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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09968/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10710/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32/D. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -CONTRORICORRENTE - e SPERANZA 94 – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 22. -CONTRORICORRENTE - e LA COMUNE – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 8304/2016, pubblicata in data 19.10.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA].

Edilizia di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] 94, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 330.266,71, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per la redazione di un progetto di costruzione di 155 alloggi in Rocca di Papa.

Ha dedotto che l’incarico professionale gli era stato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA]. lnterforze 2, dichiarata fallita in data 10.6.2002; che il credito era stato ammesso al passivo per l’intero importo; che successivamente le società convenute si erano impegnate con il Comune di Rocca di Papa - quali soggetti attuatori del programma di costruzione approvato con delibera C.C. n. 96 del 17/6/1996 - a sostenere tutti gli oneri e gli obblighi connessi alla realizzazione del programma edilizio e quindi anche al pagamento del compenso professionale spettante al ricorrente.

Le società si sono costituite, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

All’esito il tribunale ha respinto la domanda di pagamento, regolando le spese.

La sentenza, impugnata, dal Palombini, è stata confermata in appello.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 La Corte distrettuale di Roma ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’impegno assunto dalla società edilizia alla realizzazione del programma di costruzione avesse dato luogo ad un contratto a favore del ricorrente, osservando che: a) l’incarico professionale era stato conferito da [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della Interforze 2, e che dall'atto d'obbligo del 1996 sì desumeva che le cooperative convenute si erano assunte, nei confronti del Comune, l'impegno e tutti gli obblighi connessi alla realizzazione del programma edilizio, ma senza obbligarsi in favore del professionista; b) anche l'esame del contenuto del protocollo di intesa tra il Comune di Rocca di Papa e i soggetti attuatori del programma del 21/6/2004, intervenuto dopo la sentenza di fallimento della Cooperativa lnterforze, conduceva ad escludere che vi fosse stato da parte delle appellate l'accollo di qualsiasi debito pregresso della Cooperativa fallita, essendosi le società limitate a confermare l'impegno a subentrare solo nel programma costruttivo. c) nessun impegno era stato assunto per il pagamento dell'opera di progettazione dell'area, tanto più che il protocollo faceva riferimento all’assunzione degli impegni presenti e futuri, ma non per quelli pregressi.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa edilizia di abitazione, la Speranza 94 e la Comune [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la carente, omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il travisamento dei fatti e la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia omesso di considerare che le società convenute avevano beneficiato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 della progettazione elaborata dal ricorrente e ne avevano tratto un cospicuo vantaggio economico, restando obbligate al pagamento del compenso per l’opera professionale pur in assenza di un valido impegno contrattuale, avendo implicitamente riconosciuto le utilità ricevute.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1126, 2229, 2233, 2234 c.c. e l’incongrua, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito, verificato l’indebito arricchimento delle società subentrate nell’attuazione del programma di costruzione, avrebbe dovuto condannarle al pagamento dell’importo corrispondente al risparmio di spesa ottenuto mediante l’utilizzazione dei progetti.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente insiste nel sostenere che dette società convenute erano comunque obbligate a corrispondere il compenso per il solo fatto di aver usufruito della progettazione e per aver conseguito un vantaggio pari al risparmio di spesa derivante dall’utilizzo dei progetti stessi, pur in assenza di uno specifico impegno contrattuale.

Nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva però sostenuto che le cooperative, sottoscrivendo l’impegno con il Comune per l’attuazione del programma di costruzione ed assumendo tutti gli impegni connessi e conseguenziali, avessero perfezionato un contratto a favore del terzo, con beneficiario proprio il ricorrente.

Il pagamento era stato quindi richiesto ai sensi dell’art. 1411 c.c., facendo valere un credito che trovava fondamento nel contratto tra il Comune e le società subentranti (pur non avendo il ricorrente assunto la qualità di parte contrattuale: cfr. Cass. 8766/2021; Cass.8272/2014; Cass. 12447/1997; Cass. 13661/1992), sulla base di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 una causa petendi ed un petitum del tutto diversi da quello oggetto della domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Non risulta difatti proposta nei gradi di merito una domanda di arricchimento ingiustificato (né il ricorso chiarisce alcunché sul punto), per cui, tali essendo le questioni dibattute, la Corte di merito, una volta escluso che le società subentranti fossero obbligate al pagamento ai sensi dell’art. 1411 c.c., del tutto legittimamente ha omesso di prendere in considerazione l’utilità asseritamente conseguita dalle convenute per il fatto di aver utilizzato la progettazione.

Sono – pertanto – insussistenti anche i denunciati vizi di motivazione e la violazione di legge, parimenti dedotte con riferimento alla mancata considerazione del vantaggio ottenuto dalle convenute ai sensi dell’art. 2041 c.c., tema che – come detto – era estraneo alle questioni e alle richieste dibattute in giudizio.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002.

PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 7800, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 23.2.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10710/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32/D. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -CONTRORICORRENTE - e SPERANZA 94 – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 22. -CONTRORICORRENTE - e LA COMUNE – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 8304/2016, pubblicata in data 19.10.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA]. Edilizia di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] 94, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 330.266,71, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per la redazione di un progetto di costruzione di 155 alloggi in Rocca di Papa. Ha dedotto che l’incarico professionale gli era stato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA]. lnterforze 2, dichiarata fallita in data 10.6.2002; che il credito era stato ammesso al passivo per l’intero importo; che successivamente le società convenute si erano impegnate con il Comune di Rocca di Papa - quali soggetti attuatori del programma di costruzione approvato con delibera C.C. n. 96 del 17/6/1996 - a sostenere tutti gli oneri e gli obblighi connessi alla realizzazione del programma edilizio e quindi anche al pagamento del compenso professionale spettante al ricorrente. Le società si sono costituite, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. All’esito il tribunale ha respinto la domanda di pagamento, regolando le spese. La sentenza, impugnata, dal Palombini, è stata confermata in appello. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 La Corte distrettuale di Roma ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’impegno assunto dalla società edilizia alla realizzazione del programma di costruzione avesse dato luogo ad un contratto a favore del ricorrente, osservando che: a) l’incarico professionale era stato conferito da [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della Interforze 2, e che dall'atto d'obbligo del 1996 sì desumeva che le cooperative convenute si erano assunte, nei confronti del Comune, l'impegno e tutti gli obblighi connessi alla realizzazione del programma edilizio, ma senza obbligarsi in favore del professionista; b) anche l'esame del contenuto del protocollo di intesa tra il Comune di Rocca di Papa e i soggetti attuatori del programma del 21/6/2004, intervenuto dopo la sentenza di fallimento della Cooperativa lnterforze, conduceva ad escludere che vi fosse stato da parte delle appellate l'accollo di qualsiasi debito pregresso della Cooperativa fallita, essendosi le società limitate a confermare l'impegno a subentrare solo nel programma costruttivo. c) nessun impegno era stato assunto per il pagamento dell'opera di progettazione dell'area, tanto più che il protocollo faceva riferimento all’assunzione degli impegni presenti e futuri, ma non per quelli pregressi. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa edilizia di abitazione, la Speranza 94 e la Comune [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso. 2. Il primo motivo denuncia la carente, omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il travisamento dei fatti e la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia omesso di considerare che le società convenute avevano beneficiato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 della progettazione elaborata dal ricorrente e ne avevano tratto un cospicuo vantaggio economico, restando obbligate al pagamento del compenso per l’opera professionale pur in assenza di un valido impegno contrattuale, avendo implicitamente riconosciuto le utilità ricevute. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1126, 2229, 2233, 2234 c.c. e l’incongrua, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito, verificato l’indebito arricchimento delle società subentrate nell’attuazione del programma di costruzione, avrebbe dovuto condannarle al pagamento dell’importo corrispondente al risparmio di spesa ottenuto mediante l’utilizzazione dei progetti. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente insiste nel sostenere che dette società convenute erano comunque obbligate a corrispondere il compenso per il solo fatto di aver usufruito della progettazione e per aver conseguito un vantaggio pari al risparmio di spesa derivante dall’utilizzo dei progetti stessi, pur in assenza di uno specifico impegno contrattuale. Nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva però sostenuto che le cooperative, sottoscrivendo l’impegno con il Comune per l’attuazione del programma di costruzione ed assumendo tutti gli impegni connessi e conseguenziali, avessero perfezionato un contratto a favore del terzo, con beneficiario proprio il ricorrente. Il pagamento era stato quindi richiesto ai sensi dell’art. 1411 c.c., facendo valere un credito che trovava fondamento nel contratto tra il Comune e le società subentranti (pur non avendo il ricorrente assunto la qualità di parte contrattuale: cfr. Cass. 8766/2021; Cass.8272/2014; Cass. 12447/1997; Cass. 13661/1992), sulla base di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 una causa petendi ed un petitum del tutto diversi da quello oggetto della domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Non risulta difatti proposta nei gradi di merito una domanda di arricchimento ingiustificato (né il ricorso chiarisce alcunché sul punto), per cui, tali essendo le questioni dibattute, la Corte di merito, una volta escluso che le società subentranti fossero obbligate al pagamento ai sensi dell’art. 1411 c.c., del tutto legittimamente ha omesso di prendere in considerazione l’utilità asseritamente conseguita dalle convenute per il fatto di aver utilizzato la progettazione. Sono – pertanto – insussistenti anche i denunciati vizi di motivazione e la violazione di legge, parimenti dedotte con riferimento alla mancata considerazione del vantaggio ottenuto dalle convenute ai sensi dell’art. 2041 c.c., tema che – come detto – era estraneo alle questioni e alle richieste dibattute in giudizio. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002. PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 7800, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10710/2017 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 9968/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 23.2.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A
Sentenza Cassazione n. 09968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris