CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. TARALLO Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, aveva rideterminato la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in mesi otto giorni 15 di reclusione ed euro 184 di multa in relazione a ipotesi di furto pluriaggravato e di porto fuori dell'abitazione di oggetto atto ad offendere. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moli- terno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Casti- glioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413). 4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza for- malità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura car- tolare tra le parti processuali. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il