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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21761/2026

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(CUI 05FXMHL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];82/RG. 39511 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo inammissibile perché genericamente pone il tema dell'assenza di prove circa l'elemento oggettivo del reato di resistenza che i Giudici di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, ha ravvisato nella cnr e nell'annotazione di servizio che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dall'imputato consistente nello scalciare e spintonare l'operante per darsi alla fuga (pag. 5 della sentenza), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e non anche la resistenza passiva, diversamente da quanto genericamente rappresentato dal ricorso.

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 05FXMHL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];82/RG. 39511 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo inammissibile perché genericamente pone il tema dell'assenza di prove circa l'elemento oggettivo del reato di resistenza che i Giudici di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, ha ravvisato nella cnr e nell'annotazione di servizio che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dall'imputato consistente nello scalciare e spintonare l'operante per darsi alla fuga (pag. 5 della sentenza), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e non anche la resistenza passiva, diversamente da quanto genericamente rappresentato dal ricorso. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris