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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2022/2026

ECLI:EU:C:2026:521
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 25 giugno 2026 ( 1 ) Cause C ‑ 251/24 e C ‑ 392/24

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA]ția Națională de Administrare Fiscală,

[OSCURATO:PERSONA]

con l’intervento di

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 251/24) e

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA]ția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] Finanțelor con l’intervento di

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 392/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) 2019/943 – Mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Libera determinazione dei prezzi – Direttiva (UE) 2019/944 – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 5 – Prezzi di fornitura basati sul mercato – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 8, paragrafo 1 – Misure nazionali di crisi – Nozione di "ricavi di mercato" – Articolo 8, paragrafo 2 – Condizioni di compatibilità di tali misure – Normativa nazionale che impone il pagamento di un contributo a carico delle imprese che esercitano un’attività di negoziazione (trading) e dei produttori di energia elettrica – Impatto sul principio della libera determinazione del prezzo – Misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione » Introduzione

1. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), s’inscrivono nell’ambito di due controversie tra le società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «PPC») (in prosieguo, considerate congiuntamente, le «ricorrenti nel procedimento principale»), da un lato, e talune amministrazioni rumene, dall’altro ( 2 ).

Esse vertono, in particolare, sull’interpretazione del regolamento (UE) 2019/943 ( 3 ), della direttiva (UE) 2019/944 ( 4 ) e del regolamento (UE) 2022/1854 ( 5 ), a fronte di una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di tetto massimo dei ricavi applicabile agli operatori che svolgono attività di negoziazione (trading) sul mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nonché ai produttori di energia elettrica.

2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sull’analisi della questione se l’introduzione di un tetto di questo tipo costituisca, da un lato, un intervento sulla libera formazione dei prezzi nel mercato all’ingrosso, potenzialmente contrario ai principi sanciti dal regolamento 2019/943 e dalla direttiva 2019/944, senza però che tale intervento possa essere qualificato come «misura nazionale di crisi» ai sensi del regolamento 2022/1854, e comporti, dall’altro, un’imposizione fiscale discriminatoria delle transazioni realizzate sul mercato nazionale rispetto a quelle dirette all’esportazione.

3. I presenti rinvii pregiudiziali, che si inseriscono nel solco di una serie di cause recentemente sottoposte alla Corte ( 6 ) a seguito della crisi energetica che ha colpito i mercati europei dell’energia, offrono a quest’ultima l’opportunità di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza relativa all’interpretazione del regolamento 2022/1854, concepito come uno strumento eccezionale e temporaneo destinato a rispondere a una situazione di perturbazione senza precedenti di tali mercati.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento 2019/943

4. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2019/943, rubricato «Principi relativi alla gestione dei mercati dell’energia elettrica»: «[OSCURATO:PERSONA] membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati provvedono a che i mercati dell’energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi:

a) i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta;

b) le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta; (…)

h) si eliminano progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta o [OSCURATO:PERSONA] membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell’energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi; (…)

p) le regole sul mercato agevolano il commercio di prodotti in tutta l’Unione e le modifiche normative tengono conto degli effetti sui prodotti e sui mercati a termine e dei future, sia nel breve che nel lungo periodo; (…)».

5. L’articolo 10 del medesimo regolamento, rubricato «Limiti tecnici di offerta», ai paragrafi 1, 4 e 5 prevede quanto segue: «1.

Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo.

La presente disposizione si applica, tra l’altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell’energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento, fatti salvi i limiti tecnici di prezzo applicabili negli orizzonti temporali di bilanciamento e negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma del paragrafo

2. (…)

4. Le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a tal fine individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all’attivazione dell’energia di bilanciamento, i meccanismi di capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l’esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente.

5. L’autorità di regolazione o l’autorità competente designata che abbia individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all’ingrosso adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l’impatto di tale politica o misura sui comportamenti d’offerta. [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 5 gennaio 2020 che specifichi le misure e le azioni che hanno adottato o che intendono adottare».

Direttiva 2019/944

6. L’articolo 3 della direttiva 2019/944, rubricato «Mercato dell’energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio», ai paragrafi 1, 3 e 4 enuncia quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e assicurano altresì che i prezzi dell’energia elettrica rispecchino la domanda e l’offerta effettive. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nel mercato interno dell’energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l’ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l’uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono in relazione ai paesi terzi.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l’accesso ai mercati all’ingrosso, l’accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze».

7. L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Prezzi di fornitura basati sul mercato», ai paragrafi da 1 a 4 prevede quanto segue: «1.

I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un’effettiva concorrenza tra i fornitori.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli articoli 28 e 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili.

Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica:

a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell’Unione;

d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio». Regolamento 2022/1854 8. L’articolo 8 del regolamento 2022/1854, rubricato «Misure nazionali di crisi», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono:

a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica;

b) fissare un tetto per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 1; (…)

2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:

a) sono proporzionate e non discriminatorie;

b) non compromettono i segnali di investimento;

c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;

d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e, in particolare, non incidono sull’ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso (…)».

Diritto rumeno

9. L’articolo 15 dell’OUG n. 27/2022 ( 7 ), come modificato dalla legge n. 206/2022 ( 8 ) e dall’OUG n. 119/2022 ( 9 ), è così formulato: «(1) A decorrere dal 1º settembre 2022, durante il periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto legge, i produttori di energia elettrica, le entità aggregate di produzione di energia elettrica, i trader, i fornitori che svolgono attività di trading e gli aggregatori che negoziano quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale sul mercato all’ingrosso corrispondono al Fondo per la transizione energetica un contributo, determinato in base alla metodologia stabilita all’allegato n. 6 e all’allegato n. 6.1. (2) Le capacità di produzione messe in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché le imprese che forniscono servizi pubblici di riscaldamento che producono energia da cogenerazione non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del paragrafo (1). (…) (13) Per ogni transazione di energia elettrica all’esportazione o alla cessione intracomunitaria dalla [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti di cui al paragrafo (1), il contributo al Fondo per la transizione energetica ("C") è determinato come segue: (…) C = (Pmt – Pa) Qt 100%, là dove: Qt = quantità di energia negoziata all’esportazione o fornita; Pmt = prezzo medio di scambio dell’energia sul mercato del giorno prima; Pa = prezzo di acquisto» ( 10 ).

10. Il calcolo per determinare il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dai produttori di energia elettrica è stato stabilito nell’allegato n. 6 dell’OUG n. 27/2022 (come modificato dall’allegato n. 2 dell’OUG n. 119/2022) ( 11 ), mentre il calcolo per determinare il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dagli operatori che esercitano l’attività di trading è stato stabilito nell’allegato n. 6.1 dell’OUG n. 27/2022 (come modificato dall’allegato n. 3 dell’OUG n. 119/2022) ( 12 ).

Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimenti dinanzi alla Corte

11. Le ricorrenti nel procedimento principale, due imprese operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale in [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ), hanno proposto, ciascuna, un ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) diretto, in particolare, ad ottenere la condanna di varie amministrazioni rumene al risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito, a partire dal settembre 2022, a causa dell’applicazione dell’articolo 15 dell’OUG n. 27/2022, come modificato dall’OUG n. 119/2022 (in prosieguo: la «misura controversa»).

12. In sostanza, la misura controversa ha istituito un contributo al Fondo per la transizione energetica applicabile, rispettivamente, agli operatori che esercitano l’attività di trading sul mercato dell’energia elettrica o del gas naturale (in prosieguo: il «contributo applicato agli operatori di trading») nonché ai produttori di energia elettrica (in prosieguo: il «contributo applicato ai produttori di energia elettrica»).

13. Più precisamente, da un lato, il contributo applicato agli operatori di trading (causa C‑251/24) era calcolato in misura pari alla differenza tra il prezzo medio ponderato mensile di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale fornito nel corso del mese di riferimento e il prezzo medio ponderato mensile di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale forniti nel mese di riferimento, a cui si aggiunge un margine di utile del 2%, conformemente alla metodologia prevista all’allegato 6.1 della misura controversa.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di vendita di energia elettrica all’esportazione o le cessioni intracomunitarie a partire dal territorio della [OSCURATO:PERSONA], tale contributo era fissato in misura pari alla differenza tra il prezzo di scambio dell’energia sul mercato del giorno prima e il prezzo di acquisto, in forza dell’articolo 15, paragrafo 13, di tale misura.

14. D’altro lato, il contributo applicato ai produttori di energia elettrica (causa C‑392/24) era calcolato, secondo la metodologia prevista all’allegato 6 di detta misura, come il prodotto della differenza tra il prezzo di vendita mensile e 450 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 90) per MWh e la quantità mensile fornita materialmente dalla propria produzione e/o trasferita dal portafoglio di produzione a quello di fornitura.

15. Per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se la misura controversa violi talune disposizioni del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, nei limiti in cui essa costituisce un intervento nella libera formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso, senza poter rientrare nell’eccezione prevista all’articolo 8 del regolamento 2022/1854 ( 14 ).

Esso si chiede, dall’altro lato, se tale misura violi gli articoli 28, 30 e 35 TFUE nonché talune disposizioni del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, nei limiti in cui essa introduce un’imposizione fiscale differenziata delle transazioni realizzate sul mercato nazionale rispetto a quelle destinate all’esportazione ( 15 ).

16. In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento ( 16 ) e di sottoporre alla Corte, nella causa C‑251/24, sei questioni pregiudiziali, delle quali sono oggetto delle presenti conclusioni mirate solo le questioni pregiudiziali quarta e quinta: «4) Se le disposizioni dell’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e dell’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del [regolamento 2019/943], letti in combinato disposto con i considerando 22 e 23 [di tale] regolamento, dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della [direttiva 2019/944], nonché dell’articolo 8 del [regolamento 2022/1854], che disciplinano i principi relativi alla formazione dei prezzi nel mercato dell’energia all’ingrosso, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro introduca un’obbligazione tributaria supplementare come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022.

Se, nell’interpretare tali disposizioni, il contributo possa essere considerato proporzionato, nel contesto in cui esso non tiene conto delle spese di funzionamento dei partecipanti al mercato che svolgono attività di trading.

Se, nell’interpretare tali disposizioni, il contributo possa essere considerato non discriminatorio, nel contesto in cui esso si applica solo a una parte dei partecipanti al mercato all’ingrosso che svolgono attività di acquisto e rivendita di energia. 5) Se le disposizioni degli articoli 28, 30 e 35 TFUE, dell’articolo 3 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 3 della direttiva 2019/944, che prevedono il divieto di introdurre ostacoli legislativi ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra [OSCURATO:PERSONA] membri, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’istituzione da parte di uno Stato membro di un’obbligazione tributaria supplementare, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022, che nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022 ha previsto una formula più onerosa per le operazioni di esportazione, che non riconosceva alcun profitto, mentre in caso di vendita nazionale era riconosciuto un profitto teorico del 2%.

Se, nell’interpretare tali disposizioni, il diritto dell’Unione europea osti a [una misura che istituisca] un siffatto contributo, che, a decorrere dal 16 dicembre 2022, prevede il prelievo del contributo solo in caso di vendita di quantitativi di energia destinati all’esportazione, ma non in caso di importazione di energia».

17. Anche nella causa C‑392/24 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte sette questioni pregiudiziali, delle quali è oggetto delle presenti conclusioni mirate solo la quinta questione: «5) Se, secondo l’interpretazione del[le disposizioni citate nell’ambito della quarta questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑251/24], il diritto dell’Unione europea osti a che uno Stato membro istituisca un’obbligazione tributaria supplementare quale il contributo sulle entrate dei produttori di energia elettrica.

Se, secondo l’interpretazione di tali disposizioni, si possa ritenere che il contributo sia proporzionato qualora non tenga conto delle spese effettive di funzionamento dei produttori di energia elettrica» ( 17 ).

18. Le ricorrenti nei procedimenti principali e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte ( 18 ).

Analisi

19. Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno, da un lato, sulla quarta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24 nonché sulla quinta questione pregiudiziale nella causa C‑392/24, che tratterò congiuntamente, e, dall’altro, sulla quinta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24.

Sulla quarta questione nella causa C ‑ 251 /24 e sulla quinta questione nella causa C ‑ 392 /24, relative al principio della libera formazione dei prezzi

20. Con la quarta questione nella causa C‑251/24 e la quinta questione nella causa C‑392/24, essenzialmente identiche, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se talune disposizioni del diritto dell’Unione relative al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la libera determinazione dei prezzi ( 19 ), e alle misure nazionali di crisi ( 20 ), nonché i principi di proporzionalità (nelle cause C‑251/24 e C‑392/24) e di non discriminazione (nella causa C‑251/24) ostino alla misura controversa, nella parte in cui essa riguarda i ricavi derivanti dall’attività di trading (causa C‑251/24) oppure quelli derivanti dalla produzione di energia elettrica (causa C‑392/24).

21. In sostanza, tale giudice, al pari delle ricorrenti nel procedimento principale, esprime il timore che la misura controversa possa, anzitutto, costituire un intervento nella libera formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso, in violazione del regolamento 2019/943 ( 21 ), poi, essere qualificata come misura equivalente a una fissazione del prezzo di vendita che non è necessaria e che presenterebbe altresì un carattere discriminatorio nonché non proporzionato, in violazione della direttiva 2019/944 ( 22 ), e, infine, costituire una «misura nazionale non coordinata» idonea ad incidere sul funzionamento del mercato interno dell’energia ai sensi del regolamento 2022/1854.

22. A tal riguardo, in primo luogo, ricordo che la direttiva 2019/944 e il regolamento 2019/943 stabiliscono regole e principi comuni relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica nell’Unione ( 23 ).

Per quanto riguarda, più in particolare, i principi che disciplinano la formazione dei prezzi sui mercati, richiamati dal giudice del rinvio, rilevo che l’articolo 5 di tale direttiva enuncia che i fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti (paragrafo 1), al contempo consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica a determinate condizioni (paragrafi da 2 a 5), mentre l’articolo 3, lettere a) e b), di detto regolamento incoraggia, in sostanza, la libera formazione dei prezzi sulla base dell’offerta e della domanda e l’articolo 10 di quest’ultimo vieta, segnatamente, qualsiasi limite, massimo o minimo, al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nonché qualsiasi politica o misura che possa concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso ( 24 ).

23. Preciso, inoltre, che le disposizioni della direttiva 2019/944 e del regolamento 2019/943 non si applicano a misure propriamente fiscali ( 25 ).

In via preliminare, si pone dunque la questione se la misura controversa possa essere qualificata come «misura fiscale», come tale esclusa dall’ambito di applicazione di questi due strumenti giuridici ( 26 ).

24. Nel caso di specie, dalla motivazione della misura controversa risulta che quest’ultima persegue principalmente l’obiettivo di adottare disposizioni destinate a correggere talune disfunzioni constatate nei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica, le quali avrebbero comportato un aumento dei prezzi di transazione su detti mercati ( 27 ).

Pertanto, tale misura non sembra essere stata concepita dal legislatore nazionale come una misura puramente fiscale, ma piuttosto come uno strumento di regolamentazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.

25. Certamente, non si può escludere che detta misura, come sottolineato dalla Commissione in risposta ai quesiti per risposta scritta posti dalla Corte, risponda ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte ai fini della qualificazione di un dazio o di una tassa ( 28 ).

Infatti, i due contributi in questione sono previsti dalla legge, sulla base di aliquote e di condizioni definite a priori , obbligatorie e dovute da tutte le imprese interessate.

Tuttavia, poiché la stessa misura persegue esplicitamente un obiettivo di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica, ritengo che essa debba essere esaminata alla luce della direttiva 2019/944 e del regolamento 2019/943, in quanto rientra nel loro ambito di applicazione.

26. A tal riguardo, da un lato, in ordine all’interpretazione della direttiva 2019/944, devo necessariamente ribadire la valutazione che ho sviluppato nelle mie conclusioni nella causa Secab ( 29 ), in cui ho rilevato che l’articolo 5 di tale direttiva ha ad oggetto gli interventi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e verte sui prezzi di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali da parte dei fornitori di energia elettrica.

Di conseguenza, tale direttiva non presenta alcun collegamento con una misura come quella di cui è causa nel procedimento principale, che, analogamente alla normativa nazionale esaminata nella causa sopra menzionata, riguarda la delimitazione dei ricavi ottenuti dai produttori di energia elettrica sul mercato all’ingrosso o dagli operatori di trading ( 30 ).

27. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’interpretazione del regolamento 2019/943, constato che il contributo applicato agli operatori di trading non incide direttamente sul prezzo di acquisto né sul prezzo di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale sui mercati di trading.

Tale contributo verte infatti sulla differenza tra tali prezzi e, pertanto, sul margine degli operatori, e non sul prezzo al quale l’energia elettrica e il gas naturale sono venduti ( 31 ).

Allo stesso modo, il contributo applicato ai produttori di energia elettrica non incide direttamente sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, ma riguarda anch’esso il margine degli operatori, in quanto corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita mensile dell’energia elettrica e il tetto di RON 450 (circa EUR 90) per MWh.

Inoltre, come afferma la Commissione, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione in merito ai criteri che hanno portato alla fissazione di questo tetto da parte del legislatore rumeno.

28. In secondo luogo, rilevo che il regolamento 2022/1854, in vigore nel periodo compreso tra il 1º dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, costituisce un intervento di emergenza destinato a far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica nel contesto della crisi energetica, che persegue in particolare l’obiettivo di apporre un tetto ai ricavi di mercato percepiti da taluni produttori di energia elettrica e di consentire la loro ridistribuzione mirata ai clienti finali ( 32 ).

L’articolo 6 di tale regolamento appone quindi un tetto obbligatorio ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica a partire dalle fonti di energia elencate all’articolo 7 di quest’ultimo, fissato a un massimo di 180 euro per MWh di energia elettrica prodotta.

Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, in caso di crisi, misure che limitino o pongano tetti massimi ai ricavi di mercato dei produttori che generano energia elettrica a partire da tali fonti di energia, anche operando una distinzione tra le tecnologie, nonché ai ricavi percepiti da altri partecipanti al mercato, purché tali misure rispettino le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2 ( 33 ), ed all’articolo 10 del medesimo regolamento ( 34 ).

29. Nel caso di specie, ricordo, in via preliminare, che la misura controversa è stata introdotta prima dell’adozione del regolamento 2022/1854 ( 35 ) e che il suo ambito di applicazione temporale coincide solo in parte con quello di tale regolamento, vale a dire per il periodo compreso tra il 1º e il 16 dicembre 2022 ( 36 ).

Pertanto, detto regolamento si applica a tale misura solo limitatamente a tale periodo, cosicché gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano le loro competenze ad adottare misure analoghe a quelle previste dal medesimo regolamento, ma il cui ambito di applicazione temporale differisca ( 37 ).

30. Quanto al contesto temporale in cui erano applicabili le disposizioni del regolamento 2022/1854 considerate dal giudice del rinvio, occorre valutare se la misura controversa possa essere qualificata, alla luce della sua natura e del suo obiettivo, come «misura nazionale di crisi» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento e, eventualmente, se essa soddisfi le condizioni cumulative previste al paragrafo 2 di tale disposizione nonché il requisito enunciato all’articolo 10 di detto regolamento.

31. A tal riguardo, in primo luogo, in ordine alla questione se la misura controversa costituisca una misura nazionale conforme all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, ritengo che tale misura di emergenza, adottata per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia, costituisca a prima vista una «misura nazionale di crisi» ai sensi di tale disposizione.

Tuttavia, è importante verificare se essa abbia ad oggetto l’apposizione di un tetto ai «ricavi di mercato» conformemente a detta disposizione.

32. Ricordo che, secondo l’articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/1854, la nozione di «ricavi di mercato» è definita come i «redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione» ( 38 ).

Pertanto, i tetti sui ricavi istituiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza di tale regolamento non possono, in linea di principio, applicarsi a ricavi puramente teorici non corrispondenti alla realtà del mercato, bensì devono riflettere la realtà degli utili effettivamente realizzati dai produttori interessati ( 39 ).

Allo stesso tempo, ai sensi del considerando 37 di detto regolamento, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare «stime ragionevoli» per il calcolo del tetto ai ricavi di mercato, senza che siano richieste ulteriori spiegazioni al riguardo.

Come dichiarato dalla Corte, siffatte stime possono anche assumere la forma di presunzioni, purché queste ultime consentano di ottenere stime ragionevoli di detti ricavi, rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato ( 40 ).

33. Ciò precisato, il regolamento 2022/1854 non fornisce ulteriori indicazioni e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità quanto alla sua attuazione ( 41 )..

In ogni caso, in assenza di qualsiasi metodo vincolante previsto da tale regolamento che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a seguire quando fissano un tetto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo, devono essere rispettate le condizioni enunciate al paragrafo 2 di tale disposizione ( 42 ).

34. In secondo luogo, per quanto riguarda tali condizioni, osservo preliminarmente che, sebbene spetti al giudice del rinvio valutare se la misura controversa soddisfi tali condizioni, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali e tecnici che caratterizzano non solo la situazione degli operatori e degli impianti interessati, ma anche il mercato nazionale dell’energia elettrica ( 43 ), la Corte può nondimeno fornirgli indicazioni utili al riguardo.

35. Rilevo altresì che la valutazione di una misura nazionale alla luce delle condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 deve tener conto del fatto che le misure previste da tale regolamento costituiscono interventi puntuali per far fronte a circostanze eccezionali.

A tal riguardo, la durata della misura nonché il suo carattere eccezionale costituiscono elementi pertinenti da prendere in considerazione in sede di esame della sua necessità e della sua proporzionalità al fine di valutare la portata dei suoi effetti ( 44 ).

36. Anzitutto, per quanto riguarda il requisito di proporzionalità delle misure previsto all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, osservo, da un lato, che il contributo applicato agli operatori di trading impone un prelievo del 98% della differenza tra i prezzi di vendita e di acquisto sui mercati di trading dell’energia elettrica, portato al 100% per le operazioni di esportazione o di cessione intracomunitaria a partire dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale contributo, calcolato sulla base di un prezzo fittizio, non si ricollega direttamente ai ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura di energia elettrica.

Esso costituisce, inoltre, un prelievo particolarmente elevato, in quanto assorbe la quasi totalità della differenza tra i prezzi di vendita e di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale ( 45 ), lasciando solo un margine di utile del 2% per le transazioni interne e nessun margine per le esportazioni o le cessioni intracomunitarie.

Il giudice del rinvio è quindi chiamato a verificare, in particolare, se detto contributo tenga conto dei costi sostenuti dalle imprese interessate (che possono eccedere il margine di utile del 2%) ( 46 ) e se, come rilevato dalla Commissione, esso possa comportare una diminuzione significativa dei volumi scambiati, nonché del numero di operatori attivi sui mercati commerciali, con un rischio di distorsioni sul mercato all’ingrosso.

Dall’altro lato, il contributo applicato ai produttori di energia elettrica , pur essendo calcolato sulla base dei ricavi concretamente realizzati dalle imprese interessate, si basa su un tetto forfettario di RON 450 (circa EUR 90) per MWh, del quale non risulta dalla decisione di rinvio che il legislatore nazionale abbia precisato le modalità di fissazione.

37. Inoltre, per quanto riguarda il requisito di non discriminazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, rilevo che la misura controversa non si applica a talune categorie di produttori, vale a dire gli operatori di nuova capacità di produzione e i fornitori pubblici di servizi di riscaldamento che producono elettricità a partire dalla cogenerazione, il che, in assenza di una giustificazione oggettiva, potrebbe conferire ad essa un carattere discriminatorio.

Inoltre, per quanto riguarda più in particolare il contributo applicato agli operatori di trading , la differenza di trattamento operata tra, da un lato, le transazioni interne nonché, dall’altro, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, oggetto della quinta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24, è anch’essa idonea a conferire un carattere discriminatorio a tale contributo.

38. Infine, quanto alle altre condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento 2022/1854, occorre valutare se la misura controversa comprometta i segnali di investimento, consenta la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio e non generi distorsioni nel funzionamento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, in particolare, non incidendo sull’ordine di merito né sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso ( 47 ).

Nel caso di specie, è necessario constatare che la decisione di rinvio non contiene elementi sufficienti a fornire indicazioni utili a tal riguardo ( 48 ).

39. In terzo luogo, in ordine alla questione della destinazione dei ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione della misura controversa ( 49 ), constato che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 tutti i ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione del tetto ai ricavi di mercato devono essere utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l’impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell’energia elettrica.

40. Nel caso di specie, e fatta salva la valutazione dei fatti che compete al giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sembra destinare i ricavi derivanti dalla misura controversa a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica ( 50 ).

Infatti, conformemente all’articolo 15, paragrafi da 6 a 8, dell’OUG n. 27/2022, come modificato dall’OUG n. 119/2022, gli importi percepiti a titolo di questa misura sono destinati a finanziare il meccanismo del tetto ai prezzi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale istituito dal medesimo atto a favore dei consumatori finali.

41. Alla luce di tutto quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione nella causa C‑251/24 e alla quinta questione nella causa C‑392/24 dichiarando che l’articolo 3, lettere a), b), h) e p), nonché l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento 2019/943, letti alla luce dei considerando 22 e 23 di quest’ultimo, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2019/944 e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854, nonché i principi di proporzionalità e di non discriminazione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che istituisce, da un lato, un contributo applicato agli operatori di trading e, dall’altro, un contributo applicato ai produttori di energia elettrica, in assenza di elementi che dimostrino che tali contributi incidono sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, purché tali contributi rispettino le condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

Sulla quinta questione nella causa C ‑ 251 /24, relativa agli ostacoli agli scambi transfrontalieri

42. Con la sua quinta questione nella causa C‑251/24 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell’Unione che vietano gli ostacoli legislativi connessi agli scambi transfrontalieri di energia elettrica fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 51 ) ostino a una normativa nazionale che istituisce un contributo applicato agli operatori di trading.

Più in particolare, il giudice chiede se tale contributo possa essere qualificato come «misura che comporta restrizioni dirette o di effetto equivalente al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri», in quanto incide maggiormente sulle esportazioni di energia elettrica rispetto che sulle vendite interne ( 52 ).

43. Da un lato, per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell’Unione invocate dal giudice del rinvio, rilevo che l’articolo 28, paragrafo 1, e gli articoli 30 e 35 TFUE sanciscono, come principio fondamentale del diritto dell’Unione, il divieto di qualsiasi misura che abbia l’effetto di limitare l’esportazione di merci tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, mentre l’articolo 3 del regolamento 2019/943 nonché l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 58 della direttiva 2019/944 mirano, essenzialmente, a eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

44. Dall’altro lato, per quanto riguarda la normativa nazionale pertinente, ricordo che, per il periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022, il contributo applicato agli operatori di trading prevedeva un’imposizione diversa a seconda che le transazioni fossero realizzate sul mercato interno oppure destinate all’esportazione ( 53 ) e, a partire dal 16 dicembre 2022, tale contributo era dovuto solo per le esportazioni di energia elettrica e non per le importazioni ( 54 ).

45. È dunque innegabile che il contributo applicato agli operatori di trading instaura un trattamento differenziato fra le transazioni effettuate sul mercato interno e quelle destinate all’esportazione.

Pertanto, poiché il mercato rumeno dell’energia elettrica è integrato nel mercato dell’Europa continentale, ritengo che l’applicazione differenziata di tale contributo alle operazioni di esportazione e di importazione possa incidere sugli scambi transfrontalieri e, quindi, costituire un ostacolo a tali scambi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 e dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2019/943.

Peraltro, dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come esposta nella decisione di rinvio, non risulta alcuna giustificazione per tale differenza di trattamento.

46. Ancora, per gli stessi motivi, detto contributo può costituire anche una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’articolo 35 TFUE ( 55 ).

Tuttavia, tenuto conto del fatto che lo stesso contributo rientra nelle disposizioni di armonizzazione relative agli ostacoli agli scambi, previste dalla direttiva 2019/944 e dal regolamento 2019/943, ritengo che non sia necessario esaminarne la compatibilità con il diritto primario dell’Unione ( 56 ).

Inoltre, poiché tale contributo non può, a mio avviso, essere qualificato come dazio doganale o come tassa all’esportazione, si deve concludere che gli articoli 28 e 30 TFUE non sono pertinenti nel caso di specie.

47. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione nella causa C‑251/24 dichiarando che l’articolo 35 TFUE, l’articolo 3 del regolamento 2019/943 e l’articolo 3 della direttiva 2019/944 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che assoggetta le transazioni all’esportazione a una formula più onerosa di quella applicabile alle transazioni interne e alle importazioni, senza peraltro che tale differenza sia giustificata da uno dei motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o da un motivo imperativo di interesse generale, o sia proporzionata all’obiettivo perseguito.

Conclusione

48. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali quarta e quinta nella causa C‑251/24 ed alla questione pregiudiziale quinta nella causa C‑392/24 sollevate dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1) L’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, letti alla luce dei considerando 22 e 23 di quest’ultimo, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, e l’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, nonché i principi di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che istituisce, da un lato, un contributo applicato agli operatori di trading sul mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nella misura del 100% della differenza tra il prezzo medio ponderato mensile di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale forniti nel corso del mese di riferimento e il prezzo medio ponderato mensile di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale forniti nel corso del mese di riferimento, a cui si aggiunge un margine di utile pari al 2% nonché del 100% della differenza tra il prezzo di scambio dell’energia sul mercato del giorno prima e il prezzo d’acquisto per le operazioni di compravendita dell’energia elettrica all’esportazione o di cessione intracomunitaria a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, un contributo applicato ai produttori di energia elettrica in misura pari prodotto della differenza tra il prezzo di vendita mensile e 450 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 90) per MWh e la quantità mensile fornita materialmente dalla propria produzione e/o trasferita dal portafoglio di produzione a quello di fornitura, in assenza di elementi che dimostrino che tali contributi incidono sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, purché tali contributi rispettino le condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854. 2) L’articolo 35 TFUE, l’articolo 3 del regolamento 2019/943 e all’articolo 3 del regolamento 2019/944; devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale che assoggetta le transazioni all’esportazione a una formula più onerosa di quella applicabile alle transazioni interne e alle importazioni, senza peraltro che tale differenza sia giustificata da uno dei motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o da un motivo imperativo di interesse generale, o sia proporzionata all’obiettivo perseguito. 1 Lingua originale: il francese. 2 Più in particolare, le amministrazioni rumene convenute nel procedimento principale sono, nella causa C‑251/24, il governo rumeno e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, [OSCURATO:PERSONA]), e, nella causa C‑392/24, il governo rumeno, il [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor (Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), l’Agenzia nazionale dell’amministrazione finanziaria e la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili (Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che interviene nei due procedimenti principali. 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125). 5 Regolamento del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1). 6 V., al riguardo, sentenze del 18 dicembre 2025, Electrabel e a. (C‑633/23; in prosieguo: la «sentenza Electrabel e a.», EU:C:2025:991), nonché del 22 gennaio 2026, Secab (C‑423/23; in prosieguo: la «sentenza Secab», EU:C:2026:32), cause nelle quali ho redatto le conclusioni.

V. anche le cause pendenti 2Valorise Ham e a. (C‑467/24), in cui presenterò le mie conclusioni il 16 luglio 2026, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑358/24), [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑533/24) e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑153/25), per le quali le mie conclusioni saranno lette il 22 ottobre 2026.

V., infine, per completezza, le cause ENV [OSCURATO:PERSONA] (C‑187/25), VETS Svoge (C‑327/25), ARERA (C‑878/25), ARERA-II (C‑879/25), ARERA-III (C‑880/25) e GSE (C‑881/25), che, alla data delle presenti conclusioni, sono ancora nella fase scritta del procedimento. 7 Ordonanța de urgență a guvernului nr. 27 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022–31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) del 18 marzo 2022 ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , n. 274 del 22 marzo 2022) (in prosieguo: l’«OUG n. 27/2022»). 8 Legea nr. 206/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (legge n. 206/2022 recante approvazione del decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) dell’8 luglio 2022 ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] I, n. 692 dell’11 luglio 2022). 9 Ordonanța de urgență nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (decreto legge del governo n. 119/2022 recante modifica e integrazione del decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , n. 864 del 1º settembre 2022) (in prosieguo: l’«OUG n. 119/2022»).

L’OUG n. 119/2022 è stata approvata dalla Legea n o 357/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (legge n. 357/2022 recante approvazione del decreto legge del governo n. 119/2022 recante modifica e integrazione del decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , n. 1198 del 13 dicembre 2022) (in prosieguo: la «legge n. 357/2022»). 10 Ad ogni buon conto, occorre rilevare che tale paragrafo 13 è stato abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2022, dall’articolo I, punto 22, della legge n. 357/2022. 11 Secondo tale allegato, il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dai produttori di energia elettrica era calcolato come il prodotto della (eventuale) differenza tra il prezzo di vendita mensile e 450 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 90) per MWh e la quantità mensile fornita materialmente dalla propria produzione e/o trasferita dal portafoglio di produzione a quello di fornitura. 12 Secondo tale allegato, il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dagli operatori esercenti l’attività di trading era calcolato in funzione della differenza tra, da un lato, il prezzo medio ponderato mensile di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale fornito nel corso del mese di riferimento e, dall’altro, il prezzo medio ponderato mensile di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale fornito nel mese di riferimento, a cui si aggiunge un margine di utile del 2%. 13 Più in particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] esercita attività di trader e di fornitore di energia presso i consumatori finali, mentre la PPC opera come produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo alla produzione nazionale di energia elettrica nella misura del 2%. 14 Si tratta, rispettivamente, della quarta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24 e della quinta questione pregiudiziale nella causa C‑392/24. 15 Si tratta della quinta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24. 16 Il giudice del rinvio ha altresì adito la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) affinché si pronunci sulla costituzionalità delle medesime disposizioni pertinenti della normativa nazionale. 17 La quinta questione pregiudiziale nella causa C‑392/24 è sostanzialmente identica alla quarta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24.

Ricordo, a titolo informativo, che le altre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito di tali cause riguardano, in sostanza, l’applicazione di altre disposizioni del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, degli articoli 49 e 56, dell’articolo 63, paragrafo 1, degli articoli 101 e 102, dell’articolo 107, paragrafo 1, dell’articolo 108 e dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, nonché di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), nonché della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). 18 Tali parti hanno altresì risposto ai quesiti per risposta scritta rivolti dalla Corte ai sensi dell’articolo 61 del suo regolamento di procedura. 19 Si tratta, in particolare, dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2019/944, nonché dell’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e dell’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento 2019/943, letti alla luce dei considerando 22 e 23 di quest’ultimo. 20 Si tratta dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854. 21 I contributi applicati agli operatori di trading e ai produttori di energia elettrica violerebbero i requisiti di un sistema flessibile di regolamentazione dei prezzi sulla base della domanda e dell’offerta, quale previsto all’articolo 3 del regolamento 2019/943, nonché l’obbligo di eliminare i tetti massimi amministrativi applicati ai prezzi sul mercato all’ingrosso stabiliti dall’articolo 10 di tale regolamento. 22 La misura controversa, imponendo tetti di prezzo sul mercato all’ingrosso, stabilirebbe indirettamente tetti di prezzo per i consumatori non domestici.

Il contributo applicato agli operatori di trading imporrebbe, in modo discriminatorio, costi supplementari a carico di questi ultimi, e non a tutti i partecipanti al mercato che acquistano e rivendono energia elettrica sul mercato all’ingrosso, mentre il contributo applicato ai produttori di energia elettrica imporrebbe, in modo discriminatorio, costi supplementari a carico di questi ultimi ad esclusione di altri produttori (i produttori di energia elettrica e di calore mediante cogenerazione e quelli la cui capacità di produzione sia stata messa in funzione successivamente al 1º aprile 2022).

Inoltre, tali contributi violerebbero anche i requisiti di proporzionalità delle misure di intervento sui prezzi stabiliti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2019/944, in quanto sarebbero stati introdotti senza una previa valutazione d’impatto, in particolare per quanto riguarda, rispettivamente, il margine del 2% o la soglia di RON 450 (circa EUR 90) per MWh e senza tener conto dei costi reali di funzionamento delle società interessate.

Peraltro, i produttori di energia elettrica rimarrebbero soggetti all’obbligo di pagare l’imposta sulle società, in aggiunta al contributo loro imposto, e resterebbero anche soggetti a un obbligo di servizio pubblico, mentre, secondo il considerando 22 di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero ricorrere ad altri strumenti politici al fine di garantire l’accessibilità dell’approvvigionamento di energia elettrica per i cittadini. 23 V., in particolare, articoli 1 e 3 della direttiva 2019/944 nonché articolo 1 del regolamento 2019/943. 24 Il considerando 22 del regolamento 2019/943 precisa, segnatamente, che la determinazione del prezzo dell’energia elettrica secondo la domanda e l’offerta dovrebbe essere inscritta nei principi di base del mercato. 25 Ad esempio, la Corte ha dichiarato che tali disposizioni non si applicano ad una normativa nazionale che istituisce un’imposta speciale applicabile ai produttori di energia elettrica, che persegue parimenti un obiettivo di incremento delle entrate a favore del bilancio dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne, C‑376/18, EU:C:2019:1068, punti da 37 a 43 e giurisprudenza citata).

Analogamente, essa ha ritenuto che un’imposta sui redditi dei produttori di energia elettrica, calcolata sulla base della differenza tra il prezzo di vendita medio mensile dell’energia elettrica e il prezzo di RON 450 (circa EUR 90) per MWh, che persegue almeno in parte un obiettivo di bilancio e non mira a regolamentare la fornitura di energia elettrica né a garantire la protezione dei consumatori o la tutela della libera concorrenza, non può costituire una misura equivalente a una «misura di fissazione del prezzo di vendita» dell’energia elettrica o a una limitazione alla libertà dei produttori di energia elettrica di fissare i loro prezzi di vendita (v. sentenza del 16 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑391/23, EU:C:2025:799, punti 52 e 53). 26 Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di un’imposta, di una tassa, di un dazio o di un prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v., in particolare, sentenza del 3 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/19, EU:C:2021:163, punto 45 e giurisprudenza citata). 27 Da tale esposizione dei motivi risulta altresì che, secondo lo stesso legislatore nazionale, le misure introdotte da tale atto potevano essere contrarie, segnatamente, a talune disposizioni della direttiva 2019/944 e del regolamento 2019/943. 28 V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 143). 29 C‑423/23, EU:C:2025:63, (punto 36), valutazione che la Corte ha di seguito confermato nella sentenza Secab (punto 52). 30 Inoltre, sebbene non possa escludersi che, come nel caso che ha dato origine alla sentenza Secab, la misura controversa possa produrre un effetto indiretto sui prezzi di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali (v. altresì, in tal senso, le mie conclusioni nella causa Secab, C‑423/23, EU:C:2025:63, paragrafo 37), le informazioni fornite nella decisione di rinvio al riguardo non consentono di ritenere che la normativa nazionale in argomento debba essere assimilata a un intervento dello Stato nella fissazione del prezzo di fornitura dell’energia elettrica ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2019/944. 31 È vero che, come sottolinea la Commissione, detto contributo può produrre un effetto indiretto sulla formazione dei prezzi all’ingrosso in tali mercati, poiché l’impossibilità di ottenere un margine sufficiente per realizzare utili – o addirittura per coprire semplicemente i costi – può avere un effetto dissuasivo sull’attività degli operatori e comportare una diminuzione dei volumi di energia elettrica o di gas naturale negoziati.

Tuttavia, la decisione di rinvio non fornisce elementi che consentano di dimostrare l’esistenza di una siffatta incidenza. 32 Contrariamente alla direttiva 2019/944 e al regolamento 2019/943, adottati sul fondamento dell’articolo 194 TFUE relativo alla politica energetica dell’Unione, volto a stabilire un quadro generale che disciplini il funzionamento globale del mercato dell’energia elettrica, il regolamento 2022/1854, adottato sul fondamento dell’articolo 122 TFUE, persegue l’obiettivo non già di istituire misure permanenti sul mercato, bensì di prevedere misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo, destinate a rispondere a una situazione congiunturale particolare sui mercati dell’energia. 33 L’articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) ad e), del regolamento 2022/1854 richiede, in sostanza, che tali misure siano proporzionate e non discriminatorie, che non compromettano i segnali di investimento, che coprano gli investimenti ed i costi di esercizio, che non generino distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e che siano compatibili con il diritto dell’Unione. 34 L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 prevede, in sostanza, che i ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione di tale misura siano utilizzati per finanziare, in modo mirato, misure di sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l’impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell’energia elettrica. 35 La misura controversa è stata introdotta con l’OUG n. 119/2022, a decorrere dal 1º settembre 2022. 36 Tengo a precisare che, sebbene il regolamento 2022/1854 sia entrato in vigore l’8 ottobre 2022, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 1, gli articoli 6, 7 e 8 di quest’ultimo si applicano solo per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, come previsto dal suo articolo 22, paragrafo 2, lettera c). 37 Sebbene l’articolo 8 del regolamento 2022/1854 consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di introdurre ma anche di «mantenere» misure nazionali di crisi, adottate prima di quest’ultimo, nessuna delle sue disposizioni disciplina la validità di tali misure per il periodo anteriore al 1º dicembre 2022.

Pertanto, relativamente a tale periodo, la misura controversa rientra nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Come precisato dalla Corte, le disposizioni di tale regolamento non possono, in quanto tali, contrapporsi a una normativa nazionale per un periodo nel corso del quale esso non era applicabile (v. sentenza Secab, punto 38, e, nello stesso senso, sentenza Electrabel e a., punto 58). 38 Il corsivo è mio.

Il considerando 30 del regolamento 2022/1854 precisa, inoltre, che il tetto ai ricavi di mercato dovrebbe applicarsi esclusivamente ai ricavi di mercato realizzati. 39 V., al riguardo, conclusioni da me presentate nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, punto 38). 40

V. sentenza Electrabel e a. (punto 48). 41 Ad esempio, come ho sottolineato nelle mie conclusioni nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, paragrafo 43), gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter scegliere le modalità a loro avviso necessarie dal punto di vista tecnico e amministrativo nonché adatte alle caratteristiche specifiche del loro rispettivo mercato nazionale al fine di dare attuazione nel modo più efficace e più adeguato alle misure eccezionali che presentano un carattere di emergenza. 42 V., in tal senso, sentenza Secab (punto 60). 43 V., in tal senso, sentenza Electrabel e a. (punti 52 e 53). 44

V. anche le mie conclusioni nella causa Secab (C‑423/23, EU:C:2025:63, paragrafi da 49 a 51).

Occorre altresì ricordare che tali misure di apposizione di un tetto perseguono, conformemente al regolamento 2022/1854, l’obiettivo di protezione dei clienti finali di energia elettrica (V. anche, in tal senso, sentenza Electrabel e a., point 51). 45 Tenuto conto, da un lato, della differenza tra i prezzi (di vendita e di acquisto) medi ponderati mensili nel mese di riferimento e, dall’altro, relativamente alle vendite di elettricità all’esportazione e alle cessioni intracomunitarie a partire dalla [OSCURATO:PERSONA], della differenza tra i prezzi di scambio dell’energia (di vendita e di acquisto) sul mercato del giorno prima. 46 Ad esempio, nella sentenza Electrabel e a. (punto 53), la Corte ha precisato che è pertinente, sotto tale profilo, verificare se esista un meccanismo correttivo che consenta, se del caso, agli operatori o alle autorità nazionali competenti di prendere in considerazione i ricavi reali al fine di rettificare il risultato di tali presunzioni, qualora esse non conducano a stime ragionevoli e rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato. 47 L’ultima condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2022/1854 riguarda, in modo molto generale, la compatibilità della misura in questione con il diritto dell’Unione, concernente in particolare la normativa settoriale pertinente (come la direttiva 2019/944 e il regolamento 2019/943, che sono stati esaminati nella prima parte della mia analisi), nonché, più in generale, il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione. 48 Nondimeno, rammento che i considerando da 27 a 29 del regolamento 2022/1854 forniscono indicazioni pertinenti, chiarendo, in particolare, che i prezzi di riferimento devono essere fissati a un livello superiore alle aspettative di un investitore ragionevole, che il livello dei tetti sui ricavi deve lasciare un margine sui prezzi che gli investitori possano ragionevolmente prevedere, che essi non dovrebbero essere fissati a prezzi medi, bensì a un livello corrispondente a prezzi di picco, e che le autorità nazionali competenti possono fare riferimento al «cost[o] total[e] livellat[o] della produzione di energia (levelised cost of energy – LCOE)» della tecnologia in questione. 49 L’articolo 2, punto 9, del regolamento 2022/1854 definisce i «ricavi eccedenti» come la «differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 [euro] per MWh di energia elettrica di cui all’articolo 6, paragrafo 1[, di tale regolamento]».

Sebbene tale definizione riguardi unicamente il tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, ritengo che il requisito posto all’articolo 10 di quest’ultimo debba applicarsi anche al tetto istituito da uno Stato membro in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 50 Tale interpretazione è del resto corroborata dalle risposte delle ricorrenti nella causa principale e della Commissione ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte. 51 Si tratta degli articoli 28, 30 e 35 TFUE, dell’articolo 3 del regolamento 2019/943 nonché dell’articolo 3 della direttiva 2019/944. 52 Ricordo che, nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022, la formula per il calcolo di detto contributo prevedeva per le operazioni di esportazione un trattamento meno favorevole rispetto alle transazioni interne, in quanto non includeva alcun margine di utile, mentre quella applicabile alle transazioni interne includeva un margine del 2%.

A partire dal 16 dicembre 2022, lo stesso contributo è divenuto applicabile alle sole esportazioni di energia elettrica e non alle importazioni. 53 Infatti, per quanto riguarda le esportazioni o le vendite intracomunitarie di energia elettrica a partire dalla [OSCURATO:PERSONA], il contributo applicato agli operatori di trading era prelevato nella misura del 100% sulla differenza tra il prezzo di scambio dell’energia elettrica sul mercato nazionale del giorno prima e il prezzo di acquisto, mentre le vendite realizzate sul mercato nazionale beneficiavano di un margine di utile (potenziale) del 2%. 54 Infatti, le importazioni di energia elettrica non erano più soggette al contributo in questione, mentre quest’ultimo rimaneva applicabile alle esportazioni di energia elettrica per qualsiasi importo eccedente il 2% del prezzo di acquisto. 55 Inoltre, sebbene tale aspetto non sia oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑251/24, il contributo controverso potrebbe, come rilevato dalla Commissione, costituire altresì una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’articolo 34 TFUE, nei limiti in cui, pur applicandosi indistintamente alle operazioni interne e alle importazioni, non tiene conto dei costi propri dell’importazione. 56 V., in particolare, in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2004, [OSCURATO:PERSONA] e S. Spitz (C-309/02, EU:C:2004:799, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 25 giugno 2026 ( 1 ) Cause C ‑ 251/24 e C ‑ 392/24 [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA]ția Națională de Administrare Fiscală, [OSCURATO:PERSONA] con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 251/24) e [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]ția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 392/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) 2019/943 – Mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Libera determinazione dei prezzi – Direttiva (UE) 2019/944 – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 5 – Prezzi di fornitura basati sul mercato – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 8, paragrafo 1 – Misure nazionali di crisi – Nozione di "ricavi di mercato" – Articolo 8, paragrafo 2 – Condizioni di compatibilità di tali misure – Normativa nazionale che impone il pagamento di un contributo a carico delle imprese che esercitano un’attività di negoziazione (trading) e dei produttori di energia elettrica – Impatto sul principio della libera determinazione del prezzo – Misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione » Introduzione 1. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), s’inscrivono nell’ambito di due controversie tra le società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «PPC») (in prosieguo, considerate congiuntamente, le «ricorrenti nel procedimento principale»), da un lato, e talune amministrazioni rumene, dall’altro ( 2 ). Esse vertono, in particolare, sull’interpretazione del regolamento (UE) 2019/943 ( 3 ), della direttiva (UE) 2019/944 ( 4 ) e del regolamento (UE) 2022/1854 ( 5 ), a fronte di una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di tetto massimo dei ricavi applicabile agli operatori che svolgono attività di negoziazione (trading) sul mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nonché ai produttori di energia elettrica. 2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sull’analisi della questione se l’introduzione di un tetto di questo tipo costituisca, da un lato, un intervento sulla libera formazione dei prezzi nel mercato all’ingrosso, potenzialmente contrario ai principi sanciti dal regolamento 2019/943 e dalla direttiva 2019/944, senza però che tale intervento possa essere qualificato come «misura nazionale di crisi» ai sensi del regolamento 2022/1854, e comporti, dall’altro, un’imposizione fiscale discriminatoria delle transazioni realizzate sul mercato nazionale rispetto a quelle dirette all’esportazione. 3. I presenti rinvii pregiudiziali, che si inseriscono nel solco di una serie di cause recentemente sottoposte alla Corte ( 6 ) a seguito della crisi energetica che ha colpito i mercati europei dell’energia, offrono a quest’ultima l’opportunità di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza relativa all’interpretazione del regolamento 2022/1854, concepito come uno strumento eccezionale e temporaneo destinato a rispondere a una situazione di perturbazione senza precedenti di tali mercati. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento 2019/943 4. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2019/943, rubricato «Principi relativi alla gestione dei mercati dell’energia elettrica»: «[OSCURATO:PERSONA] membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati provvedono a che i mercati dell’energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi: a)      i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta; b)      le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta; (…) h)      si eliminano progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta o [OSCURATO:PERSONA] membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell’energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi; (…) p)      le regole sul mercato agevolano il commercio di prodotti in tutta l’Unione e le modifiche normative tengono conto degli effetti sui prodotti e sui mercati a termine e dei future, sia nel breve che nel lungo periodo; (…)». 5. L’articolo 10 del medesimo regolamento, rubricato «Limiti tecnici di offerta», ai paragrafi 1, 4 e 5 prevede quanto segue: «1.      Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo. La presente disposizione si applica, tra l’altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell’energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento, fatti salvi i limiti tecnici di prezzo applicabili negli orizzonti temporali di bilanciamento e negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma del paragrafo 2. (…) 4.      Le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a tal fine individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all’attivazione dell’energia di bilanciamento, i meccanismi di capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l’esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente. 5.      L’autorità di regolazione o l’autorità competente designata che abbia individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all’ingrosso adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l’impatto di tale politica o misura sui comportamenti d’offerta. [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 5 gennaio 2020 che specifichi le misure e le azioni che hanno adottato o che intendono adottare». Direttiva 2019/944 6. L’articolo 3 della direttiva 2019/944, rubricato «Mercato dell’energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio», ai paragrafi 1, 3 e 4 enuncia quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e assicurano altresì che i prezzi dell’energia elettrica rispecchino la domanda e l’offerta effettive. (…) 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nel mercato interno dell’energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l’ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l’uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono in relazione ai paesi terzi. 4.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l’accesso ai mercati all’ingrosso, l’accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze». 7. L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Prezzi di fornitura basati sul mercato», ai paragrafi da 1 a 4 prevede quanto segue: «1.      I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un’effettiva concorrenza tra i fornitori. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli articoli 28 e 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica. 3.      In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5. 4.      Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica: a)      perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale; b)      sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; c)      garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell’Unione; d)      sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari; e)      non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio». Regolamento 2022/1854 8. L’articolo 8 del regolamento 2022/1854, rubricato «Misure nazionali di crisi», dispone quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono: a)      mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica; b)      fissare un tetto per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 1; (…) 2.      In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1: a)      sono proporzionate e non discriminatorie; b)      non compromettono i segnali di investimento; c)      assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio; d)      non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e, in particolare, non incidono sull’ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso (…)». Diritto rumeno 9. L’articolo 15 dell’OUG n. 27/2022 ( 7 ), come modificato dalla legge n. 206/2022 ( 8 ) e dall’OUG n. 119/2022 ( 9 ), è così formulato: «(1)      A decorrere dal 1º settembre 2022, durante il periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto legge, i produttori di energia elettrica, le entità aggregate di produzione di energia elettrica, i trader, i fornitori che svolgono attività di trading e gli aggregatori che negoziano quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale sul mercato all’ingrosso corrispondono al Fondo per la transizione energetica un contributo, determinato in base alla metodologia stabilita all’allegato n. 6 e all’allegato n. 6.1. (2)      Le capacità di produzione messe in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché le imprese che forniscono servizi pubblici di riscaldamento che producono energia da cogenerazione non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del paragrafo (1). (…) (13)      Per ogni transazione di energia elettrica all’esportazione o alla cessione intracomunitaria dalla [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti di cui al paragrafo (1), il contributo al Fondo per la transizione energetica ("C") è determinato come segue: (…) C = (Pmt – Pa) Qt 100%, là dove: Qt = quantità di energia negoziata all’esportazione o fornita; Pmt = prezzo medio di scambio dell’energia sul mercato del giorno prima; Pa = prezzo di acquisto» ( 10 ). 10. Il calcolo per determinare il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dai produttori di energia elettrica è stato stabilito nell’allegato n. 6 dell’OUG n. 27/2022 (come modificato dall’allegato n. 2 dell’OUG n. 119/2022) ( 11 ), mentre il calcolo per determinare il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dagli operatori che esercitano l’attività di trading è stato stabilito nell’allegato n. 6.1 dell’OUG n. 27/2022 (come modificato dall’allegato n. 3 dell’OUG n. 119/2022) ( 12 ). Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimenti dinanzi alla Corte 11. Le ricorrenti nel procedimento principale, due imprese operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale in [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ), hanno proposto, ciascuna, un ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) diretto, in particolare, ad ottenere la condanna di varie amministrazioni rumene al risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito, a partire dal settembre 2022, a causa dell’applicazione dell’articolo 15 dell’OUG n. 27/2022, come modificato dall’OUG n. 119/2022 (in prosieguo: la «misura controversa»). 12. In sostanza, la misura controversa ha istituito un contributo al Fondo per la transizione energetica applicabile, rispettivamente, agli operatori che esercitano l’attività di trading sul mercato dell’energia elettrica o del gas naturale (in prosieguo: il «contributo applicato agli operatori di trading») nonché ai produttori di energia elettrica (in prosieguo: il «contributo applicato ai produttori di energia elettrica»). 13. Più precisamente, da un lato, il contributo applicato agli operatori di trading (causa C‑251/24) era calcolato in misura pari alla differenza tra il prezzo medio ponderato mensile di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale fornito nel corso del mese di riferimento e il prezzo medio ponderato mensile di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale forniti nel mese di riferimento, a cui si aggiunge un margine di utile del 2%, conformemente alla metodologia prevista all’allegato 6.1 della misura controversa. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di vendita di energia elettrica all’esportazione o le cessioni intracomunitarie a partire dal territorio della [OSCURATO:PERSONA], tale contributo era fissato in misura pari alla differenza tra il prezzo di scambio dell’energia sul mercato del giorno prima e il prezzo di acquisto, in forza dell’articolo 15, paragrafo 13, di tale misura. 14. D’altro lato, il contributo applicato ai produttori di energia elettrica (causa C‑392/24) era calcolato, secondo la metodologia prevista all’allegato 6 di detta misura, come il prodotto della differenza tra il prezzo di vendita mensile e 450 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 90) per MWh e la quantità mensile fornita materialmente dalla propria produzione e/o trasferita dal portafoglio di produzione a quello di fornitura. 15. Per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se la misura controversa violi talune disposizioni del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, nei limiti in cui essa costituisce un intervento nella libera formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso, senza poter rientrare nell’eccezione prevista all’articolo 8 del regolamento 2022/1854 ( 14 ). Esso si chiede, dall’altro lato, se tale misura violi gli articoli 28, 30 e 35 TFUE nonché talune disposizioni del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, nei limiti in cui essa introduce un’imposizione fiscale differenziata delle transazioni realizzate sul mercato nazionale rispetto a quelle destinate all’esportazione ( 15 ). 16. In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento ( 16 ) e di sottoporre alla Corte, nella causa C‑251/24, sei questioni pregiudiziali, delle quali sono oggetto delle presenti conclusioni mirate solo le questioni pregiudiziali quarta e quinta: «4)      Se le disposizioni dell’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e dell’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del [regolamento 2019/943], letti in combinato disposto con i considerando 22 e 23 [di tale] regolamento, dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della [direttiva 2019/944], nonché dell’articolo 8 del [regolamento 2022/1854], che disciplinano i principi relativi alla formazione dei prezzi nel mercato dell’energia all’ingrosso, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro introduca un’obbligazione tributaria supplementare come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022. Se, nell’interpretare tali disposizioni, il contributo possa essere considerato proporzionato, nel contesto in cui esso non tiene conto delle spese di funzionamento dei partecipanti al mercato che svolgono attività di trading. Se, nell’interpretare tali disposizioni, il contributo possa essere considerato non discriminatorio, nel contesto in cui esso si applica solo a una parte dei partecipanti al mercato all’ingrosso che svolgono attività di acquisto e rivendita di energia. 5)      Se le disposizioni degli articoli 28, 30 e 35 TFUE, dell’articolo 3 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 3 della direttiva 2019/944, che prevedono il divieto di introdurre ostacoli legislativi ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra [OSCURATO:PERSONA] membri, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’istituzione da parte di uno Stato membro di un’obbligazione tributaria supplementare, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022, che nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022 ha previsto una formula più onerosa per le operazioni di esportazione, che non riconosceva alcun profitto, mentre in caso di vendita nazionale era riconosciuto un profitto teorico del 2%. Se, nell’interpretare tali disposizioni, il diritto dell’Unione europea osti a [una misura che istituisca] un siffatto contributo, che, a decorrere dal 16 dicembre 2022, prevede il prelievo del contributo solo in caso di vendita di quantitativi di energia destinati all’esportazione, ma non in caso di importazione di energia». 17. Anche nella causa C‑392/24 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte sette questioni pregiudiziali, delle quali è oggetto delle presenti conclusioni mirate solo la quinta questione: «5)      Se, secondo l’interpretazione del[le disposizioni citate nell’ambito della quarta questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑251/24], il diritto dell’Unione europea osti a che uno Stato membro istituisca un’obbligazione tributaria supplementare quale il contributo sulle entrate dei produttori di energia elettrica. Se, secondo l’interpretazione di tali disposizioni, si possa ritenere che il contributo sia proporzionato qualora non tenga conto delle spese effettive di funzionamento dei produttori di energia elettrica» ( 17 ). 18. Le ricorrenti nei procedimenti principali e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte ( 18 ). Analisi 19. Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno, da un lato, sulla quarta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24 nonché sulla quinta questione pregiudiziale nella causa C‑392/24, che tratterò congiuntamente, e, dall’altro, sulla quinta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24. Sulla quarta questione nella causa C ‑ 251 /24 e sulla quinta questione nella causa C ‑ 392 /24, relative al principio della libera formazione dei prezzi 20. Con la quarta questione nella causa C‑251/24 e la quinta questione nella causa C‑392/24, essenzialmente identiche, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se talune disposizioni del diritto dell’Unione relative al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la libera determinazione dei prezzi ( 19 ), e alle misure nazionali di crisi ( 20 ), nonché i principi di proporzionalità (nelle cause C‑251/24 e C‑392/24) e di non discriminazione (nella causa C‑251/24) ostino alla misura controversa, nella parte in cui essa riguarda i ricavi derivanti dall’attività di trading (causa C‑251/24) oppure quelli derivanti dalla produzione di energia elettrica (causa C‑392/24). 21. In sostanza, tale giudice, al pari delle ricorrenti nel procedimento principale, esprime il timore che la misura controversa possa, anzitutto, costituire un intervento nella libera formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso, in violazione del regolamento 2019/943 ( 21 ), poi, essere qualificata come misura equivalente a una fissazione del prezzo di vendita che non è necessaria e che presenterebbe altresì un carattere discriminatorio nonché non proporzionato, in violazione della direttiva 2019/944 ( 22 ), e, infine, costituire una «misura nazionale non coordinata» idonea ad incidere sul funzionamento del mercato interno dell’energia ai sensi del regolamento 2022/1854. 22. A tal riguardo, in primo luogo, ricordo che la direttiva 2019/944 e il regolamento 2019/943 stabiliscono regole e principi comuni relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica nell’Unione ( 23 ). Per quanto riguarda, più in particolare, i principi che disciplinano la formazione dei prezzi sui mercati, richiamati dal giudice del rinvio, rilevo che l’articolo 5 di tale direttiva enuncia che i fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti (paragrafo 1), al contempo consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica a determinate condizioni (paragrafi da 2 a 5), mentre l’articolo 3, lettere a) e b), di detto regolamento incoraggia, in sostanza, la libera formazione dei prezzi sulla base dell’offerta e della domanda e l’articolo 10 di quest’ultimo vieta, segnatamente, qualsiasi limite, massimo o minimo, al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nonché qualsiasi politica o misura che possa concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso ( 24 ). 23. Preciso, inoltre, che le disposizioni della direttiva 2019/944 e del regolamento 2019/943 non si applicano a misure propriamente fiscali ( 25 ). In via preliminare, si pone dunque la questione se la misura controversa possa essere qualificata come «misura fiscale», come tale esclusa dall’ambito di applicazione di questi due strumenti giuridici ( 26 ). 24. Nel caso di specie, dalla motivazione della misura controversa risulta che quest’ultima persegue principalmente l’obiettivo di adottare disposizioni destinate a correggere talune disfunzioni constatate nei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica, le quali avrebbero comportato un aumento dei prezzi di transazione su detti mercati ( 27 ). Pertanto, tale misura non sembra essere stata concepita dal legislatore nazionale come una misura puramente fiscale, ma piuttosto come uno strumento di regolamentazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. 25. Certamente, non si può escludere che detta misura, come sottolineato dalla Commissione in risposta ai quesiti per risposta scritta posti dalla Corte, risponda ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte ai fini della qualificazione di un dazio o di una tassa ( 28 ). Infatti, i due contributi in questione sono previsti dalla legge, sulla base di aliquote e di condizioni definite a priori , obbligatorie e dovute da tutte le imprese interessate. Tuttavia, poiché la stessa misura persegue esplicitamente un obiettivo di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica, ritengo che essa debba essere esaminata alla luce della direttiva 2019/944 e del regolamento 2019/943, in quanto rientra nel loro ambito di applicazione. 26. A tal riguardo, da un lato, in ordine all’interpretazione della direttiva 2019/944, devo necessariamente ribadire la valutazione che ho sviluppato nelle mie conclusioni nella causa Secab ( 29 ), in cui ho rilevato che l’articolo 5 di tale direttiva ha ad oggetto gli interventi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e verte sui prezzi di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali da parte dei fornitori di energia elettrica. Di conseguenza, tale direttiva non presenta alcun collegamento con una misura come quella di cui è causa nel procedimento principale, che, analogamente alla normativa nazionale esaminata nella causa sopra menzionata, riguarda la delimitazione dei ricavi ottenuti dai produttori di energia elettrica sul mercato all’ingrosso o dagli operatori di trading ( 30 ). 27. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’interpretazione del regolamento 2019/943, constato che il contributo applicato agli operatori di trading non incide direttamente sul prezzo di acquisto né sul prezzo di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale sui mercati di trading. Tale contributo verte infatti sulla differenza tra tali prezzi e, pertanto, sul margine degli operatori, e non sul prezzo al quale l’energia elettrica e il gas naturale sono venduti ( 31 ). Allo stesso modo, il contributo applicato ai produttori di energia elettrica non incide direttamente sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, ma riguarda anch’esso il margine degli operatori, in quanto corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita mensile dell’energia elettrica e il tetto di RON 450 (circa EUR 90) per MWh. Inoltre, come afferma la Commissione, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione in merito ai criteri che hanno portato alla fissazione di questo tetto da parte del legislatore rumeno. 28. In secondo luogo, rilevo che il regolamento 2022/1854, in vigore nel periodo compreso tra il 1º dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, costituisce un intervento di emergenza destinato a far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica nel contesto della crisi energetica, che persegue in particolare l’obiettivo di apporre un tetto ai ricavi di mercato percepiti da taluni produttori di energia elettrica e di consentire la loro ridistribuzione mirata ai clienti finali ( 32 ). L’articolo 6 di tale regolamento appone quindi un tetto obbligatorio ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica a partire dalle fonti di energia elencate all’articolo 7 di quest’ultimo, fissato a un massimo di 180 euro per MWh di energia elettrica prodotta. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, in caso di crisi, misure che limitino o pongano tetti massimi ai ricavi di mercato dei produttori che generano energia elettrica a partire da tali fonti di energia, anche operando una distinzione tra le tecnologie, nonché ai ricavi percepiti da altri partecipanti al mercato, purché tali misure rispettino le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2 ( 33 ), ed all’articolo 10 del medesimo regolamento ( 34 ). 29. Nel caso di specie, ricordo, in via preliminare, che la misura controversa è stata introdotta prima dell’adozione del regolamento 2022/1854 ( 35 ) e che il suo ambito di applicazione temporale coincide solo in parte con quello di tale regolamento, vale a dire per il periodo compreso tra il 1º e il 16 dicembre 2022 ( 36 ). Pertanto, detto regolamento si applica a tale misura solo limitatamente a tale periodo, cosicché gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano le loro competenze ad adottare misure analoghe a quelle previste dal medesimo regolamento, ma il cui ambito di applicazione temporale differisca ( 37 ). 30. Quanto al contesto temporale in cui erano applicabili le disposizioni del regolamento 2022/1854 considerate dal giudice del rinvio, occorre valutare se la misura controversa possa essere qualificata, alla luce della sua natura e del suo obiettivo, come «misura nazionale di crisi» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento e, eventualmente, se essa soddisfi le condizioni cumulative previste al paragrafo 2 di tale disposizione nonché il requisito enunciato all’articolo 10 di detto regolamento. 31. A tal riguardo, in primo luogo, in ordine alla questione se la misura controversa costituisca una misura nazionale conforme all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, ritengo che tale misura di emergenza, adottata per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia, costituisca a prima vista una «misura nazionale di crisi» ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, è importante verificare se essa abbia ad oggetto l’apposizione di un tetto ai «ricavi di mercato» conformemente a detta disposizione. 32. Ricordo che, secondo l’articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/1854, la nozione di «ricavi di mercato» è definita come i «redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione» ( 38 ). Pertanto, i tetti sui ricavi istituiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza di tale regolamento non possono, in linea di principio, applicarsi a ricavi puramente teorici non corrispondenti alla realtà del mercato, bensì devono riflettere la realtà degli utili effettivamente realizzati dai produttori interessati ( 39 ). Allo stesso tempo, ai sensi del considerando 37 di detto regolamento, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare «stime ragionevoli» per il calcolo del tetto ai ricavi di mercato, senza che siano richieste ulteriori spiegazioni al riguardo. Come dichiarato dalla Corte, siffatte stime possono anche assumere la forma di presunzioni, purché queste ultime consentano di ottenere stime ragionevoli di detti ricavi, rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato ( 40 ). 33. Ciò precisato, il regolamento 2022/1854 non fornisce ulteriori indicazioni e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità quanto alla sua attuazione ( 41 ).. In ogni caso, in assenza di qualsiasi metodo vincolante previsto da tale regolamento che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a seguire quando fissano un tetto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo, devono essere rispettate le condizioni enunciate al paragrafo 2 di tale disposizione ( 42 ). 34. In secondo luogo, per quanto riguarda tali condizioni, osservo preliminarmente che, sebbene spetti al giudice del rinvio valutare se la misura controversa soddisfi tali condizioni, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali e tecnici che caratterizzano non solo la situazione degli operatori e degli impianti interessati, ma anche il mercato nazionale dell’energia elettrica ( 43 ), la Corte può nondimeno fornirgli indicazioni utili al riguardo. 35. Rilevo altresì che la valutazione di una misura nazionale alla luce delle condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 deve tener conto del fatto che le misure previste da tale regolamento costituiscono interventi puntuali per far fronte a circostanze eccezionali. A tal riguardo, la durata della misura nonché il suo carattere eccezionale costituiscono elementi pertinenti da prendere in considerazione in sede di esame della sua necessità e della sua proporzionalità al fine di valutare la portata dei suoi effetti ( 44 ). 36. Anzitutto, per quanto riguarda il requisito di proporzionalità delle misure previsto all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, osservo, da un lato, che il contributo applicato agli operatori di trading impone un prelievo del 98% della differenza tra i prezzi di vendita e di acquisto sui mercati di trading dell’energia elettrica, portato al 100% per le operazioni di esportazione o di cessione intracomunitaria a partire dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale contributo, calcolato sulla base di un prezzo fittizio, non si ricollega direttamente ai ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura di energia elettrica. Esso costituisce, inoltre, un prelievo particolarmente elevato, in quanto assorbe la quasi totalità della differenza tra i prezzi di vendita e di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale ( 45 ), lasciando solo un margine di utile del 2% per le transazioni interne e nessun margine per le esportazioni o le cessioni intracomunitarie. Il giudice del rinvio è quindi chiamato a verificare, in particolare, se detto contributo tenga conto dei costi sostenuti dalle imprese interessate (che possono eccedere il margine di utile del 2%) ( 46 ) e se, come rilevato dalla Commissione, esso possa comportare una diminuzione significativa dei volumi scambiati, nonché del numero di operatori attivi sui mercati commerciali, con un rischio di distorsioni sul mercato all’ingrosso. Dall’altro lato, il contributo applicato ai produttori di energia elettrica , pur essendo calcolato sulla base dei ricavi concretamente realizzati dalle imprese interessate, si basa su un tetto forfettario di RON 450 (circa EUR 90) per MWh, del quale non risulta dalla decisione di rinvio che il legislatore nazionale abbia precisato le modalità di fissazione. 37. Inoltre, per quanto riguarda il requisito di non discriminazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, rilevo che la misura controversa non si applica a talune categorie di produttori, vale a dire gli operatori di nuova capacità di produzione e i fornitori pubblici di servizi di riscaldamento che producono elettricità a partire dalla cogenerazione, il che, in assenza di una giustificazione oggettiva, potrebbe conferire ad essa un carattere discriminatorio. Inoltre, per quanto riguarda più in particolare il contributo applicato agli operatori di trading , la differenza di trattamento operata tra, da un lato, le transazioni interne nonché, dall’altro, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, oggetto della quinta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24, è anch’essa idonea a conferire un carattere discriminatorio a tale contributo. 38. Infine, quanto alle altre condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento 2022/1854, occorre valutare se la misura controversa comprometta i segnali di investimento, consenta la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio e non generi distorsioni nel funzionamento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, in particolare, non incidendo sull’ordine di merito né sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso ( 47 ). Nel caso di specie, è necessario constatare che la decisione di rinvio non contiene elementi sufficienti a fornire indicazioni utili a tal riguardo ( 48 ). 39. In terzo luogo, in ordine alla questione della destinazione dei ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione della misura controversa ( 49 ), constato che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 tutti i ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione del tetto ai ricavi di mercato devono essere utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l’impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell’energia elettrica. 40. Nel caso di specie, e fatta salva la valutazione dei fatti che compete al giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sembra destinare i ricavi derivanti dalla misura controversa a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica ( 50 ). Infatti, conformemente all’articolo 15, paragrafi da 6 a 8, dell’OUG n. 27/2022, come modificato dall’OUG n. 119/2022, gli importi percepiti a titolo di questa misura sono destinati a finanziare il meccanismo del tetto ai prezzi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale istituito dal medesimo atto a favore dei consumatori finali. 41. Alla luce di tutto quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione nella causa C‑251/24 e alla quinta questione nella causa C‑392/24 dichiarando che l’articolo 3, lettere a), b), h) e p), nonché l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento 2019/943, letti alla luce dei considerando 22 e 23 di quest’ultimo, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2019/944 e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854, nonché i principi di proporzionalità e di non discriminazione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che istituisce, da un lato, un contributo applicato agli operatori di trading e, dall’altro, un contributo applicato ai produttori di energia elettrica, in assenza di elementi che dimostrino che tali contributi incidono sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, purché tali contributi rispettino le condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Sulla quinta questione nella causa C ‑ 251 /24, relativa agli ostacoli agli scambi transfrontalieri 42. Con la sua quinta questione nella causa C‑251/24 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell’Unione che vietano gli ostacoli legislativi connessi agli scambi transfrontalieri di energia elettrica fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 51 ) ostino a una normativa nazionale che istituisce un contributo applicato agli operatori di trading. Più in particolare, il giudice chiede se tale contributo possa essere qualificato come «misura che comporta restrizioni dirette o di effetto equivalente al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri», in quanto incide maggiormente sulle esportazioni di energia elettrica rispetto che sulle vendite interne ( 52 ). 43. Da un lato, per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell’Unione invocate dal giudice del rinvio, rilevo che l’articolo 28, paragrafo 1, e gli articoli 30 e 35 TFUE sanciscono, come principio fondamentale del diritto dell’Unione, il divieto di qualsiasi misura che abbia l’effetto di limitare l’esportazione di merci tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, mentre l’articolo 3 del regolamento 2019/943 nonché l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 58 della direttiva 2019/944 mirano, essenzialmente, a eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica. 44. Dall’altro lato, per quanto riguarda la normativa nazionale pertinente, ricordo che, per il periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022, il contributo applicato agli operatori di trading prevedeva un’imposizione diversa a seconda che le transazioni fossero realizzate sul mercato interno oppure destinate all’esportazione ( 53 ) e, a partire dal 16 dicembre 2022, tale contributo era dovuto solo per le esportazioni di energia elettrica e non per le importazioni ( 54 ). 45. È dunque innegabile che il contributo applicato agli operatori di trading instaura un trattamento differenziato fra le transazioni effettuate sul mercato interno e quelle destinate all’esportazione. Pertanto, poiché il mercato rumeno dell’energia elettrica è integrato nel mercato dell’Europa continentale, ritengo che l’applicazione differenziata di tale contributo alle operazioni di esportazione e di importazione possa incidere sugli scambi transfrontalieri e, quindi, costituire un ostacolo a tali scambi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 e dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2019/943. Peraltro, dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come esposta nella decisione di rinvio, non risulta alcuna giustificazione per tale differenza di trattamento. 46. Ancora, per gli stessi motivi, detto contributo può costituire anche una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’articolo 35 TFUE ( 55 ). Tuttavia, tenuto conto del fatto che lo stesso contributo rientra nelle disposizioni di armonizzazione relative agli ostacoli agli scambi, previste dalla direttiva 2019/944 e dal regolamento 2019/943, ritengo che non sia necessario esaminarne la compatibilità con il diritto primario dell’Unione ( 56 ). Inoltre, poiché tale contributo non può, a mio avviso, essere qualificato come dazio doganale o come tassa all’esportazione, si deve concludere che gli articoli 28 e 30 TFUE non sono pertinenti nel caso di specie. 47. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione nella causa C‑251/24 dichiarando che l’articolo 35 TFUE, l’articolo 3 del regolamento 2019/943 e l’articolo 3 della direttiva 2019/944 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che assoggetta le transazioni all’esportazione a una formula più onerosa di quella applicabile alle transazioni interne e alle importazioni, senza peraltro che tale differenza sia giustificata da uno dei motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o da un motivo imperativo di interesse generale, o sia proporzionata all’obiettivo perseguito. Conclusione 48. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali quarta e quinta nella causa C‑251/24 ed alla questione pregiudiziale quinta nella causa C‑392/24 sollevate dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1)      L’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, letti alla luce dei considerando 22 e 23 di quest’ultimo, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, e l’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, nonché i principi di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che istituisce, da un lato, un contributo applicato agli operatori di trading sul mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nella misura del 100% della differenza tra il prezzo medio ponderato mensile di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale forniti nel corso del mese di riferimento e il prezzo medio ponderato mensile di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale forniti nel corso del mese di riferimento, a cui si aggiunge un margine di utile pari al 2% nonché del 100% della differenza tra il prezzo di scambio dell’energia sul mercato del giorno prima e il prezzo d’acquisto per le operazioni di compravendita dell’energia elettrica all’esportazione o di cessione intracomunitaria a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, un contributo applicato ai produttori di energia elettrica in misura pari prodotto della differenza tra il prezzo di vendita mensile e 450 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 90) per MWh e la quantità mensile fornita materialmente dalla propria produzione e/o trasferita dal portafoglio di produzione a quello di fornitura, in assenza di elementi che dimostrino che tali contributi incidono sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, purché tali contributi rispettino le condizioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854. 2)      L’articolo 35 TFUE, l’articolo 3 del regolamento 2019/943 e all’articolo 3 del regolamento 2019/944; devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale che assoggetta le transazioni all’esportazione a una formula più onerosa di quella applicabile alle transazioni interne e alle importazioni, senza peraltro che tale differenza sia giustificata da uno dei motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o da un motivo imperativo di interesse generale, o sia proporzionata all’obiettivo perseguito. 1 Lingua originale: il francese. 2 Più in particolare, le amministrazioni rumene convenute nel procedimento principale sono, nella causa C‑251/24, il governo rumeno e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, [OSCURATO:PERSONA]), e, nella causa C‑392/24, il governo rumeno, il [OSCURATO:PERSONA] Finanțelor (Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), l’Agenzia nazionale dell’amministrazione finanziaria e la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili (Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che interviene nei due procedimenti principali. 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125). 5 Regolamento del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1). 6 V., al riguardo, sentenze del 18 dicembre 2025, Electrabel e a. (C‑633/23; in prosieguo: la «sentenza Electrabel e a.», EU:C:2025:991), nonché del 22 gennaio 2026, Secab (C‑423/23; in prosieguo: la «sentenza Secab», EU:C:2026:32), cause nelle quali ho redatto le conclusioni. V. anche le cause pendenti 2Valorise Ham e a. (C‑467/24), in cui presenterò le mie conclusioni il 16 luglio 2026, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑358/24), [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑533/24) e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑153/25), per le quali le mie conclusioni saranno lette il 22 ottobre 2026. V., infine, per completezza, le cause ENV [OSCURATO:PERSONA] (C‑187/25), VETS Svoge (C‑327/25), ARERA (C‑878/25), ARERA-II (C‑879/25), ARERA-III (C‑880/25) e GSE (C‑881/25), che, alla data delle presenti conclusioni, sono ancora nella fase scritta del procedimento. 7 Ordonanța de urgență a guvernului nr. 27 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022–31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) del 18 marzo 2022 ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , n. 274 del 22 marzo 2022) (in prosieguo: l’«OUG n. 27/2022»). 8 Legea nr. 206/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (legge n. 206/2022 recante approvazione del decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) dell’8 luglio 2022 ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] I, n. 692 dell’11 luglio 2022). 9 Ordonanța de urgență nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (decreto legge del governo n. 119/2022 recante modifica e integrazione del decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , n. 864 del 1º settembre 2022) (in prosieguo: l’«OUG n. 119/2022»). L’OUG n. 119/2022 è stata approvata dalla Legea n o 357/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (legge n. 357/2022 recante approvazione del decreto legge del governo n. 119/2022 recante modifica e integrazione del decreto legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1º aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore dell’energia) ( [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , n. 1198 del 13 dicembre 2022) (in prosieguo: la «legge n. 357/2022»). 10 Ad ogni buon conto, occorre rilevare che tale paragrafo 13 è stato abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2022, dall’articolo I, punto 22, della legge n. 357/2022. 11 Secondo tale allegato, il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dai produttori di energia elettrica era calcolato come il prodotto della (eventuale) differenza tra il prezzo di vendita mensile e 450 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 90) per MWh e la quantità mensile fornita materialmente dalla propria produzione e/o trasferita dal portafoglio di produzione a quello di fornitura. 12 Secondo tale allegato, il contributo al Fondo per la transizione energetica dovuto dagli operatori esercenti l’attività di trading era calcolato in funzione della differenza tra, da un lato, il prezzo medio ponderato mensile di vendita dell’energia elettrica o del gas naturale fornito nel corso del mese di riferimento e, dall’altro, il prezzo medio ponderato mensile di acquisto dell’energia elettrica o del gas naturale fornito nel mese di riferimento, a cui si aggiunge un margine di utile del 2%. 13 Più in particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] esercita attività di trader e di fornitore di energia presso i consumatori finali, mentre la PPC opera come produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo alla produzione nazionale di energia elettrica nella misura del 2%. 14 Si tratta, rispettivamente, della quarta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24 e della quinta questione pregiudiziale nella causa C‑392/24. 15 Si tratta della quinta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24. 16 Il giudice del rinvio ha altresì adito la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) affinché si pronunci sulla costituzionalità delle medesime disposizioni pertinenti della normativa nazionale. 17 La quinta questione pregiudiziale nella causa C‑392/24 è sostanzialmente identica alla quarta questione pregiudiziale nella causa C‑251/24. Ricordo, a titolo informativo, che le altre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito di tali cause riguardano, in sostanza, l’applicazione di altre disposizioni del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, degli articoli 49 e 56, dell’articolo 63, paragrafo 1, degli articoli 101 e 102, dell’articolo 107, paragrafo 1, dell’articolo 108 e dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, nonché di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), nonché della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). 18 Tali parti hanno altresì risposto ai quesiti per risposta scritta rivolti dalla Corte ai sensi dell’articolo 61 del suo regolamento di procedura. 19 Si tratta, in particolare, dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2019/944, nonché dell’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e dell’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento 2019/943, letti alla luce dei considerando 22 e 23 di quest’ultimo. 20 Si tratta dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854. 21 I contributi applicati agli operatori di trading e ai produttori di energia elettrica violerebbero i requisiti di un sistema flessibile di regolamentazione dei prezzi sulla base della domanda e dell’offerta, quale previsto all’articolo 3 del regolamento 2019/943, nonché l’obbligo di eliminare i tetti massimi amministrativi applicati ai prezzi sul mercato all’ingrosso stabiliti dall’articolo 10 di tale regolamento. 22 La misura controversa, imponendo tetti di prezzo sul mercato all’ingrosso, stabilirebbe indirettamente tetti di prezzo per i consumatori non domestici. Il contributo applicato agli operatori di trading imporrebbe, in modo discriminatorio, costi supplementari a carico di questi ultimi, e non a tutti i partecipanti al mercato che acquistano e rivendono energia elettrica sul mercato all’ingrosso, mentre il contributo applicato ai produttori di energia elettrica imporrebbe, in modo discriminatorio, costi supplementari a carico di questi ultimi ad esclusione di altri produttori (i produttori di energia elettrica e di calore mediante cogenerazione e quelli la cui capacità di produzione sia stata messa in funzione successivamente al 1º aprile 2022). Inoltre, tali contributi violerebbero anche i requisiti di proporzionalità delle misure di intervento sui prezzi stabiliti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2019/944, in quanto sarebbero stati introdotti senza una previa valutazione d’impatto, in particolare per quanto riguarda, rispettivamente, il margine del 2% o la soglia di RON 450 (circa EUR 90) per MWh e senza tener conto dei costi reali di funzionamento delle società interessate. Peraltro, i produttori di energia elettrica rimarrebbero soggetti all’obbligo di pagare l’imposta sulle società, in aggiunta al contributo loro imposto, e resterebbero anche soggetti a un obbligo di servizio pubblico, mentre, secondo il considerando 22 di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero ricorrere ad altri strumenti politici al fine di garantire l’accessibilità dell’approvvigionamento di energia elettrica per i cittadini. 23 V., in particolare, articoli 1 e 3 della direttiva 2019/944 nonché articolo 1 del regolamento 2019/943. 24 Il considerando 22 del regolamento 2019/943 precisa, segnatamente, che la determinazione del prezzo dell’energia elettrica secondo la domanda e l’offerta dovrebbe essere inscritta nei principi di base del mercato. 25 Ad esempio, la Corte ha dichiarato che tali disposizioni non si applicano ad una normativa nazionale che istituisce un’imposta speciale applicabile ai produttori di energia elettrica, che persegue parimenti un obiettivo di incremento delle entrate a favore del bilancio dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne, C‑376/18, EU:C:2019:1068, punti da 37 a 43 e giurisprudenza citata). Analogamente, essa ha ritenuto che un’imposta sui redditi dei produttori di energia elettrica, calcolata sulla base della differenza tra il prezzo di vendita medio mensile dell’energia elettrica e il prezzo di RON 450 (circa EUR 90) per MWh, che persegue almeno in parte un obiettivo di bilancio e non mira a regolamentare la fornitura di energia elettrica né a garantire la protezione dei consumatori o la tutela della libera concorrenza, non può costituire una misura equivalente a una «misura di fissazione del prezzo di vendita» dell’energia elettrica o a una limitazione alla libertà dei produttori di energia elettrica di fissare i loro prezzi di vendita (v. sentenza del 16 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑391/23, EU:C:2025:799, punti 52 e 53). 26 Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di un’imposta, di una tassa, di un dazio o di un prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v., in particolare, sentenza del 3 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/19, EU:C:2021:163, punto 45 e giurisprudenza citata). 27 Da tale esposizione dei motivi risulta altresì che, secondo lo stesso legislatore nazionale, le misure introdotte da tale atto potevano essere contrarie, segnatamente, a talune disposizioni della direttiva 2019/944 e del regolamento 2019/943. 28 V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 143). 29 C‑423/23, EU:C:2025:63, (punto 36), valutazione che la Corte ha di seguito confermato nella sentenza Secab (punto 52). 30 Inoltre, sebbene non possa escludersi che, come nel caso che ha dato origine alla sentenza Secab, la misura controversa possa produrre un effetto indiretto sui prezzi di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali (v. altresì, in tal senso, le mie conclusioni nella causa Secab, C‑423/23, EU:C:2025:63, paragrafo 37), le informazioni fornite nella decisione di rinvio al riguardo non consentono di ritenere che la normativa nazionale in argomento debba essere assimilata a un intervento dello Stato nella fissazione del prezzo di fornitura dell’energia elettrica ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2019/944. 31 È vero che, come sottolinea la Commissione, detto contributo può produrre un effetto indiretto sulla formazione dei prezzi all’ingrosso in tali mercati, poiché l’impossibilità di ottenere un margine sufficiente per realizzare utili – o addirittura per coprire semplicemente i costi – può avere un effetto dissuasivo sull’attività degli operatori e comportare una diminuzione dei volumi di energia elettrica o di gas naturale negoziati. Tuttavia, la decisione di rinvio non fornisce elementi che consentano di dimostrare l’esistenza di una siffatta incidenza. 32 Contrariamente alla direttiva 2019/944 e al regolamento 2019/943, adottati sul fondamento dell’articolo 194 TFUE relativo alla politica energetica dell’Unione, volto a stabilire un quadro generale che disciplini il funzionamento globale del mercato dell’energia elettrica, il regolamento 2022/1854, adottato sul fondamento dell’articolo 122 TFUE, persegue l’obiettivo non già di istituire misure permanenti sul mercato, bensì di prevedere misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo, destinate a rispondere a una situazione congiunturale particolare sui mercati dell’energia. 33 L’articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) ad e), del regolamento 2022/1854 richiede, in sostanza, che tali misure siano proporzionate e non discriminatorie, che non compromettano i segnali di investimento, che coprano gli investimenti ed i costi di esercizio, che non generino distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e che siano compatibili con il diritto dell’Unione. 34 L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 prevede, in sostanza, che i ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione di tale misura siano utilizzati per finanziare, in modo mirato, misure di sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l’impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell’energia elettrica. 35 La misura controversa è stata introdotta con l’OUG n. 119/2022, a decorrere dal 1º settembre 2022. 36 Tengo a precisare che, sebbene il regolamento 2022/1854 sia entrato in vigore l’8 ottobre 2022, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 1, gli articoli 6, 7 e 8 di quest’ultimo si applicano solo per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, come previsto dal suo articolo 22, paragrafo 2, lettera c). 37 Sebbene l’articolo 8 del regolamento 2022/1854 consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di introdurre ma anche di «mantenere» misure nazionali di crisi, adottate prima di quest’ultimo, nessuna delle sue disposizioni disciplina la validità di tali misure per il periodo anteriore al 1º dicembre 2022. Pertanto, relativamente a tale periodo, la misura controversa rientra nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come precisato dalla Corte, le disposizioni di tale regolamento non possono, in quanto tali, contrapporsi a una normativa nazionale per un periodo nel corso del quale esso non era applicabile (v. sentenza Secab, punto 38, e, nello stesso senso, sentenza Electrabel e a., punto 58). 38 Il corsivo è mio. Il considerando 30 del regolamento 2022/1854 precisa, inoltre, che il tetto ai ricavi di mercato dovrebbe applicarsi esclusivamente ai ricavi di mercato realizzati. 39 V., al riguardo, conclusioni da me presentate nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, punto 38). 40 V. sentenza Electrabel e a. (punto 48). 41 Ad esempio, come ho sottolineato nelle mie conclusioni nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, paragrafo 43), gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter scegliere le modalità a loro avviso necessarie dal punto di vista tecnico e amministrativo nonché adatte alle caratteristiche specifiche del loro rispettivo mercato nazionale al fine di dare attuazione nel modo più efficace e più adeguato alle misure eccezionali che presentano un carattere di emergenza. 42 V., in tal senso, sentenza Secab (punto 60). 43 V., in tal senso, sentenza Electrabel e a. (punti 52 e 53). 44 V. anche le mie conclusioni nella causa Secab (C‑423/23, EU:C:2025:63, paragrafi da 49 a 51). Occorre altresì ricordare che tali misure di apposizione di un tetto perseguono, conformemente al regolamento 2022/1854, l’obiettivo di protezione dei clienti finali di energia elettrica (V. anche, in tal senso, sentenza Electrabel e a., point 51). 45 Tenuto conto, da un lato, della differenza tra i prezzi (di vendita e di acquisto) medi ponderati mensili nel mese di riferimento e, dall’altro, relativamente alle vendite di elettricità all’esportazione e alle cessioni intracomunitarie a partire dalla [OSCURATO:PERSONA], della differenza tra i prezzi di scambio dell’energia (di vendita e di acquisto) sul mercato del giorno prima. 46 Ad esempio, nella sentenza Electrabel e a. (punto 53), la Corte ha precisato che è pertinente, sotto tale profilo, verificare se esista un meccanismo correttivo che consenta, se del caso, agli operatori o alle autorità nazionali competenti di prendere in considerazione i ricavi reali al fine di rettificare il risultato di tali presunzioni, qualora esse non conducano a stime ragionevoli e rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato. 47 L’ultima condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2022/1854 riguarda, in modo molto generale, la compatibilità della misura in questione con il diritto dell’Unione, concernente in particolare la normativa settoriale pertinente (come la direttiva 2019/944 e il regolamento 2019/943, che sono stati esaminati nella prima parte della mia analisi), nonché, più in generale, il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione. 48 Nondimeno, rammento che i considerando da 27 a 29 del regolamento 2022/1854 forniscono indicazioni pertinenti, chiarendo, in particolare, che i prezzi di riferimento devono essere fissati a un livello superiore alle aspettative di un investitore ragionevole, che il livello dei tetti sui ricavi deve lasciare un margine sui prezzi che gli investitori possano ragionevolmente prevedere, che essi non dovrebbero essere fissati a prezzi medi, bensì a un livello corrispondente a prezzi di picco, e che le autorità nazionali competenti possono fare riferimento al «cost[o] total[e] livellat[o] della produzione di energia (levelised cost of energy – LCOE)» della tecnologia in questione. 49 L’articolo 2, punto 9, del regolamento 2022/1854 definisce i «ricavi eccedenti» come la «differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 [euro] per MWh di energia elettrica di cui all’articolo 6, paragrafo 1[, di tale regolamento]». Sebbene tale definizione riguardi unicamente il tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, ritengo che il requisito posto all’articolo 10 di quest’ultimo debba applicarsi anche al tetto istituito da uno Stato membro in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 50 Tale interpretazione è del resto corroborata dalle risposte delle ricorrenti nella causa principale e della Commissione ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte. 51 Si tratta degli articoli 28, 30 e 35 TFUE, dell’articolo 3 del regolamento 2019/943 nonché dell’articolo 3 della direttiva 2019/944. 52 Ricordo che, nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022, la formula per il calcolo di detto contributo prevedeva per le operazioni di esportazione un trattamento meno favorevole rispetto alle transazioni interne, in quanto non includeva alcun margine di utile, mentre quella applicabile alle transazioni interne includeva un margine del 2%. A partire dal 16 dicembre 2022, lo stesso contributo è divenuto applicabile alle sole esportazioni di energia elettrica e non alle importazioni. 53 Infatti, per quanto riguarda le esportazioni o le vendite intracomunitarie di energia elettrica a partire dalla [OSCURATO:PERSONA], il contributo applicato agli operatori di trading era prelevato nella misura del 100% sulla differenza tra il prezzo di scambio dell’energia elettrica sul mercato nazionale del giorno prima e il prezzo di acquisto, mentre le vendite realizzate sul mercato nazionale beneficiavano di un margine di utile (potenziale) del 2%. 54 Infatti, le importazioni di energia elettrica non erano più soggette al contributo in questione, mentre quest’ultimo rimaneva applicabile alle esportazioni di energia elettrica per qualsiasi importo eccedente il 2% del prezzo di acquisto. 55 Inoltre, sebbene tale aspetto non sia oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑251/24, il contributo controverso potrebbe, come rilevato dalla Commissione, costituire altresì una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’articolo 34 TFUE, nei limiti in cui, pur applicandosi indistintamente alle operazioni interne e alle importazioni, non tiene conto dei costi propri dell’importazione. 56 V., in particolare, in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2004, [OSCURATO:PERSONA] e S. Spitz (C-309/02, EU:C:2004:799, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris