CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28197/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 commesso 1'8 luglio 2022, ha revocato la confisca del telefono cellulare in sequestro e ne ha disposto la restituzione, confermando le restanti statuizioni. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile per difetto di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). La Corte ha chiarito le ragioni per .cui era stata provata la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con un pertinente richiamo al quantitativo di sostanza rinvenuta (oltre 60 grammi lordi suddivisi in singoli involucri) e al contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento. A tale percorso il ricorrente contrappone una censura solo avversativa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M