CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 46906/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali al medesimo ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. i. - Quanto alla provocazione, la Corte di merito aveva non illogicamente considerato che non la si poteva dedurre da un fatto che aveva riguardato una diversa persona e che era accaduto a notevole distanza di tempo. Non manifestamente illogica è l'ulteriore considerazione della Corte, in tema dì trattamento sanzionatorio, secondo cui i precedenti penali del ricorrente giustificavano la recidiva contestata e non consentivano attenuazioni della pena. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P (.56 [OSCURATO:PERSONA],LLF-77V\