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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07826/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 516,00 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.

Fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] in data 25 giugno 2019.

Rilevato che l'originario atto di appello, depositato in data 8 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca e anche allo stato non iscritto all'albo cassazionisti, successivamente riqualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile perché proposto da difensore non legittimato, poiché non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, così come richiesto dall'art.613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683).

Ritenuto che l'inammissibilità va rilevata anche in caso di conversione dell'atto di appello disposta dal giudice di merito, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 40195 del 07/11/2025, Carbognani, non mass.).

Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 516,00 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. Fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] in data 25 giugno 2019. Rilevato che l'originario atto di appello, depositato in data 8 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca e anche allo stato non iscritto all'albo cassazionisti, successivamente riqualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile perché proposto da difensore non legittimato, poiché non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, così come richiesto dall'art.613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683). Ritenuto che l'inammissibilità va rilevata anche in caso di conversione dell'atto di appello disposta dal giudice di merito, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 40195 del 07/11/2025, Carbognani, non mass.). Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
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