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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31655/2026

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bunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro harigettato l’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del g.i.p. del 18 marzo 2026,applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazionealla provvisoria imputazione di concorso nel delitto di cui agli artt. 56, 629,secondo comma, cod. pen., aggravato dal metodo mafioso e dall’agevolazionemafiosa.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione agliartt. art. 273 e 292 cod. proc. pen.

Si contesta la ritenuta sussistenza dellagravità indiziaria, in quanto basata, per un verso, su asseriti rapporti tra ilricorrente e il coindagato Ciambrone, su un’insufficiente analisi delle dichiarazionidella vittima e sulla mancata indagine circa l’eventuale contraddittorietà tra ledichiarazioni della vittima con altre fonti indiziarie (derivanti da filmati, altretestimonianze, tabulati) e, dall’altro, sulla valutazione, soltanto apparente, dellaversione offerta dall’indagato.

In particolare, il Tribunale non avrebbeadeguatamente disatteso la prospettazione difensiva relativa alla natura dellerichieste ‒ del tutto lecite, in quanto tese alla ricerca di lavoro ovvero dicollaborazione economica ‒ rivolte dal ricorrente alla vittima.2.2 Il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla qualificazione giuridica, con specifico riferimento alle contestatecircostanze aggravanti.

Il metodo mafioso sarebbe stato ritenuto integrato sullabase del mero riferimento a persone detenute e in assenza di qualsivogliaapprofondimento circa la percezione, da parte della vittima, dell’effettivapotenzialità intimidatrice della condotta.

La motivazione avrebbe desunto,inoltre, la sussistenza dell’agevolazione mafiosa dal profilo oggettivo dell’asseritometodo mafioso, evitando di dimostrare se la condotta del ricorrente fosseeffettivamente volta a rafforzare l’organizzazione criminale di riferimento.2.3 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione delle esigenze cautelari e dei principi di proporzionalitàe adeguatezza della misura disposta.

Con meccanica applicazione dellapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e con mancatoriguardo per il principio di proporzionalità, i giudici del riesame hanno eluso laverifica dell’attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorioovvero di reiterazione del reato.

Si lamenta anche la violazione dell’art. 275,comma 3 bis, cod. proc. pen., attesa la mancata valutazione dell’adeguatezzadegli arresti domiciliari con ausilio di mezzi elettronici ai sensi dell’art. 275 bis,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.

Lamanifesta infondatezza della censura in esame deriva, innanzitutto, dallamancata considerazione, da parte difensiva, del principio di diritto secondo cui,«in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della personaoffesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazionedella misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine dellavalutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, dep.2026, S., Rv. 289245 – 01; Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 –01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870).In disparte il dirimente rilievo del principio summenzionato, esplicitamente eopportunamente evocato dal Collegio del Riesame, si osserva che, diversamenteda quanto contestato, il Tribunale ha fornito una congrua valutazione nonsoltanto dei profili attinenti all’attendibilità intrinseca del narrato della personaoffesa Mauro, sottoponendo bensì al fuoco incrociato dei riscontri esterni (dinatura dichiarativa, documentale e tecnica) le dichiarazioni della stessa.E, invero, dopo aver compiutamente analizzato il narrato della vittima,giudicato coerente e lineare (si veda il riferimento, di cui a p. 3 del gravatoprovvedimento, all’immediata risoluzione della vittima, consapevole delladiscutibile reputazione del coindagato Ciambrone, di non consentire aquest’ultimo, che intendeva parlargli, l’accesso al proprio ufficio; di poi, ilTribunale ha rimarcato ‒ v. p. 4 dell’avversata ordinanza ‒ come, in secondabattuta, intervenisse il [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come “amico del Ciambrone” einsistendo per ottenere un contatto diretto con la vittima), la motivazione siconcentra sull’analisi 1) della testimonianza del dipendente ([OSCURATO:PERSONA])della vittima, 2) delle s.i.t. rese da altri dipendenti presenti nel cantiere dellavittima, 3) degli esiti delle riprese di videosorveglianza, oltre che 4) deiriconoscimenti fotografici effettuati dai dipendenti della vittima, cheindividuavano il ricorrente come il soggetto che aveva richiesto e ottenuto diparlare al telefono con la persona offesa, insistendo anche per un incontropersonale.Di poi, i singoli elementi emergenti dal compendio indiziario (analizzati da p.3 a 5 del provvedimento impugnato) ‒ ritenuti, con apprezzamento logicosottratto alle dedotte doglianze, convergenti ‒ sono stati valutati alla luce delledichiarazioni dell’indagato, la cui versione è stata giudicata implausibile.A tal riguardo, si osserva che, diversamente da quanto genericamentecontestato, il Collegio del riesame ha adeguatamente disatteso la tesi difensiva,evidenziando la stretta continuità temporale e funzionale tra la condotta delcoindagato Ciambrone e quella del [OSCURATO:PERSONA]: in più passaggi della motivazioneè chiarito, infatti, come il ricorrente intervenisse a ridosso dell’iniziativa delCiambrone, insistendo presso i dipendenti della vittima per un abboccamento conla persona offesa, dapprima ottenendo il contatto telefonico e, in seguito,insistendo per vedere di persona la vittima.

Sicché risulta adeguatamenteillustrata, con argomentazioni persuasive e improntate a logica, la dinamicaconcorsuale che ha caratterizzato l’agire del [OSCURATO:PERSONA], il quale, in pienacontinuità con l’iniziativa innescata dal coindagato, s’inseriva nell'azioneintimidatoria, orientata a richiedere il sostegno economico per i detenuti (dei cuinomi la vittima era stata già resa edotta dal coindagato Ciambrone; e lo stessodicasi per le rispettive cosche di appartenenza) e, quindi, per l’organizzazionecriminale di riferimento.Ne consegue che le censure oggetto del motivo sono radicalmente infondate,avendo l’avversato provvedimento operato corretta applicazione dei principigiurisprudenziali in tema di gravità indiziaria e di necessario apprezzamento,globale e coordinato, dei singoli profili secondo canoni logici (v., ex multis, Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 – 01; Sez. 2, n. 9269 del05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871).Non resta che aggiungere, infine, come, per consolidato insegnamento dellagiurisprudenza, dal controllo di legittimità debbano ritenersi escluse le deduzionirelative all’interpretazione e alla specifica consistenza degli elementi indizianti ealla scelta di quelli determinanti (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Tappero, Rv.248037 – 01, in motivazione): invero, la verifica di legittimità è limitata airequisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, sussistenti nel caso inesame, essendo inibito, invece, il controllo sul contenuto della decisione.

Da ciòderiva che, a questa Corte, spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare ‒ ovvero ad escludere ‒ la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione ‒sussistente, nel caso in scrutinio ‒ riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01; in precedenza, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).2.1 Come anticipato, il motivo s’appalesa anche generico, là dove lamental’omessa valutazione di “eventuali contraddizioni interne alle dichiarazionidell’imprenditore Mauro o tra queste e altri atti” (così a p. 3 del ricorso), senzaperò nulla specificare riguardo al contenuto di tali “eventuali” contraddizioni.3.

Il secondo motivo è aspecifico, mancando la difesa di confrontarsi, inmaniera critica ed effettiva, con le puntuali repliche del Tribunale circa lapercezione, da parte della vittima, dell’effettiva potenzialità intimidatrice dellacondotta del ricorrente.

Tant’è che, come ricordato dai giudici della cautela (v.supra, sub 2), fin dal primo tentativo di contatto posto in essere dal coindagatoCiambrone, la persona offesa, consapevole della reputazione dello stesso,eludeva le richieste di colloquio; e la stessa reazione difensiva veniva assuntadalla vittima, alcuni giorni dopo, nei confronti del ricorrente (v. p. 4 del gravatoprovvedimento), allorché quest’ultimo di presentava al cantiere, qualificandosicome “amico del Ciambrone”.

Le eccezioni difensive si connotano per il caratterepuramente oppositivo rispetto a una motivazione in cui la ricorrenzadell’aggravante del metodo mafioso è stata logicamente argomentata, oltre checorrettamente inquadrata nei principi di diritto elaborati da questa Corte (sulpunto, v.

Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01; Sez. 2, n.22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01).

È sufficiente, sul punto,richiamare l’ampio passaggio della parte motiva (p. 9-11 del gravatoprovvedimento), in cui il Tribunale ‒ dopo aver rimarcato la necessità, palesatadal coindagato Ciambrone alla vittima, di fornire “un aiuto ai carcerati”, conprecipui riferimenti ai nomi degli stessi e alle rispettive cosche di appartenenza ‒ha puntualizzato come il ricorrente, presentandosi alla vittima come “amico diCiambrone”, si sia inserito consapevolmente nella medesima tentata dinamicaestorsiva, rafforzata dall’evocazione di un contesto plurisoggettivo organizzato.Sicché, diversamente da quanto contestato, la ricostruzione offerta inmotivazione circa la sussistenza del metodo mafioso è tutt’altro che generica,avendo il Tribunale operato congruo riferimento tanto allo specifico contestomafioso, evocato fin dalla prima interlocuzione tra vittima e coindagato, quantodelle specifiche modalità dell’insistente condotta del ricorrente.Anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è stata razionalmenteargomentata, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, la quale riferivacome l’indebita pretesa economica fosse “giustificata” dal coindagato in vista diun sostegno economico ai “carcerati”; si è già ricordato, inoltre, come i giudicidella cautela abbiano puntualizzato che il ricorrente si presentava alla vittimacome “amico di Ciambrone”.

Deve concludersi che, senza incorrere neidenunciati vizi ovvero essere scalfita dalle censure difensive, la motivazione hacorrettamente ravvisato la ricorrenza della circostanza in parola, atteso che lacondotta dell’indagato è risultata essere funzionale al mantenimentodell’organizzazione criminale di riferimento (Sez. 2, n. 43425 del 03/07/2013,Bassora, Rv. 257441 – 01).4.

Il terzo motivo è aspecifico, atteso il mancato confronto, critico edeffettivo, con le puntuali osservazioni del Tribunale circa la sussistenza delleesigenze cautelari e la proporzionalità e adeguatezza della misura cautelareadottata.

La motivazione del gravato provvedimento, lungi dal limitarsi arievocare la presunzione ex art. 275, comma 3, del codice di rito in ragione deltitolo cautelare costituito dal delitto aggravato ex art. 416 bis.1. cod. pen., hareso congrue ragioni circa l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazionedel reato, nonché del rischio di inquinamento probatorio, evidenziando laspecificità del contesto ambientale in cui la vicenda ha trovato espressione e ladinamica gravemente intimidatoria connotante la condotta dell’indagato.

Laprossimità territoriale tra vittima e indagato, la capacità di mobilità sul territorio‒ già dimostrata dal ricorrente, anche in violazione di misure alternative cui ilricorrente era sottoposto all’epoca dei fatti ‒ e la possibilità, giudicata concreta,di ulteriori interlocuzioni con la vittima e i suoi dipendenti, anche tese a farritrattare ovvero a modificare le dichiarazioni già rese, costituiscono ragioni,adeguatamente argomentate, sufficienti a dar conto del ritenuto pericolo direcidiva e di inquinamento probatorio, nonché a giustificare l’esclusione di misuremeno afflittive di quella applicata.

Si osserva, infine, che, a fronte dellaprospettata evidenza di violazione, già perpetrata dal ricorrente, degli obblighi(derivanti dalla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali),cade nel vuoto anche l’obiezione relativa all’insufficienza della motivazione circala mancata idoneità di misure intermedie, meno afflittive, e del braccialettoelettronico, da associare alla misura degli arresti domiciliari: misure che, comeosservato dal Tribunale, non varrebbero a impedire i contatti con i terzi e aprevenire ulteriori condotte di condizionamento.5.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro harigettato l’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del g.i.p. del 18 marzo 2026,applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazionealla provvisoria imputazione di concorso nel delitto di cui agli artt. 56, 629,secondo comma, cod. pen., aggravato dal metodo mafioso e dall’agevolazionemafiosa.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione agliartt. art. 273 e 292 cod. proc. pen. Si contesta la ritenuta sussistenza dellagravità indiziaria, in quanto basata, per un verso, su asseriti rapporti tra ilricorrente e il coindagato Ciambrone, su un’insufficiente analisi delle dichiarazionidella vittima e sulla mancata indagine circa l’eventuale contraddittorietà tra ledichiarazioni della vittima con altre fonti indiziarie (derivanti da filmati, altretestimonianze, tabulati) e, dall’altro, sulla valutazione, soltanto apparente, dellaversione offerta dall’indagato. In particolare, il Tribunale non avrebbeadeguatamente disatteso la prospettazione difensiva relativa alla natura dellerichieste ‒ del tutto lecite, in quanto tese alla ricerca di lavoro ovvero dicollaborazione economica ‒ rivolte dal ricorrente alla vittima.2.2 Il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla qualificazione giuridica, con specifico riferimento alle contestatecircostanze aggravanti. Il metodo mafioso sarebbe stato ritenuto integrato sullabase del mero riferimento a persone detenute e in assenza di qualsivogliaapprofondimento circa la percezione, da parte della vittima, dell’effettivapotenzialità intimidatrice della condotta. La motivazione avrebbe desunto,inoltre, la sussistenza dell’agevolazione mafiosa dal profilo oggettivo dell’asseritometodo mafioso, evitando di dimostrare se la condotta del ricorrente fosseeffettivamente volta a rafforzare l’organizzazione criminale di riferimento.2.3 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione delle esigenze cautelari e dei principi di proporzionalitàe adeguatezza della misura disposta. Con meccanica applicazione dellapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e con mancatoriguardo per il principio di proporzionalità, i giudici del riesame hanno eluso laverifica dell’attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorioovvero di reiterazione del reato. Si lamenta anche la violazione dell’art. 275,comma 3 bis, cod. proc. pen., attesa la mancata valutazione dell’adeguatezzadegli arresti domiciliari con ausilio di mezzi elettronici ai sensi dell’art. 275 bis,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. Lamanifesta infondatezza della censura in esame deriva, innanzitutto, dallamancata considerazione, da parte difensiva, del principio di diritto secondo cui,«in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della personaoffesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazionedella misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine dellavalutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, dep.2026, S., Rv. 289245 – 01; Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 –01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870).In disparte il dirimente rilievo del principio summenzionato, esplicitamente eopportunamente evocato dal Collegio del Riesame, si osserva che, diversamenteda quanto contestato, il Tribunale ha fornito una congrua valutazione nonsoltanto dei profili attinenti all’attendibilità intrinseca del narrato della personaoffesa Mauro, sottoponendo bensì al fuoco incrociato dei riscontri esterni (dinatura dichiarativa, documentale e tecnica) le dichiarazioni della stessa.E, invero, dopo aver compiutamente analizzato il narrato della vittima,giudicato coerente e lineare (si veda il riferimento, di cui a p. 3 del gravatoprovvedimento, all’immediata risoluzione della vittima, consapevole delladiscutibile reputazione del coindagato Ciambrone, di non consentire aquest’ultimo, che intendeva parlargli, l’accesso al proprio ufficio; di poi, ilTribunale ha rimarcato ‒ v. p. 4 dell’avversata ordinanza ‒ come, in secondabattuta, intervenisse il [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come “amico del Ciambrone” einsistendo per ottenere un contatto diretto con la vittima), la motivazione siconcentra sull’analisi 1) della testimonianza del dipendente ([OSCURATO:PERSONA])della vittima, 2) delle s.i.t. rese da altri dipendenti presenti nel cantiere dellavittima, 3) degli esiti delle riprese di videosorveglianza, oltre che 4) deiriconoscimenti fotografici effettuati dai dipendenti della vittima, cheindividuavano il ricorrente come il soggetto che aveva richiesto e ottenuto diparlare al telefono con la persona offesa, insistendo anche per un incontropersonale.Di poi, i singoli elementi emergenti dal compendio indiziario (analizzati da p.3 a 5 del provvedimento impugnato) ‒ ritenuti, con apprezzamento logicosottratto alle dedotte doglianze, convergenti ‒ sono stati valutati alla luce delledichiarazioni dell’indagato, la cui versione è stata giudicata implausibile.A tal riguardo, si osserva che, diversamente da quanto genericamentecontestato, il Collegio del riesame ha adeguatamente disatteso la tesi difensiva,evidenziando la stretta continuità temporale e funzionale tra la condotta delcoindagato Ciambrone e quella del [OSCURATO:PERSONA]: in più passaggi della motivazioneè chiarito, infatti, come il ricorrente intervenisse a ridosso dell’iniziativa delCiambrone, insistendo presso i dipendenti della vittima per un abboccamento conla persona offesa, dapprima ottenendo il contatto telefonico e, in seguito,insistendo per vedere di persona la vittima. Sicché risulta adeguatamenteillustrata, con argomentazioni persuasive e improntate a logica, la dinamicaconcorsuale che ha caratterizzato l’agire del [OSCURATO:PERSONA], il quale, in pienacontinuità con l’iniziativa innescata dal coindagato, s’inseriva nell'azioneintimidatoria, orientata a richiedere il sostegno economico per i detenuti (dei cuinomi la vittima era stata già resa edotta dal coindagato Ciambrone; e lo stessodicasi per le rispettive cosche di appartenenza) e, quindi, per l’organizzazionecriminale di riferimento.Ne consegue che le censure oggetto del motivo sono radicalmente infondate,avendo l’avversato provvedimento operato corretta applicazione dei principigiurisprudenziali in tema di gravità indiziaria e di necessario apprezzamento,globale e coordinato, dei singoli profili secondo canoni logici (v., ex multis, Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 – 01; Sez. 2, n. 9269 del05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871).Non resta che aggiungere, infine, come, per consolidato insegnamento dellagiurisprudenza, dal controllo di legittimità debbano ritenersi escluse le deduzionirelative all’interpretazione e alla specifica consistenza degli elementi indizianti ealla scelta di quelli determinanti (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Tappero, Rv.248037 – 01, in motivazione): invero, la verifica di legittimità è limitata airequisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, sussistenti nel caso inesame, essendo inibito, invece, il controllo sul contenuto della decisione. Da ciòderiva che, a questa Corte, spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare ‒ ovvero ad escludere ‒ la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione ‒sussistente, nel caso in scrutinio ‒ riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01; in precedenza, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).2.1 Come anticipato, il motivo s’appalesa anche generico, là dove lamental’omessa valutazione di “eventuali contraddizioni interne alle dichiarazionidell’imprenditore Mauro o tra queste e altri atti” (così a p. 3 del ricorso), senzaperò nulla specificare riguardo al contenuto di tali “eventuali” contraddizioni.3. Il secondo motivo è aspecifico, mancando la difesa di confrontarsi, inmaniera critica ed effettiva, con le puntuali repliche del Tribunale circa lapercezione, da parte della vittima, dell’effettiva potenzialità intimidatrice dellacondotta del ricorrente. Tant’è che, come ricordato dai giudici della cautela (v.supra, sub 2), fin dal primo tentativo di contatto posto in essere dal coindagatoCiambrone, la persona offesa, consapevole della reputazione dello stesso,eludeva le richieste di colloquio; e la stessa reazione difensiva veniva assuntadalla vittima, alcuni giorni dopo, nei confronti del ricorrente (v. p. 4 del gravatoprovvedimento), allorché quest’ultimo di presentava al cantiere, qualificandosicome “amico del Ciambrone”. Le eccezioni difensive si connotano per il caratterepuramente oppositivo rispetto a una motivazione in cui la ricorrenzadell’aggravante del metodo mafioso è stata logicamente argomentata, oltre checorrettamente inquadrata nei principi di diritto elaborati da questa Corte (sulpunto, v. Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01; Sez. 2, n.22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). È sufficiente, sul punto,richiamare l’ampio passaggio della parte motiva (p. 9-11 del gravatoprovvedimento), in cui il Tribunale ‒ dopo aver rimarcato la necessità, palesatadal coindagato Ciambrone alla vittima, di fornire “un aiuto ai carcerati”, conprecipui riferimenti ai nomi degli stessi e alle rispettive cosche di appartenenza ‒ha puntualizzato come il ricorrente, presentandosi alla vittima come “amico diCiambrone”, si sia inserito consapevolmente nella medesima tentata dinamicaestorsiva, rafforzata dall’evocazione di un contesto plurisoggettivo organizzato.Sicché, diversamente da quanto contestato, la ricostruzione offerta inmotivazione circa la sussistenza del metodo mafioso è tutt’altro che generica,avendo il Tribunale operato congruo riferimento tanto allo specifico contestomafioso, evocato fin dalla prima interlocuzione tra vittima e coindagato, quantodelle specifiche modalità dell’insistente condotta del ricorrente.Anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è stata razionalmenteargomentata, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, la quale riferivacome l’indebita pretesa economica fosse “giustificata” dal coindagato in vista diun sostegno economico ai “carcerati”; si è già ricordato, inoltre, come i giudicidella cautela abbiano puntualizzato che il ricorrente si presentava alla vittimacome “amico di Ciambrone”. Deve concludersi che, senza incorrere neidenunciati vizi ovvero essere scalfita dalle censure difensive, la motivazione hacorrettamente ravvisato la ricorrenza della circostanza in parola, atteso che lacondotta dell’indagato è risultata essere funzionale al mantenimentodell’organizzazione criminale di riferimento (Sez. 2, n. 43425 del 03/07/2013,Bassora, Rv. 257441 – 01).4. Il terzo motivo è aspecifico, atteso il mancato confronto, critico edeffettivo, con le puntuali osservazioni del Tribunale circa la sussistenza delleesigenze cautelari e la proporzionalità e adeguatezza della misura cautelareadottata. La motivazione del gravato provvedimento, lungi dal limitarsi arievocare la presunzione ex art. 275, comma 3, del codice di rito in ragione deltitolo cautelare costituito dal delitto aggravato ex art. 416 bis.1. cod. pen., hareso congrue ragioni circa l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazionedel reato, nonché del rischio di inquinamento probatorio, evidenziando laspecificità del contesto ambientale in cui la vicenda ha trovato espressione e ladinamica gravemente intimidatoria connotante la condotta dell’indagato. Laprossimità territoriale tra vittima e indagato, la capacità di mobilità sul territorio‒ già dimostrata dal ricorrente, anche in violazione di misure alternative cui ilricorrente era sottoposto all’epoca dei fatti ‒ e la possibilità, giudicata concreta,di ulteriori interlocuzioni con la vittima e i suoi dipendenti, anche tese a farritrattare ovvero a modificare le dichiarazioni già rese, costituiscono ragioni,adeguatamente argomentate, sufficienti a dar conto del ritenuto pericolo direcidiva e di inquinamento probatorio, nonché a giustificare l’esclusione di misuremeno afflittive di quella applicata. Si osserva, infine, che, a fronte dellaprospettata evidenza di violazione, già perpetrata dal ricorrente, degli obblighi(derivanti dalla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali),cade nel vuoto anche l’obiezione relativa all’insufficienza della motivazione circala mancata idoneità di misure intermedie, meno afflittive, e del braccialettoelettronico, da associare alla misura degli arresti domiciliari: misure che, comeosservato dal Tribunale, non varrebbero a impedire i contatti con i terzi e aprevenire ulteriori condotte di condizionamento.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31655/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris