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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40303/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola che ha respinto la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta agli indagati, nella qualità di carabinieri della Stazione di Marigliano, la commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81, primo e secondo comma, cod. pen., 605, primo e secondo comma, n. 2 cod. pen., per aver, in seguito alla contestazione di un illecito amministrativo relativo al mancato utilizzo della mascherina, condotto senza ragione presso la sede del comando di appartenenza [OSCURATO:PERSONA] ed ivi averlo trattenuto senza giustificato motivo, sottoponendolo a ripetute ingiurie, minacce di morte e violenze.

A [OSCURATO:PERSONA] è altresì contestato il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 317 cod. pen. perché, al fine di conseguire per sé e per altri l'impunità dei delitti di sequestro di persona e di violenza privata, nella sua veste, avrebbe prospettato al Ferrara che l'aver fatto riferimento la registrazione, mentre era in atto la redazione del verbale con il quale gli si contestava di aver circolato per strada senza mascherina costituiva una minaccia e che, di conseguenza, il suo comportamento era da qualificarsi con ipotesi di estorsione ai danni dell'arma dei carabinieri; in tal modo il Sirico avrebbe costretto il giovane a consegnarli il cellulare e ad acconsentire alla cancellazione del file contenente la traccia audio relativa agli abusi subiti, prova della propria condotta illecita precedentemente assunta.

2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola deduce, con unico e complesso motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 605, 317 e 56, comma quarto comma, cod. pen. anche in relazione al travisamento della prova sotto il profilo dell'omessa considerazione degli elementi processuali che costituiscono riscontro delle dichiarazioni della persona offesa e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

Con riferimento al primo capo di imputazione, il ricorrente rileva che la motivazione del Tribunale è illogica e carente nella parte in cui trascura irragionevolmente elementi obiettivi che avvalorano l'attendibilità della persona offesa (e, segnatamente, l'esito della consulenza informatica disposta sul cellulare della persona offesa e le dichiarazioni rese dal padre della stessa), che costituiscono riscontro al narrato della vittima; la motivazione sarebbe, altresì, illogica e contraddittoria nella misura in cui nella ricostruzione dell'accaduto, valorizza in maniera aprioristica la sola versione degli indagati, in ragione della loro qualifica di pubblico ufficiale in servizio.

Con \....)1.) riferimento al delitto contestato al capo 2), il Tribunale inoltre avrebbe apoditticamente fondato la propria ipotesi ricostruttiva sull'intento del Sirico di comporre bonariamente la vicenda, trascurando completamente il contenuto delle registrazioni audio in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, infatti, censurato esclusivamente le statuizioni del Tribunale di Napoli in punto di gravi indizi di colpevolezza, ancorché il rigetto dell'appello interposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sia stato motivato anche in ragione dell'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali.

Questo rilievo non consente al ricorso di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.

Il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale cautelare che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve, infatti, essere sostenuto da un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693); E', pertanto, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (ex plurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pnnt. c.

Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 19/03/2019, Pmt. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Arcange

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola che ha respinto la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta agli indagati, nella qualità di carabinieri della Stazione di Marigliano, la commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81, primo e secondo comma, cod. pen., 605, primo e secondo comma, n. 2 cod. pen., per aver, in seguito alla contestazione di un illecito amministrativo relativo al mancato utilizzo della mascherina, condotto senza ragione presso la sede del comando di appartenenza [OSCURATO:PERSONA] ed ivi averlo trattenuto senza giustificato motivo, sottoponendolo a ripetute ingiurie, minacce di morte e violenze. A [OSCURATO:PERSONA] è altresì contestato il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 317 cod. pen. perché, al fine di conseguire per sé e per altri l'impunità dei delitti di sequestro di persona e di violenza privata, nella sua veste, avrebbe prospettato al Ferrara che l'aver fatto riferimento la registrazione, mentre era in atto la redazione del verbale con il quale gli si contestava di aver circolato per strada senza mascherina costituiva una minaccia e che, di conseguenza, il suo comportamento era da qualificarsi con ipotesi di estorsione ai danni dell'arma dei carabinieri; in tal modo il Sirico avrebbe costretto il giovane a consegnarli il cellulare e ad acconsentire alla cancellazione del file contenente la traccia audio relativa agli abusi subiti, prova della propria condotta illecita precedentemente assunta. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola deduce, con unico e complesso motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 605, 317 e 56, comma quarto comma, cod. pen. anche in relazione al travisamento della prova sotto il profilo dell'omessa considerazione degli elementi processuali che costituiscono riscontro delle dichiarazioni della persona offesa e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Con riferimento al primo capo di imputazione, il ricorrente rileva che la motivazione del Tribunale è illogica e carente nella parte in cui trascura irragionevolmente elementi obiettivi che avvalorano l'attendibilità della persona offesa (e, segnatamente, l'esito della consulenza informatica disposta sul cellulare della persona offesa e le dichiarazioni rese dal padre della stessa), che costituiscono riscontro al narrato della vittima; la motivazione sarebbe, altresì, illogica e contraddittoria nella misura in cui nella ricostruzione dell'accaduto, valorizza in maniera aprioristica la sola versione degli indagati, in ragione della loro qualifica di pubblico ufficiale in servizio. Con \....)1.) riferimento al delitto contestato al capo 2), il Tribunale inoltre avrebbe apoditticamente fondato la propria ipotesi ricostruttiva sull'intento del Sirico di comporre bonariamente la vicenda, trascurando completamente il contenuto delle registrazioni audio in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, infatti, censurato esclusivamente le statuizioni del Tribunale di Napoli in punto di gravi indizi di colpevolezza, ancorché il rigetto dell'appello interposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sia stato motivato anche in ragione dell'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali. Questo rilievo non consente al ricorso di superare il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale cautelare che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve, infatti, essere sostenuto da un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693); E', pertanto, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (ex plurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pnnt. c. Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 19/03/2019, Pmt. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Arcange
Sentenza Cassazione n. 40303/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris