CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro3erre [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMarzio Remus-controricorrente-avverso le sentenze della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 1200/25/24 e n. 1199/25/24, depositate il29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con le sentenze n. 1199 e 1200/25/24 del 29/04/2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2)accoglieva i separati appelli proposti da 3erre [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 25472/2024Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 8279/2026Data pubblicazione 02/04/2026Rossetti [OSCURATO:SOCIETA]. (già 3erre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., diseguito solo 3erre) avverso le sentenze n. 120/01/22 e 214/03/22 dellaCommissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che avevarespinto i separati ricorsi della società contribuente nei confronti di unavviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta2014, nonché avverso l’atto di contestazione sanzioni relative almedesimo anno d’imposta.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, sia l’avviso diaccertamento che l’atto di contestazione sanzioni erano stati emessi inragione dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fattureper operazioni oggettivamente inesistenti.1.2. La CGT2 accoglieva gli appelli di 3erre con due sentenze dianalogo contenuto, entrambi facenti riferimento alle circostanze evincibilidalla sentenza penale resa dal GUP presso il Tribunale di Brescia e passatain giudicato, con la quale il legale rappresentante della societàcontribuente era stato assolto perché il fatto non sussiste; circostanzecoincidenti con quelle oggetto dei procedimenti di impugnazionedell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione sanzioni.2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava le sentenze dellaCGT2 con distinti ricorsi per cassazione, entrambi affidati a quattro motivi.3. 3erre resisteva con separati controricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento R.G. n.25475 del 2024 al procedimento R.G. n. 25472 del 2024 in ragione dellaevidente connessione soggettiva e oggettiva. Del resto, con entrambi iricorsi si impugnano, con identici motivi, sentenze che hanno analogamotivazione.2. Con il primo motivo comune di ricorso AE deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,Numero registro generale 25472/2024Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 8279/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 117, settimocomma, Cost., per avere la CGT2 reso motivazione apparente esostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).2.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata precisa che i fattioggetto dei giudizi riuniti sono i medesimi fatti esaminati dal giudicepenale e che si fondano essenzialmente sulle spiegazioni fornite dal sig.Rossetti, corroborati dalla documentazione prodotta in quel giudizio. Talicircostanze, trasferite nel procedimento penale, sono idonee, secondo ilgiudice di appello, a far venire meno le presunzioni su cui si fondano gli2.4. Trattasi, all’evidenza, di motivazione apparente in quanto non èdato comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello.Invero, una volta descritti i fatti acquisiti nel procedimento penale, laNumero registro generale 25472/2024Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 8279/2026Data pubblicazione 02/04/2026sentenza impugnata non chiarisce le ragioni per le quali i menzionati fattifarebbero venire meno le presunzioni indicate negli atti impositivi,presunzioni con le quali nemmeno si confronta.2.5. Non è inutile evidenziare, peraltro, che la sentenza penale non èuna sentenza dibattimentale ma semplicemente di non luogo a procedere,sicché non trova applicazione l’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;inoltre, la menzionata decisione non riguarda nemmeno fatti concernentil’anno d’imposta considerato.3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.76 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte suiRedditi - TUIR), dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art.654 cod. proc. pen. e dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la CGT2 postoa fondamento delle proprie decisioni una sentenza che non riguardaval’anno d’imposta in considerazione, così violando il principio di autonomiadei periodi d’imposta; inoltre, il giudice di appello ha trasfusoindebitamente, senza alcun vaglio critico, le risultanze del processo penalenel processo tributario, non trovando nemmeno applicazione, nella specie,l’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto norma entrata invigore successivamente alle sentenze di appello e, comunque,inapplicabile nel caso di specie, non essendo la sentenza pronunciata indibattimento.3.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) edegli artt. 2697, 2727 e 2729 del cod. civ., per avere la CGT2 omesso diconsiderare gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, peraltro in partedifferenti da quelli oggetto di esame nella sentenza penale, cosìsostanzialmente invertendo l’onere della prova.Numero registro generale 25472/2024Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 8279/2026Data pubblicazione 02/04/20263.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 19, 21 e 54 deldecreto IVA per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,costituito dalla mancata esibizione ad opera del contribuente di provacontraria idonea a confutare l’accertamento posto in esseredall’Amministrazione finanziaria, sussistendo, invece, una prova decisiva,emergente dalla documentazione versata in atti, sia pure considerata dalgiudice di merito.4. I superiori motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primomotivo di ricorso.5. In conclusione, va accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi riuniti,assorbiti i restanti motivi; le sentenze impugnate vanno cassaterelativamente al motivo accolto e rinviata alla CGT2, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte, riunito il procedimento R.G. n. 25475 del 2024 al procedimentoR.G. n. 25472 del 2024, accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsiriuniti, assorbiti gli altri; cassa le sentenze impugnate in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida