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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 40072/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di un tronchese (art. 707 cod.pen.), ed ha nel resto confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Amicis, responsabile del reato previsto dagli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 2, cod.pen, riferito al tentativo di furto dei beni posti all'interno di cantine, di cui avevano forzato i lucchetti di chiusura, e lo aveva condannato alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 250 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

La Corte d'appello, dichiarata la prescrizione del reato contestato sub b), ha rideterminato la pena in mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 226 di multa, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

2. A motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in sintesi, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva, ritualmente richiesta dalla difesa e solo apparentemente motivata, essendo insufficiente a motivare il diniego la sola presenza di un precedente per evasione,

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso riproduce un motivo di appello che la Corte territoriale ha esaminato e rigettato sulla base della considerazione che la personalità del reo non consentiva di formulare alcuna prognosi positiva circa il futuro adempimento delle prescrizioni imposte dalla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e ciò non soltanto per i gravi precedenti contro il patrimonio risultanti dal casellario giudiziale, letti considerando anche l'attuale condotta illecita, ma anche il fatto che l'imputato si era reso responsabile del reato di evasione, con ciò dimostrando una palese inaffidabilità rispetto alla necessaria ottemperanza agli obblighi lavorativi e comportamentali che occorrerebbe prefigurare per accogliere la richiesta.

La motivazione non è inficiata dai vizi logici che le si addebitano, peraltro genericamente; inoltre, la decisione è conforme all'insegnamento secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024,Rv. 286031 - 01, Tornese).3.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di un tronchese (art. 707 cod.pen.), ed ha nel resto confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Amicis, responsabile del reato previsto dagli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 2, cod.pen, riferito al tentativo di furto dei beni posti all'interno di cantine, di cui avevano forzato i lucchetti di chiusura, e lo aveva condannato alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 250 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. La Corte d'appello, dichiarata la prescrizione del reato contestato sub b), ha rideterminato la pena in mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 226 di multa, confermando per il resto la sentenza di primo grado. 2. A motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in sintesi, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva, ritualmente richiesta dalla difesa e solo apparentemente motivata, essendo insufficiente a motivare il diniego la sola presenza di un precedente per evasione, 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso riproduce un motivo di appello che la Corte territoriale ha esaminato e rigettato sulla base della considerazione che la personalità del reo non consentiva di formulare alcuna prognosi positiva circa il futuro adempimento delle prescrizioni imposte dalla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e ciò non soltanto per i gravi precedenti contro il patrimonio risultanti dal casellario giudiziale, letti considerando anche l'attuale condotta illecita, ma anche il fatto che l'imputato si era reso responsabile del reato di evasione, con ciò dimostrando una palese inaffidabilità rispetto alla necessaria ottemperanza agli obblighi lavorativi e comportamentali che occorrerebbe prefigurare per accogliere la richiesta. La motivazione non è inficiata dai vizi logici che le si addebitano, peraltro genericamente; inoltre, la decisione è conforme all'insegnamento secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024,Rv. 286031 - 01, Tornese).3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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