Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 1948

Cassazione n. 17950/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 4 luglio 2008 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo F) (art. 59, comma 5, d.

Ivo. 152/1999) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando le relative statuizioni civili; condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni liquidati in favore della parte civile WWF per i fatti di cui ai capi A) (art. 181 d.

Ivo n. 42/2004) e B) (art. 635, comma secondo, cod. pen. in relazione all' art.625 n. 7 cod. pen.); revocava le statuizioni civili nei confronti dei responsabili civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; confermava la impugnata sentenza in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo E) ed alla assoluzione perché il fatto non costituisce reato in ordine alle condotte di cui ai capi C) e D) riguardanti tre ipotesi ex art. 59, comma 5, d.

Ivo. 152/1999.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alle statuizioni relative ai fatti di cui ai capi A) e B).

Osserva che i giudici di appello, nel pervenire alle loro conclusioni, non avevano adeguatamente confutato il ragionamento dei primi giudici posto a fondamento della pronunzia assolutoria, omettendo di soddisfare quell' onere motivazionale rafforzato imposto dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 181 d.

Ivo n. 42/2004 nonchè vizio di motivazione anche per travisamento delle risultanze istruttorie in relazione ai fatti di cui al capo A).

Osserva che la Corte di merito, nel pervenire alla conclusione secondo cui i lavori .di potenziamento dell'impianto di depurazione erano iniziati nel 2004 e che, quindi, l'attivazione del Bypass non era giustificata per il periodo precedente aveva basato il proprio convincimento su dati erronei, non considerando che dalle prove testimoniali e documentali era emerso che i lavori erano iniziati a partire dalla fine del 2002.

Sotto altro profilo rileva che la motivazione erano erronea in quanto aveva trascurato .di considerare che la norma in questione sanziona l'esecuzione di lavori su beni ambientali in assenza di autorizzazioni amministrative ovvero in difformità delle stesse, laddove nel corso dell'istruttoria era emerso che il Consorzio di deputazione non aveva eseguito alcuna opera in assenza o violazione di autorizzazioni amministrative.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 181 d.

Ivo 42/2004 nonchè vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui al capo B).

Assume che la sentenza nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del ricorrente in relazione ai fatti di cui al capo B) era meramente apodittica e mal si conciliava con la impossibilità di riscontrare nell' agire del Russo una volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui atteso che lo stesso, sin dal 2001, si era attivato perché venissero effettuati i lavori di potenziamento dell'impianto.

Rileva, ancora, che la Corte di appello aveva omesso di considerare che dall' istruttoria dibattimentale era emerso che i fenomeni di colorazione delle acque e di moria dei pesci erano dipendenti da diversi fattori esterni, non riconducibili al ricorrente.2.2.

Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla quantificazione del danno nella misura di euro 20.000,00.

Assume che, nel caso in esame, non risultava in alcun modo comprovato il danno ambientale nella misura liquidata dai giudici di merito.

3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale dell'Associazione italiana per il [OSCURATO:PERSONA] for Nature (WWF Italia) [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale indicato in epigrafe, dopo il deposito di conclusioni scritte ha depositato atto contenente la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, sig. [OSCURATO:PERSONA],

4. In data 01/02/2023 è pervenuta da parte dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia e procuratore speciale rinuncia al ricorso.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale, a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore del ricorrente munito di procura speciale con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 4 luglio 2008 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo F) (art. 59, comma 5, d. Ivo. 152/1999) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando le relative statuizioni civili; condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni liquidati in favore della parte civile WWF per i fatti di cui ai capi A) (art. 181 d. Ivo n. 42/2004) e B) (art. 635, comma secondo, cod. pen. in relazione all' art.625 n. 7 cod. pen.); revocava le statuizioni civili nei confronti dei responsabili civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; confermava la impugnata sentenza in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo E) ed alla assoluzione perché il fatto non costituisce reato in ordine alle condotte di cui ai capi C) e D) riguardanti tre ipotesi ex art. 59, comma 5, d. Ivo. 152/1999. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alle statuizioni relative ai fatti di cui ai capi A) e B). Osserva che i giudici di appello, nel pervenire alle loro conclusioni, non avevano adeguatamente confutato il ragionamento dei primi giudici posto a fondamento della pronunzia assolutoria, omettendo di soddisfare quell' onere motivazionale rafforzato imposto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 181 d. Ivo n. 42/2004 nonchè vizio di motivazione anche per travisamento delle risultanze istruttorie in relazione ai fatti di cui al capo A). Osserva che la Corte di merito, nel pervenire alla conclusione secondo cui i lavori .di potenziamento dell'impianto di depurazione erano iniziati nel 2004 e che, quindi, l'attivazione del Bypass non era giustificata per il periodo precedente aveva basato il proprio convincimento su dati erronei, non considerando che dalle prove testimoniali e documentali era emerso che i lavori erano iniziati a partire dalla fine del 2002. Sotto altro profilo rileva che la motivazione erano erronea in quanto aveva trascurato .di considerare che la norma in questione sanziona l'esecuzione di lavori su beni ambientali in assenza di autorizzazioni amministrative ovvero in difformità delle stesse, laddove nel corso dell'istruttoria era emerso che il Consorzio di deputazione non aveva eseguito alcuna opera in assenza o violazione di autorizzazioni amministrative. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 181 d. Ivo 42/2004 nonchè vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui al capo B). Assume che la sentenza nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del ricorrente in relazione ai fatti di cui al capo B) era meramente apodittica e mal si conciliava con la impossibilità di riscontrare nell' agire del Russo una volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui atteso che lo stesso, sin dal 2001, si era attivato perché venissero effettuati i lavori di potenziamento dell'impianto. Rileva, ancora, che la Corte di appello aveva omesso di considerare che dall' istruttoria dibattimentale era emerso che i fenomeni di colorazione delle acque e di moria dei pesci erano dipendenti da diversi fattori esterni, non riconducibili al ricorrente.2.2. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla quantificazione del danno nella misura di euro 20.000,00. Assume che, nel caso in esame, non risultava in alcun modo comprovato il danno ambientale nella misura liquidata dai giudici di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale dell'Associazione italiana per il [OSCURATO:PERSONA] for Nature (WWF Italia) [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale indicato in epigrafe, dopo il deposito di conclusioni scritte ha depositato atto contenente la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, sig. [OSCURATO:PERSONA], 4. In data 01/02/2023 è pervenuta da parte dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia e procuratore speciale rinuncia al ricorso. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale, a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore del ricorrente munito di procura speciale con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbr
Sentenza Cassazione n. 17950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris