CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FERRARAfdato avviso alle parti; II udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ferrara, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazio- ne al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per non avere il giudice valutato even- tuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in se- de di legittimità. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rien- trano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreg- gono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base delta decisione im- pugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una ri- chiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull'asserto relativo all'insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte dell'imputato, all'insussistenza dell'elemento soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all'irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]