fini cautelari, ad onta delle contrarie asserzioni del ricorrente; né deve sopravva- lutarsi l'assenza allo stato di un movente individualizzante, una volta escluso dal GIP della cautela il coinvolgimento del Battaglia in scenari connotati ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., considerato che si tratta di una vicenda processuale ancora in via di definizione ed allo stato investigativo iniziale.

La censura riguardante l'elemento psichico del tentato omicidio è stata avanzata in termini generici e sfumati, rilevando l'assenza di motivazione sul punto "nonostante le peculiari indicazioni di ordine giuridico espresse dai difensori", ma senza esplicitazione di alcun concreto rilievo nel ricorso.Alla generica censura di carenza motivazionale deve invece rimarcarsi che l'ordinanza impugnata ha dato conto dell'uso da parte del gruppo di fuoco di armi micidiali - tre pistole mitragliatrici ed un fucile d'assalto - poi rinvenute in loco, che avevano attinto le persone offese: trattasi con ogni evidenza di modalità dell'azione univocamente dirette ad uccidere e disvelanti tale precisa finalità.

1.2. Quanto alle censure riguardanti le esigenze cautelari e la scelta della massima misura coercitiva, il Tribunale del riesame ha reso ampia motivazione parametrando il rischio di recidivazione alle gravi modalità dell'azione criminale, commessa in forma plateale, in orario serale e in zona abitata, con grave rischio per la pubblica incolumità, indicativa di un conflitto in atto tra gruppi rivali per motivi illeciti (infatti sul luogo furono trovati cinque chilogrammi di hashish), con uso di armi micidiali da parte di un gruppo di fuoco su motoveicoli, elementi che integrano i requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

Premesso che i delitti in esame, commessi nel maggio 2019, sono relativamente recenti, va ribadito che in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove si apprezzino atteggiamenti sintoma- ticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui è maturato il fatto illecito contestato - nel caso di specie risulta accertata la partecipazione del Battaglia ad un gruppo con dotazione di armi micidiali - sicché la valutazione di permanente pericolosità dell'indagato non può essere posta in dubbio.

Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non imminente (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

E si è anche avuto cura di precisare - per rispondere al rilievo del ricorrente che postula la necessaria previsione di una effettiva occasione per compiere nuovi delitti - che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (così Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 5, sentenza n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).

La motivazione risulta congrua e logica anche con riguardo alla propor- zionalità della misura prescelta, con riferimento ai precedenti penali del Battaglia e quindi alla sua pericolosità sociale, sicché se ne deve affermare la piena rispon- denza all'insegnamento giurisprudenziale per cui deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando, come nel caso di specie, si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762), in relazione alla gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470).

1.3. Deve al contempo ribadirsi che «Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale» (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, PM in proc.

Khalil, Rv. 249324).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1°/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/3/2021 il Tribunale del riesame di Catania - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP in sede del 2/2/2021 che ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi da fuoco, fatti commessi a Catania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale ha confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei contestati reati, respingendo i rilievi difensivi diretti a negare la partecipazione del Battaglia all'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché a negarne la valenza di tentato omicidio per assenza di animus necandi; ha poi concordato con il GIP nell'apprezzamento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., individuate nell'allarmante gravità del fatto contestato, indicativo di un conflitto in atto tra gruppi organizzati rivali, attese le plateali modalità dell'agguato in cui sono state utilizzate armi automatiche, e passibile di riproporsi con grave pericolo per la pubblica incolumità. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione sia con riferimento alla piattaforma indiziaria che con riguardo alle ritenute esigenze cautelari, carenti di attualità e concretezza, nonché in relazione alla scelta della massima misura coercitiva. 2.1. Rileva il ricorrente, nel primo motivo, che il Tribunale del riesame ha pedissequamente validato l'impostazione del GIP della cautela, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi diretti a negare la partecipazione del Battaglia all'agguato: egli sarebbe stato controllato in una zona diversa da quella del fatto e le tre particelle chimiche individuate sul suo piumino e sui guanti in lattice sarebbero frutto di semplice contatto con materiale contaminato; nessuna inter- cettazione, diretta o indiretta, lambisce l'indagato; viene anche svilito il rilievo della disponibilità dei guanti in lattice, che avevano altra funzione, e si rimarca l'assenza di movente, non essendo il Battaglia coinvolto in contesti mafiosi. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari, si lamenta che esse siano state ritenute sussistenti in base ad un ragionamento congetturale, e siano carenti di concretezza ed attualità, nonché affermate con generiche formule di stile e per mera relazione con l'ordinanza genetica. Invece, il nuovo standard derivante dall'introduzione dei citati requisiti richiede l'esercizio di un onere motivazionale diretto a verificare in termini di alta probabilità che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per commettere ulteriori delitti della stessa specie. E si rileva, sul punto, che il decorso di anni tra la vicenda in esame e l'applicazione della misura cautelare escludono senz'altro l'attualità del pericolo; quanto alla concretezza, l'esclusione del coinvolgimento del Battaglia in ambiti associativi, come ritenuto dal GIP della cautela, che non apprezzava indizi dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., è parimenti ostativo alla prognosi di recidivazione. 2.3. Con l'ultimo motivo di impugnazione si censura la motivazione presuntiva in punto di scelta della misura cautelare, attraverso la definizione del Battaglia come soggetto violento ed incapace di autocontrollo, così denunciando un preconcetto profilo psicologico disancorato da elementi specifici e concreti, in contrasto con quanto richiede l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso poggia su motivi generici e rivalutativi, nonché manifesta- mente infondati. 1.1. Come ha rilevato il Procuratore generale, più che segnalare vizi di legittimità, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto delle emergenze indiziarie,.che sono già state congruamente apprezzate dal Tribunale del riesame. Infatti, si rileva che il motociclo su quale viaggiava il ricorrente, pur essendo stato fermato in altro luogo rispetto a quello della sparatoria, era stato a suo tempo individuato tra quelli che si erano precipitosamente allontanati dal luogo del delitto, senza essere mai stato perso di vista; si sono richiamate le particelle di metallo indicative di residui dello sparo, anche se non numerose, trovate sui guanti in lattice e sul giubbotto indossato dal Battaglia, sicché è stata ritenuta recessiva la tesi difensiva dell'uso per la riparazione di un ciclomotore; va poi confermata la notevole pregnanza indiziaria dell'espressione intercettata concernente i guanti, proprio in quanto pronunciata da un concorrente (Cuntrò), evidentemente consapevole della dinamica dei fatti e dei partecipanti alla sparatoria. Trattasi di elementi che integrano la gravità indiziaria utile ai fini cautelari, ad onta delle contrarie asserzioni del ricorrente; né deve sopravva- lutarsi l'assenza allo stato di un movente individualizzante, una volta escluso dal GIP della cautela il coinvolgimento del Battaglia in scenari connotati ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., considerato che si tratta di una vicenda processuale ancora in via di definizione ed allo stato investigativo iniziale. La censura riguardante l'elemento psichico del tentato omicidio è stata avanzata in termini generici e sfumati, rilevando l'assenza di motivazione sul punto "nonostante le peculiari indicazioni di ordine giuridico espresse dai difensori", ma senza esplicitazione di alcun concreto rilievo nel ricorso.Alla generica censura di carenza motivazionale deve invece rimarcarsi che l'ordinanza impugnata ha dato conto dell'uso da parte del gruppo di fuoco di armi micidiali - tre pistole mitragliatrici ed un fucile d'assalto - poi rinvenute in loco, che avevano attinto le persone offese: trattasi con ogni evidenza di modalità dell'azione univocamente dirette ad uccidere e disvelanti tale precisa finalità. 1.2. Quanto alle censure riguardanti le esigenze cautelari e la scelta della massima misura coercitiva, il Tribunale del riesame ha reso ampia motivazione parametrando il rischio di recidivazione alle gravi modalità dell'azione criminale, commessa in forma plateale, in orario serale e in zona abitata, con grave rischio per la pubblica incolumità, indicativa di un conflitto in atto tra gruppi rivali per motivi illeciti (infatti sul luogo furono trovati cinque chilogrammi di hashish), con uso di armi micidiali da parte di un gruppo di fuoco su motoveicoli, elementi che integrano i requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Premesso che i delitti in esame, commessi nel maggio 2019, sono relativamente recenti, va ribadito che in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove si apprezzino atteggiamenti sintoma- ticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui è maturato il fatto illecito contestato - nel caso di specie risulta accertata la partecipazione del Battaglia ad un gruppo con dotazione di armi micidiali - sicché la valutazione di permanente pericolosità dell'indagato non può essere posta in dubbio. Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimità ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non imminente (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). E si è anche avuto cura di precisare - per rispondere al rilievo del ricorrente che postula la necessaria previsione di una effettiva occasione per compiere nuovi delitti - che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (così Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 5, sentenza n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). La motivazione risulta congrua e logica anche con riguardo alla propor- zionalità della misura prescelta, con riferimento ai precedenti penali del Battaglia e quindi alla sua pericolosità sociale, sicché se ne deve affermare la piena rispon- denza all'insegnamento giurisprudenziale per cui deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando, come nel caso di specie, si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762), in relazione alla gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470). 1.3. Deve al contempo ribadirsi che «Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale» (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, PM in proc. Khalil, Rv. 249324). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al
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