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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17461/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27232/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27232/2021 Numero sezionale 4728/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZENumero di raccolta generale 17461/2022 n. 649/2021Data pubblicazione 30/05/2022 depositata il 22/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che, accogliendo la relativa eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, emessa dal Tribunale della stessa città, in merito ad un’opposizione a decreto ingiuntivo; che la Corte adita affermava che il documento esaminato per la sentenza dal primo giudice non avrebbe avuto valore, essendo una mera bozza, a fronte di altro contestuale contratto, prodotto a fondamento della domanda restitutoria, la quale, contenendo una richiesta implicita di risoluzione contrattuale, avrebbe presupposto la partecipazione al giudizio anche dell’ex coniuge dell’opposto, [OSCURATO:PERSONA] (comproprietaria dell’immobile); Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che la società assume “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, costituito dall’erronea attribuzione del valore di mera bozza iniziale al contratto preliminare sottoscritto fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Micheli il 3 agosto 2007; che il Micheli si è costituito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria per difetto di autosufficienza; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che il ricorso risponde ai requisiti minimi per la sua ammissibilità formale e che quindi l’eccezione preliminare va disattesa; che peraltro, il ricorso risulta inammissibile sotto diverso profilo; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27232/2021 che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (secondo la Numero sezionale 4728/2022Numero di raccolta generale 17461/2022 stessa prospettazione della società attrice) introduce Data pubblicazione 30/05/2022 nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014); che, nella specie, è la stessa ricorrente ad affermare che il documento è stato esaminato dalla Corte territoriale, ancorché ad esso sia stata attribuita una qualificazione asseritamente erronea dalla sentenza impugnata; che, per il resto, la censura attiene a valutazioni di fatto, insindacabili in sede di legittimità; che l’argomento introdotto con la memoria della ricorrente (la motivazione apparente) non è stato sollevato col ricorso e dunque non può essere scrutinato da questa Corte, trovando applicazione la regola generale sul contenuto limitato delle memorie (cfr. tra le tante Sez. 2 -, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017 Rv. 645587; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016 Rv. 638962); F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27232/2021 che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; Numero sezionale 4728/2022Numero di raccolta generale 17461/2022 che alla suddetta declaratoria segue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Micheli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27232/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27232/2021 Numero sezionale 4728/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZENumero di raccolta generale 17461/2022 n. 649/2021Data pubblicazione 30/05/2022 depositata il 22/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che, accogliendo la relativa eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, emessa dal Tribunale della stessa città, in merito ad un’opposizione a decreto ingiuntivo; che la Corte adita affermava che il documento esaminato per la sentenza dal primo giudice non avrebbe avuto valore, essendo una mera bozza, a fronte di altro contestuale contratto, prodotto a fondamento della domanda restitutoria, la quale, contenendo una richiesta implicita di risoluzione contrattuale, avrebbe presupposto la partecipazione al giudizio anche dell’ex coniuge dell’opposto, [OSCURATO:PERSONA] (comproprietaria dell’immobile); Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che la società assume “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, costituito dall’erronea attribuzione del valore di mera bozza iniziale al contratto preliminare sottoscritto fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Micheli il 3 agosto 2007; che il Micheli si è costituito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria per difetto di autosufficienza; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che il ricorso risponde ai requisiti minimi per la sua ammissibilità formale e che quindi l’eccezione preliminare va disattesa; che peraltro, il ricorso risulta inammissibile sotto diverso profilo; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27232/2021 che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (secondo la Numero sezionale 4728/2022Numero di raccolta generale 17461/2022 stessa prospettazione della società attrice) introduce Data pubblicazione 30/05/2022 nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014); che, nella specie, è la stessa ricorrente ad affermare che il documento è stato esaminato dalla Corte territoriale, ancorché ad esso sia stata attribuita una qualificazione asseritamente erronea dalla sentenza impugnata; che, per il resto, la censura attiene a valutazioni di fatto, insindacabili in sede di legittimità; che l’argomento introdotto con la memoria della ricorrente (la motivazione apparente) non è stato sollevato col ricorso e dunque non può essere scrutinato da questa Corte, trovando applicazione la regola generale sul contenuto limitato delle memorie (cfr. tra le tante Sez. 2 -, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017 Rv. 645587; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016 Rv. 638962); F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27232/2021 che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; Numero sezionale 4728/2022Numero di raccolta generale 17461/2022 che alla suddetta declaratoria segue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Micheli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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