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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04118/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato la sentenza appellata, affermando la responsabilità penale di CANDELA [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 44, lettera c) d.P.R. 380\01 e confermando la condanna per le ulteriori violazioni della normativa antisismica e sulle opere in cemento armato contestate ai capi c), d), e), f e g) della rubrica; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; che, nella specie, la Corte del merito ha preso in esame la documentazione in atti verificando la corrispondenza tra le opere accertate ed i titoli abilitativi mediante accertamento in fatto, correttamente ricordando anche come, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (v. ad es.

Sez.

F, n. 46500 del 30/8/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 (dep. 2017), Calabro e altro, Rv. 270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M. in proc.

Moltisanti, Rv. 234935.

Conf., Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004 (dep. 2005), Garufi, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv. 221427); che il ricorso, peraltro senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, formula sostanzialmente censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità; che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento: nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato la sentenza appellata, affermando la responsabilità penale di CANDELA [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 44, lettera c) d.P.R. 380\01 e confermando la condanna per le ulteriori violazioni della normativa antisismica e sulle opere in cemento armato contestate ai capi c), d), e), f e g) della rubrica; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; che, nella specie, la Corte del merito ha preso in esame la documentazione in atti verificando la corrispondenza tra le opere accertate ed i titoli abilitativi mediante accertamento in fatto, correttamente ricordando anche come, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (v. ad es. Sez. F, n. 46500 del 30/8/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 (dep. 2017), Calabro e altro, Rv. 270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935. Conf., Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004 (dep. 2005), Garufi, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv. 221427); che il ricorso, peraltro senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, formula sostanzialmente censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità; che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento: nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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