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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09687/2026

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igitale alla PEC: adrianaboscagli@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio, ex art.86c.p.c. e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4010/2020depositata il 01/04/2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026Come emerge dalla ricostruzione in fatto operata nella sentenza dellaCorte d’Appello di Roma n. 4010/2020, sottoposta a ricorso percassazione, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attivitàprofessionale nell’interesse di diversi clienti, tra i quali AnnamariaTorlonia, in relazione ad un contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] avente adoggetto terreni privati che si affermava essere stati illegittimamenteoccupati ed acquisiti al patrimonio municipale, dei quali si chiedeva larestituzione o il pagamento di una somma equivalente al loro valorevenale: quel giudizio si era concluso, per gli assistiti dell’avvocatoIoannucci, con la sentenza favorevole del Tribunale di Roman.34353/2004 e [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si era vistariconoscere l’importo di € 1.279.631,32.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi quantificato la quota per l’importodella prestazione resa, da porre a carico di [OSCURATO:PERSONA], in €153.177,41 -oltre accessori- e, essendo deceduta la cliente, ne avevachiesto inutilmente il pagamento al suo erede, [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva contestato la richiesta sotto vari profili.Il Tribunale di Roma, adito dalla professionista, aveva rideterminatol’entità del dovuto per la prestazione professionale complessivamente resadal legalei in € 43.834,22, al netto di IVA e CPA, ma aveva respinto ladomanda sul presupposto che, avendo l’attrice agito in giudizio per ilminor importo indicato rispetto ad un preteso credito complessivo di €559.979,03 -al netto di IVA e CPA-, ed avendo ella richiesto all’erede diAnnamaria [OSCURATO:PERSONA] la quota pari a € 186.824,51, si doveva presumereche la restante quota pari ad € 373.154,52, ampiamente satisfattiva dellesue pretese, fosse già stata corrisposta.La professionista aveva proposto impugnazione, parzialmente accoltadalla Corte d’Appello di Roma che.

In riforma della sentenza di primogrado, aveva condannato l’erede [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 72.370,93comprensivi delle spese generali e al netto di IVA e CPA.Numero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026Per quanto qui ancora interessa, la Corte d’Appello aveva cosìmotivato la sua decisione:-si deve tenere conto per la determinazione del compenso del valoredegli immobili, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio edemergente dalla sentenza n.34353/2004; il valore degli immobili permetteinfatti di determinare il valore della controversia e, del resto, ilrisarcimento del danno liquidato con la sentenza richiamata a favore deiprivati (compresa [OSCURATO:PERSONA]) era pari al valore dei beniperduti, attualizzato fino al giorno della liquidazione, con gli interessilegali ; deve poi essere considerata l’attività effettivamente svolta;-non vi sono elementi per affermare l’intervenuto pagamento di €373.154,52 da parte degli altri cointeressati, non essendovi mai statanemmeno allegazione di detto fatto; il Giudice di primo grado ha quindiintrodotto autonomamente un elemento che non è stato allegato e/odedotto nel processo da alcune delle parti in causa e che, nel casospecifico, non ha formato oggetto di eccezione da parte del convenuto; il pagamento da parte di un terzo concreta infatti l’allegazione di unfatto estintivo della pretesa che costituisce a sua volta eccezione in sensoproprio che richiede una specifica manifestazione di volontà della parteconvenuta .Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinquemotivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c.nonché degli art.99, 101, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3c.p.c.: erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che laNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026sentenza di primo grado abbia violato il principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe considerato che lacontroparte, agendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la quota a luiimputabile, avrebbe indirettamente ammesso di essere statasoddisfatta dagli altri condebitori per la parte residua di credito ; lasolidarietà è un beneficio per il creditore che vede maggiormente garantitoil proprio credito ed è un vantaggio anche per i debitori che evitano ilrischio di dover pagare più volte lo stesso debito, tanto che i singolidebitori si avvantaggiano dei pagamenti fatti da altri condebitori; nonha rilevanza, nel nostro caso, se il residuo credito sia stato pagato,rimesso od oggetto di compensazione: è importante il fatto che lacreditrice abbia dichiarato, nel proporre la domanda, soddisfatto il propriocredito per circa 400.000,00 euro.

Si tratta di un riconoscimento di cui ilgiudicante poteva e doveva tenere conto .2.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione degli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c.nonché degli art.99, 101, 112 e 115, 116 c.p.c. in relazione all’art.360 co1 n.3 c.p.c.: erronea valutazione dei mezzi di prova per non aver il Giudiced’Appello correttamente valutato le risultanze probatorie in meritoall’avvenuto pagamento dell’intera somma da parte degli altri condebitorisolidali non convenuti nel presente giudizio .[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’Appello avrebbe inopinatamenteritenuta non acquisita agli atti di causa la prova del pagamento giàricevuto da [OSCURATO:PERSONA], dato che è indiscusso che ella haagito solo per una parte di una obbligazione solidale; sarebbe altresì acquisito che ella ha precisato di essere stata soddisfatta per la partemaggiore del credito e di agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per il residuo,per la parte non soddisfatta.

In tal modo ha riconosciuto di aver percepitola somma non azionata in questa sede .

Non sarebbe stato il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026a dover dimostrare il pagamento ad opera degli altri condebitori solidali.In concreto la Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma costituente l’intero dovuto alla professionista,avrebbe determinato un indebito arricchimento a favore della stessasuperiore al dovuto.Questi due motivi di ricorso - che debbono essere esaminaticongiuntamente perché presuppongono lo stesso accertamento in fatto ecioè l’avvenuto pagamento di un importo ben maggiore di quellocomplessivamente liquidato a favore della professionista per laprestazione resa a favore delle parti coinvolte nel giudizio conclusosi conla sentenza n.34353/2004, in tesi riconosciuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -sono inammissibili.Il ricorrente afferma ripetutamente, nell’esplicitare le ragioni afondamento dei motivi di ricorso in esame, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto di aver ricevuto il pagamento dell’importo residuorispetto alla quota richiesta in questa sede: omette però di riportare ladichiarazione dell’avvocato di avvenuto soddisfacimento del debito daparte degli altri clienti condebitori o i comportamenti sintomatici delriconoscimento.

Insomma, l’implicito riconoscimento da partedell’avvocato di un tale adempimento è solo una opinione personale delricorrente.Inoltre, non si rinviene nell’atto, come sarebbe stato invece necessarioai sensi dell’art.366 n.6 c.p.c., alcuna indicazione che permetta diindividuare il momento del processo e l’atto in cui la controricorrenteavrebbe precisato di essere stata soddisfatta per la parte maggiore delcredito e di agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per il residuo, per la partenon soddisfatta .

Di nessun valore probatorio sono, al riguardo, leaffermazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’intervenuto pagamento dell’importonon azionato in questo giudizio si deve considerare implicitoNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026sostanzialmente, nel fatto stesso di non essere stato richiesto: questaconclusione è una valutazione soggettiva del ricorrente che non ha alcunautilità di riscontro istruttorio.Il ricorrente articola le critiche che costituiscono la sostanza dei motividi ricorso in esame sull’affermata esistenza del presupposto di fattonecessario, costituito dall’intervenuto pagamento ad opera degli altricoobbligati, che non risulta essere mai stato ammesso dallacontroricorrente e di cui la Corte d’Appello ha accertato non esservi tracciain atti.Nessuna violazione delle norme richiamate in rubrica è pertanto anchesolo teorizzabile nel caso concreto -nemmeno dell’art.115 c.p.c., rispettoad una teorica non contestazione per la quale non è stato offerto alcunnecessario riscontro ex art.366 n.6 c.p.c.-: vi è solo il tentativo delricorrente di rimettere in discussione l’interpretazione della domanda e laricostruzione e valutazione degli elementi istruttori acquisiti, operata dallaCorte d’Appello di Roma e non sindacabile in sede di legittimità sesupportata da motivazione rispondente, come nel caso di specie, alminimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost.3.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c. nonché degli art.99, 101, 112, 115e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: per aver erroneamenteposto a carico del convenuto l’intero debito nonostante il creditore avessechiesto la condanna al pagamento solo della quota di credito spettante alconvenuto .Si osserva che ai sensi dell’art. 1311 c.c. in ipotesi di obbligazionisolidali il creditore può agire per l’intero nei confronti di uno qualsiasi deidebitori o può scegliere di agire pro quota nei confronti dei singoli debitori,rinunciando alla solidarietà.

La Corte di merito – si rileva - non avrebbetenuto conto che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per la sola quota diNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026compenso relativa alla posizione della defunta.

Il riconoscimento a favoredella controricorrente dell’intero credito per il compenso professionalematurato, ad intero carico di [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe un vizio diultrapetizione.4.

Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazionee falsa applicazione degli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c. nonché degliart.99, 101, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.:erroneità della sentenza impugnata per aver correttamente esaminatol’eccezione del convenuto che contestava la corretta ripartizione delcredito solidale tra tutti i condebitori che, salvo diversa evidenza, sipresumono uguali .La controparte aveva quantificato la quota di compenso richiesta alricorrente in una misura che non teneva conto del fatto che le parti, nelgiudizio al quale il compenso professionale si riferisce, erano dodici, senzaalcuna giustificazione sul punto e senza considerare il dispostodell’art.1298 c.c. quanto alla presunzione di uguaglianza delle quote deicondebitori solidali ove non vi sia un diverso concordato criterio diripartizione.5.

Il quinto ed ultimo motivo di ricorso lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli art.91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello di Roma compensatole spese vista la soccombenza reciproca tra le parti .Anche il terzo e il quarto motivo si esaminano congiuntamente perchélogicamente connessi.

Essi, a differenza, dei precedenti, sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per l’intero nei confronti di CarloTorlonia ma solo per la quota ritenuta di sua spettanza: l’attrice odiernacontroricorrente aveva così legittimamente circoscritto l’ambito delladomanda.La Corte d’appello, quindi, non avrebbe dovuto condannare ilricorrente a pagare l’intero importo liquidato per la prestazione resa aNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026favore di tutte le parti private nell’ambito del giudizio conclusosi con lasentenza n.34353/2004, ma avrebbe dovuto considerare la sola quota dispettanza di [OSCURATO:PERSONA] e dovuta da Carlo in qualità di erede (cfr.Cass. n.4018/1996 che, in linea con Cass. n.1602/1962, ha affermato cheil giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, proquota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per lecombinate norme di diritto sostanziale e processuale dettaterispettivamente dall'art. 1311 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., pronunciarecondanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero).Il ricorrente aveva altresì contestato, fin dall’introduzione del giudiziodi primo grado, pure “il metodo di calcolo in ordine alla ripartizionedell’onere di pagamento” e in appello aveva richiamato “le difese in dirittogià svolte in primo grado” (v. ricorso pagg. 3 e 5), e anche questo profilodoveva essere tenuto presente nel determinare la quota di imputazionedel debito al ricorrente, alla luce delle indicazioni emergenti dall’art.1998c.c.

Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza per unnuovo esame.Il quinto motivo di doglianza, che riguarda le spese del giudizio,rimane logicamente assorbito.Il giudice di rinvio – che si individua nella Corte d’Appello di Roma indiversa composizione - provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo eil secondo motivo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello diRoma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 29 ottobre 2025.Numero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igitale alla PEC: adrianaboscagli@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio, ex art.86c.p.c. e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4010/2020depositata il 01/04/2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026Come emerge dalla ricostruzione in fatto operata nella sentenza dellaCorte d’Appello di Roma n. 4010/2020, sottoposta a ricorso percassazione, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attivitàprofessionale nell’interesse di diversi clienti, tra i quali AnnamariaTorlonia, in relazione ad un contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] avente adoggetto terreni privati che si affermava essere stati illegittimamenteoccupati ed acquisiti al patrimonio municipale, dei quali si chiedeva larestituzione o il pagamento di una somma equivalente al loro valorevenale: quel giudizio si era concluso, per gli assistiti dell’avvocatoIoannucci, con la sentenza favorevole del Tribunale di Roman.34353/2004 e [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si era vistariconoscere l’importo di € 1.279.631,32.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi quantificato la quota per l’importodella prestazione resa, da porre a carico di [OSCURATO:PERSONA], in €153.177,41 -oltre accessori- e, essendo deceduta la cliente, ne avevachiesto inutilmente il pagamento al suo erede, [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva contestato la richiesta sotto vari profili.Il Tribunale di Roma, adito dalla professionista, aveva rideterminatol’entità del dovuto per la prestazione professionale complessivamente resadal legalei in € 43.834,22, al netto di IVA e CPA, ma aveva respinto ladomanda sul presupposto che, avendo l’attrice agito in giudizio per ilminor importo indicato rispetto ad un preteso credito complessivo di €559.979,03 -al netto di IVA e CPA-, ed avendo ella richiesto all’erede diAnnamaria [OSCURATO:PERSONA] la quota pari a € 186.824,51, si doveva presumereche la restante quota pari ad € 373.154,52, ampiamente satisfattiva dellesue pretese, fosse già stata corrisposta.La professionista aveva proposto impugnazione, parzialmente accoltadalla Corte d’Appello di Roma che. In riforma della sentenza di primogrado, aveva condannato l’erede [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 72.370,93comprensivi delle spese generali e al netto di IVA e CPA.Numero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026Per quanto qui ancora interessa, la Corte d’Appello aveva cosìmotivato la sua decisione:-si deve tenere conto per la determinazione del compenso del valoredegli immobili, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio edemergente dalla sentenza n.34353/2004; il valore degli immobili permetteinfatti di determinare il valore della controversia e, del resto, ilrisarcimento del danno liquidato con la sentenza richiamata a favore deiprivati (compresa [OSCURATO:PERSONA]) era pari al valore dei beniperduti, attualizzato fino al giorno della liquidazione, con gli interessilegali ; deve poi essere considerata l’attività effettivamente svolta;-non vi sono elementi per affermare l’intervenuto pagamento di €373.154,52 da parte degli altri cointeressati, non essendovi mai statanemmeno allegazione di detto fatto; il Giudice di primo grado ha quindiintrodotto autonomamente un elemento che non è stato allegato e/odedotto nel processo da alcune delle parti in causa e che, nel casospecifico, non ha formato oggetto di eccezione da parte del convenuto; il pagamento da parte di un terzo concreta infatti l’allegazione di unfatto estintivo della pretesa che costituisce a sua volta eccezione in sensoproprio che richiede una specifica manifestazione di volontà della parteconvenuta .Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinquemotivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c.nonché degli art.99, 101, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3c.p.c.: erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che laNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026sentenza di primo grado abbia violato il principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe considerato che lacontroparte, agendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la quota a luiimputabile, avrebbe indirettamente ammesso di essere statasoddisfatta dagli altri condebitori per la parte residua di credito ; lasolidarietà è un beneficio per il creditore che vede maggiormente garantitoil proprio credito ed è un vantaggio anche per i debitori che evitano ilrischio di dover pagare più volte lo stesso debito, tanto che i singolidebitori si avvantaggiano dei pagamenti fatti da altri condebitori; nonha rilevanza, nel nostro caso, se il residuo credito sia stato pagato,rimesso od oggetto di compensazione: è importante il fatto che lacreditrice abbia dichiarato, nel proporre la domanda, soddisfatto il propriocredito per circa 400.000,00 euro. Si tratta di un riconoscimento di cui ilgiudicante poteva e doveva tenere conto .2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione degli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c.nonché degli art.99, 101, 112 e 115, 116 c.p.c. in relazione all’art.360 co1 n.3 c.p.c.: erronea valutazione dei mezzi di prova per non aver il Giudiced’Appello correttamente valutato le risultanze probatorie in meritoall’avvenuto pagamento dell’intera somma da parte degli altri condebitorisolidali non convenuti nel presente giudizio .[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’Appello avrebbe inopinatamenteritenuta non acquisita agli atti di causa la prova del pagamento giàricevuto da [OSCURATO:PERSONA], dato che è indiscusso che ella haagito solo per una parte di una obbligazione solidale; sarebbe altresì acquisito che ella ha precisato di essere stata soddisfatta per la partemaggiore del credito e di agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per il residuo,per la parte non soddisfatta. In tal modo ha riconosciuto di aver percepitola somma non azionata in questa sede . Non sarebbe stato il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026a dover dimostrare il pagamento ad opera degli altri condebitori solidali.In concreto la Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma costituente l’intero dovuto alla professionista,avrebbe determinato un indebito arricchimento a favore della stessasuperiore al dovuto.Questi due motivi di ricorso - che debbono essere esaminaticongiuntamente perché presuppongono lo stesso accertamento in fatto ecioè l’avvenuto pagamento di un importo ben maggiore di quellocomplessivamente liquidato a favore della professionista per laprestazione resa a favore delle parti coinvolte nel giudizio conclusosi conla sentenza n.34353/2004, in tesi riconosciuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -sono inammissibili.Il ricorrente afferma ripetutamente, nell’esplicitare le ragioni afondamento dei motivi di ricorso in esame, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto di aver ricevuto il pagamento dell’importo residuorispetto alla quota richiesta in questa sede: omette però di riportare ladichiarazione dell’avvocato di avvenuto soddisfacimento del debito daparte degli altri clienti condebitori o i comportamenti sintomatici delriconoscimento. Insomma, l’implicito riconoscimento da partedell’avvocato di un tale adempimento è solo una opinione personale delricorrente.Inoltre, non si rinviene nell’atto, come sarebbe stato invece necessarioai sensi dell’art.366 n.6 c.p.c., alcuna indicazione che permetta diindividuare il momento del processo e l’atto in cui la controricorrenteavrebbe precisato di essere stata soddisfatta per la parte maggiore delcredito e di agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per il residuo, per la partenon soddisfatta . Di nessun valore probatorio sono, al riguardo, leaffermazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’intervenuto pagamento dell’importonon azionato in questo giudizio si deve considerare implicitoNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026sostanzialmente, nel fatto stesso di non essere stato richiesto: questaconclusione è una valutazione soggettiva del ricorrente che non ha alcunautilità di riscontro istruttorio.Il ricorrente articola le critiche che costituiscono la sostanza dei motividi ricorso in esame sull’affermata esistenza del presupposto di fattonecessario, costituito dall’intervenuto pagamento ad opera degli altricoobbligati, che non risulta essere mai stato ammesso dallacontroricorrente e di cui la Corte d’Appello ha accertato non esservi tracciain atti.Nessuna violazione delle norme richiamate in rubrica è pertanto anchesolo teorizzabile nel caso concreto -nemmeno dell’art.115 c.p.c., rispettoad una teorica non contestazione per la quale non è stato offerto alcunnecessario riscontro ex art.366 n.6 c.p.c.-: vi è solo il tentativo delricorrente di rimettere in discussione l’interpretazione della domanda e laricostruzione e valutazione degli elementi istruttori acquisiti, operata dallaCorte d’Appello di Roma e non sindacabile in sede di legittimità sesupportata da motivazione rispondente, come nel caso di specie, alminimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c. nonché degli art.99, 101, 112, 115e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: per aver erroneamenteposto a carico del convenuto l’intero debito nonostante il creditore avessechiesto la condanna al pagamento solo della quota di credito spettante alconvenuto .Si osserva che ai sensi dell’art. 1311 c.c. in ipotesi di obbligazionisolidali il creditore può agire per l’intero nei confronti di uno qualsiasi deidebitori o può scegliere di agire pro quota nei confronti dei singoli debitori,rinunciando alla solidarietà. La Corte di merito – si rileva - non avrebbetenuto conto che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per la sola quota diNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026compenso relativa alla posizione della defunta. Il riconoscimento a favoredella controricorrente dell’intero credito per il compenso professionalematurato, ad intero carico di [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe un vizio diultrapetizione.4. Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazionee falsa applicazione degli art.1292, 1294, 1298, 1311 c.c. nonché degliart.99, 101, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.:erroneità della sentenza impugnata per aver correttamente esaminatol’eccezione del convenuto che contestava la corretta ripartizione delcredito solidale tra tutti i condebitori che, salvo diversa evidenza, sipresumono uguali .La controparte aveva quantificato la quota di compenso richiesta alricorrente in una misura che non teneva conto del fatto che le parti, nelgiudizio al quale il compenso professionale si riferisce, erano dodici, senzaalcuna giustificazione sul punto e senza considerare il dispostodell’art.1298 c.c. quanto alla presunzione di uguaglianza delle quote deicondebitori solidali ove non vi sia un diverso concordato criterio diripartizione.5. Il quinto ed ultimo motivo di ricorso lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli art.91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello di Roma compensatole spese vista la soccombenza reciproca tra le parti .Anche il terzo e il quarto motivo si esaminano congiuntamente perchélogicamente connessi. Essi, a differenza, dei precedenti, sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per l’intero nei confronti di CarloTorlonia ma solo per la quota ritenuta di sua spettanza: l’attrice odiernacontroricorrente aveva così legittimamente circoscritto l’ambito delladomanda.La Corte d’appello, quindi, non avrebbe dovuto condannare ilricorrente a pagare l’intero importo liquidato per la prestazione resa aNumero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026favore di tutte le parti private nell’ambito del giudizio conclusosi con lasentenza n.34353/2004, ma avrebbe dovuto considerare la sola quota dispettanza di [OSCURATO:PERSONA] e dovuta da Carlo in qualità di erede (cfr.Cass. n.4018/1996 che, in linea con Cass. n.1602/1962, ha affermato cheil giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, proquota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per lecombinate norme di diritto sostanziale e processuale dettaterispettivamente dall'art. 1311 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., pronunciarecondanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero).Il ricorrente aveva altresì contestato, fin dall’introduzione del giudiziodi primo grado, pure “il metodo di calcolo in ordine alla ripartizionedell’onere di pagamento” e in appello aveva richiamato “le difese in dirittogià svolte in primo grado” (v. ricorso pagg. 3 e 5), e anche questo profilodoveva essere tenuto presente nel determinare la quota di imputazionedel debito al ricorrente, alla luce delle indicazioni emergenti dall’art.1998c.c. Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza per unnuovo esame.Il quinto motivo di doglianza, che riguarda le spese del giudizio,rimane logicamente assorbito.Il giudice di rinvio – che si individua nella Corte d’Appello di Roma indiversa composizione - provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo eil secondo motivo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello diRoma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 29 ottobre 2025.Numero registro generale 27493/2020Numero sezionale 2575/2025Numero di raccolta generale 9687/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il PresidenteLorenzo Orilia
Sentenza Cassazione n. 09687/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris