CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] LUCANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2020 il Tribunale di Vallo della Lucania confermava la decisione con la quale il Giudice di pace di Vallo della Lucania aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato previsto dall'art. 636 cod. pen. e li aveva condannati alla pena di 774 euro di multa ciascuno; in parziale riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale disponeva che il danno in favore della parte civile fosse liquidato in separata sede. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano fatto abusivamente pascolare animali in mandria sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], danneggiandolo. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Motivazione contraddittoria e apparente. Il Tribunale ha ipotizzato un concorso nel reato tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Gianluigi sulla base del solo fatto che quest'ultimo intervenne sul fondo della Scelsi per allontanare gli animali di proprietà del padre, non essendo stato affatto provato chi avesse quel giorno la loro custodia e tantomeno che il padre avesse detto al figlio di portare al pascolo gli ovini e i caprini sul fondo altrui. 2.2. Erronea applicazione della legge penale, in quanto l'art. 636 cod. pen. richiede che gli animali siano introdotti o abbandonati sul fondo altrui, circostanza non verificatasi nella fattispecie, considerato che, come ogni giorno, gli animali erano stati portati al pascolo nel fondo dei Palmieri e verosimilmente non erano stati custoditi con diligenza. In data 30 dicembre 2021 la difesa ha inviato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo nelle argomentazioni svolte nel ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dal giudice di secondo grado con adeguata motivazione, priva di contraddittorietà. 2. Va premesso che la doglianza in rito alla quale ha fatto riferimento il difensore nel corso della discussione orale e nella memoria di replica non è stata proposta nel ricorso di cui qui si tratta; verosimilmente essa si riferisce ad altro processo nei confronti dei medesimi imputati. Il difensore, infatti, ha lamentato l'erronea motivazione del Tribunale sul motivo di gravame proposto, che però non è presente nell'atto di appello, non avendo poi il giudice di secondo grado svolto alcuna argomentazione sul punto. Inoltre, esaminando gli atti, risulta che le date sono diverse da quelle indicate nella memoria: con il decreto di citazione a giudizio in data 8 maggio 2014, regolarmente notificato agli imputati il 9 giugno 2015, fu fissata l'udienza per il 14 gennaio 2015, effettivamente celebratasi avanti il Giudice di pace di Vallo della Lucania. 3. In ordine ai motivi effettivamente proposti nel ricorso, osserva il Collegio che la difesa, nella sostanza, lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). Essendo incontestato il dato oggettivo costituito dalla presenza degli ovini sul fondo confinante della persona offesa, la versione alternativa prospettata nei ricorsi circa il fatto che "gli animali erano stati lasciati al pascolo sul fondo Palmieri e verosimilmente non custoditi diligentemente" è priva di ogni riscontro e soprattutto è stata espressa, in termini generici e dubitativi, solo dalla difesa e non dagli imputati nel corso del processo. Già il primo giudice, invero, aveva escluso, alla luce delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, che si fosse trattato "di un passaggio occasionale degli animali nel fondo della querelante". Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha affermato che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645; Sez. 2, n. 20287 del 14/04/2004, Monni, Rv. 229027). Con una "doppia conforme", inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fosse alcun elemento, neanche prospettato da [OSCURATO:PERSONA], per ipotizzare che questi, proprietario del bestiame, ne avesse perso la custodia e il controllo; nel contempo gli stessi giudici hanno ritenuto che il giorno del fatto contestato gli animali fossero stati affidati anche al figlio Gianluigi, giunto sul fondo poco dopo l'intervento degli agenti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto capace di radunare e condurre agevolmente gli animali fuori dal fondo della vicina. La motivazione, pertanto, non è né apparente né contraddittoria neppure in ordine alla individuazione di entrambi gli imputati quali responsabili dell'abbandono degli animali senza custodia e della loro successiva introduzione, come successo in altre occasioni, nel fondo di [OSCURATO:PERSONA]. Impropriamente la difesa ha evocato il vizio di travisamento della prova, che tuttavia non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova stessa, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]