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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 15439/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10731/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 8 , presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 728 /20 20 del Tribunale di Ferrara , depositata il 10.12.2020; N. 10731/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.3.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Olio propose opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con cui il g.e., nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata dalla B anca N azionale del L avoro s.p.a. (di seguito, BNL) nei suoi confronti, rigettò le sue istanze ex art. 512, comma 1, c.p.c. e dichiarò esecutivo il progetto di distribuzionepredisposto dal professionista delegato e approvato dai creditori.

Con l’opposizione, il Dall’Olio eccepì l’assenza di un valido titolo giustificativo del credito azionato dallaBNL, eccezione peraltro già proposta nell’ambito di precedente opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata dall’esecutato per le medesime ragioni.Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 728/2020 del 10.12.2020, rigettò l’opposizione formale, ritenendo che le eccezioni precedentemente proposte con l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. non potevano essere nuovamente dedotte in sede di opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., poiché la controversia, relativa al denunciato difetto di valido titolo esecutivo, non era insorta in sede di distribuzione.

In particolare, il giudice del merito ritenne non configurabile un concorso tra i due rimedi oppositivi, giacché l’opposizione all’esecuzione è esperibile fino a che non si giunga nella fase distributiva, mentre l’opposizione ex art. 512 c.p.c. è inveceproponibile a partire da ll’ avvio di quest ’ ultima fase .

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Olio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La BNL ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il N. 10731/21R.G.

Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 512, 615 e 617 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale, richiamando alcune pronunce di legittimità (in particolare, Cass. n. 22310/2011, nonché Cass. n. 15654/2013), ha rilevato la consequenzialità tra i rimedi ex art. 615 c.p.c.,da una parte, ed ex art. 512 c.p.c. , dall ’ altra , negando che un concorso tra le due opposizioni sia configurabile.

Il ricorrente, al contrario, sostiene che i due rimedi sono tra loro alternativi, perché l’uno (ex art. 615 c.p.c.) tendente a paralizzare l’azione esecutiva, l’altro (ex art. 512 c.p.c.) tendente prevalentemente alla determinazione del quantum , poiché la vendita è già avvenuta, sicché, a tal punto, occorre solo determinarele somme esattamente dovute ai creditori concorrenti.Aggiunge il ricorrente, peraltro, che il Tribunale ha fondato la decisione sulla base di una lettura derivante dall’art. 615 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, tutt avia entrato in vigore dopo l’avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente a suo carico. 1.2 - Con il secondo motivo si denun c ia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonché degli artt. 512, 615 e 617 c.p.c.., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed ancora il vizio di ultra ed extra-petizione.

Il ricorrente critica la sentenza giacché il Tribunale avrebbe errato nel non adottare il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., sebbene le parti N. 10731/21R.G. lo avessero chiesto e stante il fatto che era in elaborazione la CTU contabile nel giudiziodi opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 2.1 –Va preliminarmente disattesa l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente.

Invero, non sussiste anzitutto la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per non aver il Dall’Olio correttamente indicato e “collocato” il contratto di mutuo su cui si fonda la contestazione, giacché è noto che il detto requisito di contenuto-forma presuppone che il ricorso sia fondato su uno o più documenti; ciò è da escludere nella specie, perché il ricorrente contesta in iure la decisione del Tribunale riguardo a questione che prescinde dal merito dell’opposizione distributiva (e quindi, dall ’ esame del mutuo azionato in executivis), come meglio si vedrà tra breve.

Allo stesso modo, non sussiste l’eccepito difetto di specificità del ricorso(salvo quanto si dirà infra, nell’esaminare i singoli motivi), giacché il ricorrente ha idoneamente es posto le ragioni per cui ritiene sussistenti , nell ’ iter motivazionale seguito dal giudice del merito, i vizi denunciati, peraltro chiaramente evincibili dal contesto dell’atto.

Si aggiunga che, al contrario di quanto sostenuto dalla BNL, non si ravvisano rationes decidendi diverse ed ulteriori rispetto a quelle nel complesso attinte dalle doglianze mosse dallo stesso Dall’Olio alla sentenza impugnata.

Per mera comodità espositiva, può in questa sede, tuttavia, sgombrarsi il campo dal vizio motivazionaledenunciato dal ricorrente nella rubrica del primo motivo, ma non illustrato nel corpo del mezzo e dunque inammissibile, non avendo il Dall’Olio spiegato le ragioni a base della sollevata censura.

N. 10731/21R.G. 3.1 –Ciò posto, sia pure così emendato, il primo motivo è fondato, per quanto di ragione.

Con la decisione qui impugnata, il Tribunale di Ferrara –in relazione alla coeva pendenza di due opposizioni proposte nel tempo dal Dall’Olio, l’una ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., e l’altra ai sensi degli artt. 617-512 c.p.c., entrambe basate sulle medesime ragioni, ossia la pretesa nullità del t itolo azionato dalla procedente BNL –ha anzitutto rilevato che non v’era ragione di sospendere il secondo giudizioex art. 295 c.p.c., non essendo configurabile, già in astratto, alcun pericolo di contrasto tra giudicati; ha poi rilevato che l’opposizione all’esecuzione è proponibile fin tanto che non sia avviatala fase distributiva, mentre, in epoca successiva, può solo proporsi l’opposizione ex art. 617-512 c.p.c., non essendovi più spazio per la prima;il giudice del merito ha proseguito evidenziando che i due rimedi abbiano carattere consecutivo, sì da non potersi configurare un concorso tra gli stessi, il che resterebbe confermato dalla riforma dell’art. 615 c.p.c. operata nel 2016; ed ha concluso ritenendo che le doglianze proposte con la seconda opposizione costituissero mera reiterazione di quelle già spiegate dal Dall’Olio con l ’ opposizione all’esecuzione già avanzata, ma inrelazione a questioni già insorte in epoca precedente alla fase distributiva, donde la sua inammissibilità (benché, sia in motivazione, che nel dispositivo, il Tribunale abbia adottato la formula del rigetto dell’opposizioneal suo esame). 3.2– Ora, va anzitutto escluso che – come pure sostenuto dal ricorrente – il Tribunale abbia fatto applicazione di una norma (quella di cui all’art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., introdottadal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. N. 10731/21R.G. 119/2016, laddove si prevede che “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l ’ assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causaa lui non imputabile ” ) entrata in vigore dopo l’avvio della procedura esecutiva per cui è processoed applicabile alle sole procedure iniziate a far data dal 3.7.2016; infatti, l’argomento viene richiamato in sentenza al solo scopo di corroborarela tesi della consecutività tra i due rimedi in discorso, già evincibile – prosegue il giudice del merito – dall’orientamento affermato dalle pronunce diCass. n. 22310/2011 e Cass. n. 15654/2013, quest’ultima così massimata: “L’opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. e quella proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l’una esperibile sino a che non si giunga alla fase della distribuzione, l’altra, invece, a partire da tale momento).

Ne consegue che fino a quando l’opposizione ex art. 615 cod. prc. civ. risulti ancora "sub iudice", e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti -tanto nella disciplina previgente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, quanto in quella da esso introdotta -con l’opposizione di cui all’art. 512 cod. proc. civ., né essere valutati automaticamente dal giudice dell’esecuzione”.

Nel caso che occupa, dunque, la questione si pone nei termini originariamente prospettabili per effetto della riformadel processo esecutivo del 2005/2006( e N. 10731/21R.G. dunque, prima della interpolazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c., effettuata nel 2016),anche se quanto si dirà tra breve può assumere comunque valenza pure per le procedure iniziate a far data dal 3.7.2016.

Infatti, poiché per queste ultime, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. (o, nel caso dell’espropriazione mobiliare o presso terzi, rispettivamente, ex artt. 530 e 552 c.p.c.), l’opposizione all’esecuzione è pur sempre proponibile qualora essa “ sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non averpotuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile ” , il tema post o dal ricorso in esame (ossia, se possa configurarsi un concorso di rimedi tra l ’ opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e quella distributiva, oppure se le stess e si pongano in termini di consecutività l’unacon l’altra) può pur sempre venire in rilievo, per quanto in circostanze residuali. 3.3 – Orbene, la decisione del Tribunale di Ferrara si fonda su lla tesi del rapporto di successione cronologica tra le due opposizioni in parola, tesi affermata per la prima volta da Cass. n. 15654/2013 , ma rimasta sostanzialmente isolata, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito (che pure richiama, ma non fondatamente, l’arresto di Cass. n. 22310/2011, in realtà ascrivibile all’orientamento tradizionale, affermativo del concorso tra i due rimedi); in verità, da quanto consta, la tesi della necessaria –e mutuamente esclusiva – consecutività è stata richiamata esclusivamente dalla successiva Cass. n. 10646/2014, non massimata.

In ogni caso, sostiene al riguardo il Tribunale che - una volta avviata la fase distributiva ( id est , una volta chiusa la fase liquidatoria, con il deposito del N. 10731/21R.G. decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.)- più non possa esservi spazio per l’opposizione all’esecuzione, con la conseguenza che i fatti già dedotti dall’esecutato a sostegno della stessa ed ancora sub iudice non possono essere ulteriormente fatti valere con l’opposizione distributiva. 3.4.1 – In proposito , r itiene la Corte – pur avuto riguardo a ll ’ assetto normativo tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione distributiva per l’epoca successiva alla modifica dell’art. 512 c.p.c., apportata dal d.l. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, e nonostante l’interpolazione dell’art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., come operata dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, benché non applicabilenella specie (su cui v. supra , par. 3.2) - di dover qui dare continuità al l ’ orientamento tradizionale da tempo affermato in questa sede di legittimità circa il cennato rapport o tra le due opposizioni in parola, al contempo escludendo che le stesse siano legat e da un nesso di successione cronologica tale da impedire la stessa astratta proponibilità del rimedio ex art. 615, comma 2, c.p.c., nella fase distributiva: ciò in quanto le due opposizioni hanno diverso oggetto, l’una (ex art. 615 c.p.c.) concernendo il contestato diritto di procedere ad esecuzione forzata, l’altra (ex artt. 617-512 c.p.c.) il contestato diritto di partecipare alla distribuzionedi uno o più creditori, contestazione che può investire non solo l’ammontare del credito, ma la sua stessa sussistenza, come appunto previsto dall’art. 512, comma 1, c.p.c.

Tanto assume plastica rilevanza in controversie come quella che qui occupa, qualora il debitore opponente contesti, con l’opposizione distributiva,appunto lasussistenza del credito del creditore procedente, ma spendendo i medesimi N. 10731/21R.G. argomenti già dedotti in precedente opposizione all’esecuzione(e sempre che, ovviamente, l’esecuzione non siastata già in quella sede sospesa dal g.e. per gravi motivi, ex art. 624 c.p.c.; o che quella precedente opposizione non sia suscettibile –ricorrendone i presupposti – di riunione con la successiva o non sia perfino stata definita con sentenza passata in giudicato). 3.4.2 –Ora, nel solco dell ’ insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 1082/1997 e Cass., Sez.

Un., n. 5961/2001, sin da epoca successiva all a riform a del processo esecutivo del 2005/2006 , si è ri badi to che “ La diversità tra l’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l’opposizione di cui all’art. 512 cod. proc. civ., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altra il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 cod. proc. civ. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.

Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l’intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d ’ invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l’ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente N. 10731/21R.G. approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l’"an exequendum", ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore edebitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall’art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio ivi indicato” (così, Cass. n. 22310/2011).

Con la successiva Cass. n. 22642/2012, che si muove nel solco dell’arresto precedentemente citato, si è pure convincentemente evidenziato che –proprio al lume della diversità di oggetto dei due rimedi in discorso –l’avvio della fase distributiva non esclude la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione, perché nell’ambito della controversia distributiva exart. 512 c.p.c. non può dichiararsi a ritrosol’illegittimità dell ’ esecuzione forzata ( in motivazione viene richiamato, al riguardo, il risalente arresto di Cassn. 1962/1965).

Entrambe le pronunce citate (riferibili la prima a fattispecie successiv a alla riforma dell’art. 512 c.p.c., operata dal d.l. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, e la seconda a fattispecie antecedente) paiono muoversi senza soluzione di continuitànel passaggio tra l’uno e l’altro regime: in altre parole, da esse (e specialmente, dalla prima) può desumersi che la modifica operata al predetto art. 512 c.p.c. non abbia implicato il mutamento della natura e dell’oggetto dell’opposizione distributiva, solo essendosene rimodulato e snellito il procedimento, con l’attribuzione di poteri lato sensu cognit ori al N. 10731/21R.G. giudice dell’esecuzione, ai fini della risoluzione delle contestazioni dinanzi allo stesso sorte e pur sempre finalizzati alla celere conclusione del processo esecutivo, mediante l’adozione di una ordinanza opponibile ai sensi dell’art.617 c.p.c. 3.4.3– Tale approdo risulta viepiù confermato dal pronunciamento di Cass.n. 7108/2015, anch’esso reso su fattispecie antecedente alla cennata riforma, benché se ne sia evidenziata, sul punto d’interesse, la sostanziale continuità normativatra il regime previgente e quello attuale - circa il possibile concorso dei rimedi in parola - in quanto sos tanzialmente ricognitiva del sistema (si veda, in particolare, il par. 3.3 della motivazione). 3.5.1– In definitiva, non v ’ è ragione di ritenere che , pur dopo la riforma dell’art. 512 c.p.c. operata dal d.l. n. 35/2005, l ’ avvio della fase distributiva segni, di per sé, l’improponibilità o l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, avanzata dall’esecutato nei confrontidel creditore procedente e/o di uno o più creditori intervenuti titolati: e ciò sia in relazione alle procedure esecutive iniziate prima del 3.7.2016, sia per quelle iniziate da tale ultima data, benché per queste ultime esclusivamente nelle ipotesi residuali già evidenziate, tuttora consentite dal vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, introdottodal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016 (v. supra , par. 3.2).

Correlativamente, non può più ritenersi sostenibile la tesi della consecutività ed esclusività alternativa tra i rimedioppositivi in parola, perché dalla diversità del relativo oggetto, anche come definitivamente ricostruita a seguito delle riforme intervenute, non può che discendere la diversità funzionale delle rispettive pronunce adottate all’esito dei corrispondenti giudizi: pronunce , N. 10731/21R.G. nell’un caso (art. 615 c.p.c.), incidenti sul diritto o meno di procedere ad esecuzione forzata (in tutto o in parte), con conseguenti ricadute - in caso di sentenza di accoglimento dell’opposizione - sulla stessa proseguibilità del procedimento esecutivo(e, dunque, sulla stessa necessità di procedere alla distribuzione), oltretutto con potenziale vocazione al giudicato sul rapporto di credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversiae per ogni altro eventuale processo esecutivo; nell’altro (art. 512 c.p.c.), incidenti invece sulla più limitata questione della partecipazione o meno di quel creditore alla distribuzione diquanto oramai incontestabilmente ricavato dalla liquidazione del cespite pignoratoin quello specifico processo esecutivo.

In altre parole, nulla esclude che un medesimofatto costitutivo della domanda (come nella specie, la pretesa nullità del mutuo azionato in via esecutiva) possa porsi a sostegno dell’una o dell’altra opposizione, benché i relativi esiti non possano che condurre –com’è ovvio, in forza di basilari principi di diritto processuale – a conseguenze del tutto diverse, che l ’ interessato ha pieno diritto di perseguire, in fin dei conti in applicazione del generale principio della domanda, ex art. 99 c.p.c. , per l’evidenza del differente interesse alla base dell’una e dell’altra e la piena legittimità non solo della loro coesistenza, quanto pure della rimessione al titolare dell’opzione di attivarne l’uno, o l’altro, oppure anche, ricorrendone i presupposti, consecutivamente entrambi (e salva l’applicazione dei regimi in tema di litispendenza o continenza o connessione, declinabili nel senso della riunione ove le cause pendano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario).

N. 10731/21R.G. 3.5.2 –Può infine aggiungersi che proprio l’argomento speso dal giudice del merito a sostegno della tesi della successione cronologica dei rimedi, ravvisato nella più volte cennata modifica dell’art. 615, comma 2, c.p.c., operata nel 2016, conferma la non condivisibilità dell’impostazione qui confutata.

Invero, lo sbarramento alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione endoesecutiva, come introdotto dalla cennata riforma, anzitutto non è congruente con la suddivisione del procedimento esecutivo per fasi (v.

Cass., Sez.

Un., n. 11178/1995) presa in considera zione da Cass. n. 15654/2013, prospettandosi la nuova preclusione normativa addirittura all’inizio della fase liquidatoria e prescindendo essa del tutto dalla fase distributiva : si tratta, insomma, di una anticipazione “secca” , oltre che del tutto innovativa, del termine di proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ventilato dal qui non condiviso arresto, ma del tutto avulsa dalle ragioni connesse al superamento del termine della fase liquidatoria su cui la stessa Cass. n. 15654/2013 , benché non esplicitamente, sviluppa il proprio percorso motivazionale; in secondo luogo,se davvero la novella del 2016 dovesse spiegarsi come frutto della consecutività tra i due rimedi in parola, allora essa non avrebbe avuto ragion d’essere, posto che, in tesi, una tale soluzione avrebbe già dovuto discendere, de plano, dalla corretta lettura del sistema.

In realtà, a ben vedere, la novella del 2016 è del tutto avulsa dal tema della consecutività tra i due rimedi, sol che si consideri che la successione cronologica, nel sistema vigente,rest a di regola esclusa durante l’intera fase liquidatoria, in cui non risulta proponibile né l ’ opposizione all ’ esecuzione N. 10731/21R.G. (proprio per effetto del cennato sbarramento, e salve le eccezioni già viste), né quella distributiva (perché la distribuzione non è ancora iniziata).

Il vero è che la ripetuta novella del 2016, sul punto, è dettata dall’esigenza deflattiva di concentrare la trattazione delle questioni potenzialmente esiziali per l’esito della procedura esecutiva in una fase ancora embrionale o non particolarmente sviluppata del processo, in modo da consentire alle parti e agli stessi interessati alla vendita dei beni pignorati di poter confidare in una maggiore stabilità del processo medesimo , evita ndo per quanto possibile incidenti di cognizione(salva la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sussistendone i presupposti), nellastessa fase liquidatoria . 3.6 – Ha dunque errato il giudice ferrarese nel ritenere l ’ inammissibilità dell’opposizione distributiva, per il solo fatto che le questioni con essa proposte erano state già agitate con precedente opposizione all’esecuzione: la domanda così proposta dal Dall’Olio avrebbe dunque dovuto delibarsi nel merito, seppureal limitato fine della verifica della sussistenza del diritto della BNL di partecipare (in tutto o in parte) alla distribuzione del ricavato.

Va pertanto disposta, sul punto, la cassazione della decisione impugnata. 3.7 – In proposito, può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: L'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e quella proposta ai sensi de gli art. 512 c.p.c.- pur dopo le riforme di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, nonché al d.l. n. n. 59 del 2016, conv. in legge n. 119 del 2016 – divergono principalmente per l’ oggetto delle due azioni , l'una concernente il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615c.p.c.), con statuizione suscettibile di acquisire la valenza del giudicato sul rapporto di N. 10731/21R.G. credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia,e l’altra il diritto dipartecipare alla distribuzione (art. 512 c.p.c. ) .

Ne consegue che esse, in considerazione dell’interesse in concreto perseguito dal debitore esecutato, possono concorrere e fondarsi anche sul medesimo fatto costitutivo, dovendo anche escludersi che le stesse azioni siano legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa , giacché l’interesse del debitore esecutato a che l’esecuzione forzata venga definitivamente arrestata –seppure, a norma del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016, cit., nelle residuali ipotesi ivi previste – è ben configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva, né tale interesse potrebbe altrimenti realizzarsi mediante la mera proposizione dell’opposizione ex art. 512 c.p.c., una volta che tale fase abbia avuto inizio. 4.1– Il secondo motivo è invece infondato.

Escluso che il giudice del merito, nel valutare una causa di inammissibilità o improponibilità della domandaper ragioni di ordine processuale, possa restare vincolato dalla proposizione o meno di una corrispondente eccezione da parte del convenuto (come parrebbe sostenere il ricorrente), la censura non coglie nel segno.

Infatti – pur a prescindere dalla sussistenza o meno di pregiudizialità tecnica tra le due opposizioni spiegate dal Dall’Olio, negata dallo stesso Tribunale, col rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.– la pendenza delle cause dinanzi al medesimo u fficio, stante anche l ’ in d ubbia connessione soggettiva e oggettiva, avrebbe al più potuto giustificare la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., potere il cui esercizio –o il cui mancato N. 10731/21R.G. esercizio –non è comunque sindacabile in sede di gravame ( ex multi s , Cass.n. 24496/2014). 3.1 –In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre è rigettato il secondo .

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo.

Cassa la gravata sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10731/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 8 , presso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 728 /20 20 del Tribunale di Ferrara , depositata il 10.12.2020; N. 10731/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Olio propose opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con cui il g.e., nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata dalla B anca N azionale del L avoro s.p.a. (di seguito, BNL) nei suoi confronti, rigettò le sue istanze ex art. 512, comma 1, c.p.c. e dichiarò esecutivo il progetto di distribuzionepredisposto dal professionista delegato e approvato dai creditori. Con l’opposizione, il Dall’Olio eccepì l’assenza di un valido titolo giustificativo del credito azionato dallaBNL, eccezione peraltro già proposta nell’ambito di precedente opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata dall’esecutato per le medesime ragioni.Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 728/2020 del 10.12.2020, rigettò l’opposizione formale, ritenendo che le eccezioni precedentemente proposte con l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. non potevano essere nuovamente dedotte in sede di opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., poiché la controversia, relativa al denunciato difetto di valido titolo esecutivo, non era insorta in sede di distribuzione. In particolare, il giudice del merito ritenne non configurabile un concorso tra i due rimedi oppositivi, giacché l’opposizione all’esecuzione è esperibile fino a che non si giunga nella fase distributiva, mentre l’opposizione ex art. 512 c.p.c. è inveceproponibile a partire da ll’ avvio di quest ’ ultima fase . Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Olio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La BNL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il N. 10731/21R.G. Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 512, 615 e 617 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale, richiamando alcune pronunce di legittimità (in particolare, Cass. n. 22310/2011, nonché Cass. n. 15654/2013), ha rilevato la consequenzialità tra i rimedi ex art. 615 c.p.c.,da una parte, ed ex art. 512 c.p.c. , dall ’ altra , negando che un concorso tra le due opposizioni sia configurabile. Il ricorrente, al contrario, sostiene che i due rimedi sono tra loro alternativi, perché l’uno (ex art. 615 c.p.c.) tendente a paralizzare l’azione esecutiva, l’altro (ex art. 512 c.p.c.) tendente prevalentemente alla determinazione del quantum , poiché la vendita è già avvenuta, sicché, a tal punto, occorre solo determinarele somme esattamente dovute ai creditori concorrenti.Aggiunge il ricorrente, peraltro, che il Tribunale ha fondato la decisione sulla base di una lettura derivante dall’art. 615 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, tutt avia entrato in vigore dopo l’avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente a suo carico. 1.2 - Con il secondo motivo si denun c ia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonché degli artt. 512, 615 e 617 c.p.c.., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed ancora il vizio di ultra ed extra-petizione. Il ricorrente critica la sentenza giacché il Tribunale avrebbe errato nel non adottare il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., sebbene le parti N. 10731/21R.G. lo avessero chiesto e stante il fatto che era in elaborazione la CTU contabile nel giudiziodi opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 2.1 –Va preliminarmente disattesa l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Invero, non sussiste anzitutto la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per non aver il Dall’Olio correttamente indicato e “collocato” il contratto di mutuo su cui si fonda la contestazione, giacché è noto che il detto requisito di contenuto-forma presuppone che il ricorso sia fondato su uno o più documenti; ciò è da escludere nella specie, perché il ricorrente contesta in iure la decisione del Tribunale riguardo a questione che prescinde dal merito dell’opposizione distributiva (e quindi, dall ’ esame del mutuo azionato in executivis), come meglio si vedrà tra breve. Allo stesso modo, non sussiste l’eccepito difetto di specificità del ricorso(salvo quanto si dirà infra, nell’esaminare i singoli motivi), giacché il ricorrente ha idoneamente es posto le ragioni per cui ritiene sussistenti , nell ’ iter motivazionale seguito dal giudice del merito, i vizi denunciati, peraltro chiaramente evincibili dal contesto dell’atto. Si aggiunga che, al contrario di quanto sostenuto dalla BNL, non si ravvisano rationes decidendi diverse ed ulteriori rispetto a quelle nel complesso attinte dalle doglianze mosse dallo stesso Dall’Olio alla sentenza impugnata. Per mera comodità espositiva, può in questa sede, tuttavia, sgombrarsi il campo dal vizio motivazionaledenunciato dal ricorrente nella rubrica del primo motivo, ma non illustrato nel corpo del mezzo e dunque inammissibile, non avendo il Dall’Olio spiegato le ragioni a base della sollevata censura. N. 10731/21R.G. 3.1 –Ciò posto, sia pure così emendato, il primo motivo è fondato, per quanto di ragione. Con la decisione qui impugnata, il Tribunale di Ferrara –in relazione alla coeva pendenza di due opposizioni proposte nel tempo dal Dall’Olio, l’una ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., e l’altra ai sensi degli artt. 617-512 c.p.c., entrambe basate sulle medesime ragioni, ossia la pretesa nullità del t itolo azionato dalla procedente BNL –ha anzitutto rilevato che non v’era ragione di sospendere il secondo giudizioex art. 295 c.p.c., non essendo configurabile, già in astratto, alcun pericolo di contrasto tra giudicati; ha poi rilevato che l’opposizione all’esecuzione è proponibile fin tanto che non sia avviatala fase distributiva, mentre, in epoca successiva, può solo proporsi l’opposizione ex art. 617-512 c.p.c., non essendovi più spazio per la prima;il giudice del merito ha proseguito evidenziando che i due rimedi abbiano carattere consecutivo, sì da non potersi configurare un concorso tra gli stessi, il che resterebbe confermato dalla riforma dell’art. 615 c.p.c. operata nel 2016; ed ha concluso ritenendo che le doglianze proposte con la seconda opposizione costituissero mera reiterazione di quelle già spiegate dal Dall’Olio con l ’ opposizione all’esecuzione già avanzata, ma inrelazione a questioni già insorte in epoca precedente alla fase distributiva, donde la sua inammissibilità (benché, sia in motivazione, che nel dispositivo, il Tribunale abbia adottato la formula del rigetto dell’opposizioneal suo esame). 3.2– Ora, va anzitutto escluso che – come pure sostenuto dal ricorrente – il Tribunale abbia fatto applicazione di una norma (quella di cui all’art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., introdottadal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. N. 10731/21R.G. 119/2016, laddove si prevede che “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l ’ assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causaa lui non imputabile ” ) entrata in vigore dopo l’avvio della procedura esecutiva per cui è processoed applicabile alle sole procedure iniziate a far data dal 3.7.2016; infatti, l’argomento viene richiamato in sentenza al solo scopo di corroborarela tesi della consecutività tra i due rimedi in discorso, già evincibile – prosegue il giudice del merito – dall’orientamento affermato dalle pronunce diCass. n. 22310/2011 e Cass. n. 15654/2013, quest’ultima così massimata: “L’opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. e quella proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l’una esperibile sino a che non si giunga alla fase della distribuzione, l’altra, invece, a partire da tale momento). Ne consegue che fino a quando l’opposizione ex art. 615 cod. prc. civ. risulti ancora "sub iudice", e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti -tanto nella disciplina previgente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, quanto in quella da esso introdotta -con l’opposizione di cui all’art. 512 cod. proc. civ., né essere valutati automaticamente dal giudice dell’esecuzione”. Nel caso che occupa, dunque, la questione si pone nei termini originariamente prospettabili per effetto della riformadel processo esecutivo del 2005/2006( e N. 10731/21R.G. dunque, prima della interpolazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c., effettuata nel 2016),anche se quanto si dirà tra breve può assumere comunque valenza pure per le procedure iniziate a far data dal 3.7.2016. Infatti, poiché per queste ultime, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. (o, nel caso dell’espropriazione mobiliare o presso terzi, rispettivamente, ex artt. 530 e 552 c.p.c.), l’opposizione all’esecuzione è pur sempre proponibile qualora essa “ sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non averpotuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile ” , il tema post o dal ricorso in esame (ossia, se possa configurarsi un concorso di rimedi tra l ’ opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e quella distributiva, oppure se le stess e si pongano in termini di consecutività l’unacon l’altra) può pur sempre venire in rilievo, per quanto in circostanze residuali. 3.3 – Orbene, la decisione del Tribunale di Ferrara si fonda su lla tesi del rapporto di successione cronologica tra le due opposizioni in parola, tesi affermata per la prima volta da Cass. n. 15654/2013 , ma rimasta sostanzialmente isolata, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito (che pure richiama, ma non fondatamente, l’arresto di Cass. n. 22310/2011, in realtà ascrivibile all’orientamento tradizionale, affermativo del concorso tra i due rimedi); in verità, da quanto consta, la tesi della necessaria –e mutuamente esclusiva – consecutività è stata richiamata esclusivamente dalla successiva Cass. n. 10646/2014, non massimata. In ogni caso, sostiene al riguardo il Tribunale che - una volta avviata la fase distributiva ( id est , una volta chiusa la fase liquidatoria, con il deposito del N. 10731/21R.G. decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.)- più non possa esservi spazio per l’opposizione all’esecuzione, con la conseguenza che i fatti già dedotti dall’esecutato a sostegno della stessa ed ancora sub iudice non possono essere ulteriormente fatti valere con l’opposizione distributiva. 3.4.1 – In proposito , r itiene la Corte – pur avuto riguardo a ll ’ assetto normativo tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione distributiva per l’epoca successiva alla modifica dell’art. 512 c.p.c., apportata dal d.l. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, e nonostante l’interpolazione dell’art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., come operata dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, benché non applicabilenella specie (su cui v. supra , par. 3.2) - di dover qui dare continuità al l ’ orientamento tradizionale da tempo affermato in questa sede di legittimità circa il cennato rapport o tra le due opposizioni in parola, al contempo escludendo che le stesse siano legat e da un nesso di successione cronologica tale da impedire la stessa astratta proponibilità del rimedio ex art. 615, comma 2, c.p.c., nella fase distributiva: ciò in quanto le due opposizioni hanno diverso oggetto, l’una (ex art. 615 c.p.c.) concernendo il contestato diritto di procedere ad esecuzione forzata, l’altra (ex artt. 617-512 c.p.c.) il contestato diritto di partecipare alla distribuzionedi uno o più creditori, contestazione che può investire non solo l’ammontare del credito, ma la sua stessa sussistenza, come appunto previsto dall’art. 512, comma 1, c.p.c. Tanto assume plastica rilevanza in controversie come quella che qui occupa, qualora il debitore opponente contesti, con l’opposizione distributiva,appunto lasussistenza del credito del creditore procedente, ma spendendo i medesimi N. 10731/21R.G. argomenti già dedotti in precedente opposizione all’esecuzione(e sempre che, ovviamente, l’esecuzione non siastata già in quella sede sospesa dal g.e. per gravi motivi, ex art. 624 c.p.c.; o che quella precedente opposizione non sia suscettibile –ricorrendone i presupposti – di riunione con la successiva o non sia perfino stata definita con sentenza passata in giudicato). 3.4.2 –Ora, nel solco dell ’ insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 1082/1997 e Cass., Sez. Un., n. 5961/2001, sin da epoca successiva all a riform a del processo esecutivo del 2005/2006 , si è ri badi to che “ La diversità tra l’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l’opposizione di cui all’art. 512 cod. proc. civ., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altra il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 cod. proc. civ. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l’intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d ’ invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l’ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente N. 10731/21R.G. approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l’"an exequendum", ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore edebitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall’art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio ivi indicato” (così, Cass. n. 22310/2011). Con la successiva Cass. n. 22642/2012, che si muove nel solco dell’arresto precedentemente citato, si è pure convincentemente evidenziato che –proprio al lume della diversità di oggetto dei due rimedi in discorso –l’avvio della fase distributiva non esclude la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione, perché nell’ambito della controversia distributiva exart. 512 c.p.c. non può dichiararsi a ritrosol’illegittimità dell ’ esecuzione forzata ( in motivazione viene richiamato, al riguardo, il risalente arresto di Cassn. 1962/1965). Entrambe le pronunce citate (riferibili la prima a fattispecie successiv a alla riforma dell’art. 512 c.p.c., operata dal d.l. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, e la seconda a fattispecie antecedente) paiono muoversi senza soluzione di continuitànel passaggio tra l’uno e l’altro regime: in altre parole, da esse (e specialmente, dalla prima) può desumersi che la modifica operata al predetto art. 512 c.p.c. non abbia implicato il mutamento della natura e dell’oggetto dell’opposizione distributiva, solo essendosene rimodulato e snellito il procedimento, con l’attribuzione di poteri lato sensu cognit ori al N. 10731/21R.G. giudice dell’esecuzione, ai fini della risoluzione delle contestazioni dinanzi allo stesso sorte e pur sempre finalizzati alla celere conclusione del processo esecutivo, mediante l’adozione di una ordinanza opponibile ai sensi dell’art.617 c.p.c. 3.4.3– Tale approdo risulta viepiù confermato dal pronunciamento di Cass.n. 7108/2015, anch’esso reso su fattispecie antecedente alla cennata riforma, benché se ne sia evidenziata, sul punto d’interesse, la sostanziale continuità normativatra il regime previgente e quello attuale - circa il possibile concorso dei rimedi in parola - in quanto sos tanzialmente ricognitiva del sistema (si veda, in particolare, il par. 3.3 della motivazione). 3.5.1– In definitiva, non v ’ è ragione di ritenere che , pur dopo la riforma dell’art. 512 c.p.c. operata dal d.l. n. 35/2005, l ’ avvio della fase distributiva segni, di per sé, l’improponibilità o l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, avanzata dall’esecutato nei confrontidel creditore procedente e/o di uno o più creditori intervenuti titolati: e ciò sia in relazione alle procedure esecutive iniziate prima del 3.7.2016, sia per quelle iniziate da tale ultima data, benché per queste ultime esclusivamente nelle ipotesi residuali già evidenziate, tuttora consentite dal vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, introdottodal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016 (v. supra , par. 3.2). Correlativamente, non può più ritenersi sostenibile la tesi della consecutività ed esclusività alternativa tra i rimedioppositivi in parola, perché dalla diversità del relativo oggetto, anche come definitivamente ricostruita a seguito delle riforme intervenute, non può che discendere la diversità funzionale delle rispettive pronunce adottate all’esito dei corrispondenti giudizi: pronunce , N. 10731/21R.G. nell’un caso (art. 615 c.p.c.), incidenti sul diritto o meno di procedere ad esecuzione forzata (in tutto o in parte), con conseguenti ricadute - in caso di sentenza di accoglimento dell’opposizione - sulla stessa proseguibilità del procedimento esecutivo(e, dunque, sulla stessa necessità di procedere alla distribuzione), oltretutto con potenziale vocazione al giudicato sul rapporto di credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversiae per ogni altro eventuale processo esecutivo; nell’altro (art. 512 c.p.c.), incidenti invece sulla più limitata questione della partecipazione o meno di quel creditore alla distribuzione diquanto oramai incontestabilmente ricavato dalla liquidazione del cespite pignoratoin quello specifico processo esecutivo. In altre parole, nulla esclude che un medesimofatto costitutivo della domanda (come nella specie, la pretesa nullità del mutuo azionato in via esecutiva) possa porsi a sostegno dell’una o dell’altra opposizione, benché i relativi esiti non possano che condurre –com’è ovvio, in forza di basilari principi di diritto processuale – a conseguenze del tutto diverse, che l ’ interessato ha pieno diritto di perseguire, in fin dei conti in applicazione del generale principio della domanda, ex art. 99 c.p.c. , per l’evidenza del differente interesse alla base dell’una e dell’altra e la piena legittimità non solo della loro coesistenza, quanto pure della rimessione al titolare dell’opzione di attivarne l’uno, o l’altro, oppure anche, ricorrendone i presupposti, consecutivamente entrambi (e salva l’applicazione dei regimi in tema di litispendenza o continenza o connessione, declinabili nel senso della riunione ove le cause pendano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario). N. 10731/21R.G. 3.5.2 –Può infine aggiungersi che proprio l’argomento speso dal giudice del merito a sostegno della tesi della successione cronologica dei rimedi, ravvisato nella più volte cennata modifica dell’art. 615, comma 2, c.p.c., operata nel 2016, conferma la non condivisibilità dell’impostazione qui confutata. Invero, lo sbarramento alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione endoesecutiva, come introdotto dalla cennata riforma, anzitutto non è congruente con la suddivisione del procedimento esecutivo per fasi (v. Cass., Sez. Un., n. 11178/1995) presa in considera zione da Cass. n. 15654/2013, prospettandosi la nuova preclusione normativa addirittura all’inizio della fase liquidatoria e prescindendo essa del tutto dalla fase distributiva : si tratta, insomma, di una anticipazione “secca” , oltre che del tutto innovativa, del termine di proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ventilato dal qui non condiviso arresto, ma del tutto avulsa dalle ragioni connesse al superamento del termine della fase liquidatoria su cui la stessa Cass. n. 15654/2013 , benché non esplicitamente, sviluppa il proprio percorso motivazionale; in secondo luogo,se davvero la novella del 2016 dovesse spiegarsi come frutto della consecutività tra i due rimedi in parola, allora essa non avrebbe avuto ragion d’essere, posto che, in tesi, una tale soluzione avrebbe già dovuto discendere, de plano, dalla corretta lettura del sistema. In realtà, a ben vedere, la novella del 2016 è del tutto avulsa dal tema della consecutività tra i due rimedi, sol che si consideri che la successione cronologica, nel sistema vigente,rest a di regola esclusa durante l’intera fase liquidatoria, in cui non risulta proponibile né l ’ opposizione all ’ esecuzione N. 10731/21R.G. (proprio per effetto del cennato sbarramento, e salve le eccezioni già viste), né quella distributiva (perché la distribuzione non è ancora iniziata). Il vero è che la ripetuta novella del 2016, sul punto, è dettata dall’esigenza deflattiva di concentrare la trattazione delle questioni potenzialmente esiziali per l’esito della procedura esecutiva in una fase ancora embrionale o non particolarmente sviluppata del processo, in modo da consentire alle parti e agli stessi interessati alla vendita dei beni pignorati di poter confidare in una maggiore stabilità del processo medesimo , evita ndo per quanto possibile incidenti di cognizione(salva la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sussistendone i presupposti), nellastessa fase liquidatoria . 3.6 – Ha dunque errato il giudice ferrarese nel ritenere l ’ inammissibilità dell’opposizione distributiva, per il solo fatto che le questioni con essa proposte erano state già agitate con precedente opposizione all’esecuzione: la domanda così proposta dal Dall’Olio avrebbe dunque dovuto delibarsi nel merito, seppureal limitato fine della verifica della sussistenza del diritto della BNL di partecipare (in tutto o in parte) alla distribuzione del ricavato. Va pertanto disposta, sul punto, la cassazione della decisione impugnata. 3.7 – In proposito, può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: L'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e quella proposta ai sensi de gli art. 512 c.p.c.- pur dopo le riforme di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, nonché al d.l. n. n. 59 del 2016, conv. in legge n. 119 del 2016 – divergono principalmente per l’ oggetto delle due azioni , l'una concernente il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615c.p.c.), con statuizione suscettibile di acquisire la valenza del giudicato sul rapporto di N. 10731/21R.G. credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia,e l’altra il diritto dipartecipare alla distribuzione (art. 512 c.p.c. ) . Ne consegue che esse, in considerazione dell’interesse in concreto perseguito dal debitore esecutato, possono concorrere e fondarsi anche sul medesimo fatto costitutivo, dovendo anche escludersi che le stesse azioni siano legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa , giacché l’interesse del debitore esecutato a che l’esecuzione forzata venga definitivamente arrestata –seppure, a norma del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016, cit., nelle residuali ipotesi ivi previste – è ben configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva, né tale interesse potrebbe altrimenti realizzarsi mediante la mera proposizione dell’opposizione ex art. 512 c.p.c., una volta che tale fase abbia avuto inizio. 4.1– Il secondo motivo è invece infondato. Escluso che il giudice del merito, nel valutare una causa di inammissibilità o improponibilità della domandaper ragioni di ordine processuale, possa restare vincolato dalla proposizione o meno di una corrispondente eccezione da parte del convenuto (come parrebbe sostenere il ricorrente), la censura non coglie nel segno. Infatti – pur a prescindere dalla sussistenza o meno di pregiudizialità tecnica tra le due opposizioni spiegate dal Dall’Olio, negata dallo stesso Tribunale, col rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.– la pendenza delle cause dinanzi al medesimo u fficio, stante anche l ’ in d ubbia connessione soggettiva e oggettiva, avrebbe al più potuto giustificare la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., potere il cui esercizio –o il cui mancato N. 10731/21R.G. esercizio –non è comunque sindacabile in sede di gravame ( ex multi s , Cass.n. 24496/2014). 3.1 –In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre è rigettato il secondo . La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la gravata sen