Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12123/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi, risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione; che, invero, la doglianza prospettata evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali profili di censura avanzati con i motivi d'appello risulterebbero effettivamente trascurati dalla Corte territoriale; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi, risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione; che, invero, la doglianza prospettata evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali profili di censura avanzati con i motivi d'appello risulterebbero effettivamente trascurati dalla Corte territoriale; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris