CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12386/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. F r ancesco D. Pugliese e presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nomentana, n. 91, i quest'ultimoelettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 77, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 5983/2017, depositata in data 18ottobre 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, c on sentenza n. 14791/43/2016, aveva rigetta to il ricorso presentato da R ossetti Susanna, avverso l'avviso di accertamento n. TK3016102441, emesso dall'Agenzia delle Entrate, relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2007, sostenendo che l'Ufficio aveva già riconosciuto la fondatezza di alcuni rilievi proposti dalla parte ricorrente accogliendoli con comunicazione inviata alla parte con atto TK3016102441 ed in merito alle altre operazioni non riconosciute, in particolare al mancato storno integrale di operazioni di importo inferiore ad euro1.000,00, le stesse riguardavano unicamente operazioni di versamento che nulla avevano a che fare con le esigenze di sostentamento; che le motivazioni dell'accertamento erano sufficienti dato che le stesse accertavano l'evasione totale della parte, mentre aveva in piedi una partita IVA, dimostrando una discreta capacità contributiva , acquistando immobili per somme elevate e pagando canoni di affitto per oltre euro 37.00 0,00 annui e rilevando l'esistenza di notevoli somme in entrata ed in uscita dai conti correnti intestati al la contribuente, in assenza di adeguata giustificazionedei movimenti e di prova che si trattasse di somme correlate con i finanziamenti concessi al [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'Agenzia delle Entrate, si legge nella sentenza impugnata, sulla base del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], regolarmente consegnato alla parte, aveva contestato diverse irregolarità alla parte e i verificatori, ottenuta la necessaria autorizzazione, avevano effettuato verifiche sui conti correnti bancari intrattenuti dalla parte raffrontando quanto dagli stessi evidenziato con le scritture contabili ove emergeva una complessa vicenda legata ad un certo [OSCURATO:PERSONA], avente rapporto di collaborazione e fiducia con la ricorrente. Questi faceva presente di essersi trovato coinvolto in una vicenda finanziaria, sottoposto a procedimento penale per illeciti comunitari con sequestro preventivo fino alla concorrenza di 260 miliardi di lire. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla Rossetti, ha rigettato l'appello affermando che non eranoemersi elementi sufficienti tali da modificare la sentenza impugnata che appariva pienamente condivisibile e sufficientemente motivata. 4.I giudici di secondo grado, nello specifico, hanno affermato che : -) la natura giuridica della presunzione di reddit ività ritraibile dall'esame delle movimentazioni bancarie effettuate e poste a base degli accertamenti in attirientrava nel campo delle presunzioni legali relative o iuris tantum, e, data la fonte legale, non necessita va dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ.per le presunzioni semplici; -) l'[OSCURATO:PERSONA] p oteva emettere l'avviso di accertamento senza essere obbligata a svolgere ulteriori indagini sulla base di queste movimentazioni finanziarie, in relazioni alle quali il contribuente sottoposto ad indagine non forniva prova della loro estraneità ad operazioni imponibili; -) l'accertamento tributario, pertanto, era legittimo, in quanto si basavasulle rilevanze delle movimentazioni bancarie senza che fosse necessario da parte dell'Ufficio individuare ulteriori elementi di conferma; -) lacensura dell'applicazione delle norme sull'accertamento bancario per avere cessato l'attività d'impresa nell'anno 2004 non era fondata in quanto la dichiarazione di cessazione di attività con relativa chiusura della partita IVA era stata presentata nell'anno 2009 e per l'anno 2005 era stato dichiarato un reddito d'impresa di euro 25.539,00 , pertanto ne conseguival'applicabilità, al caso in esame , della norma, all'epoca vigente, di cui all'art, 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/ 19 73 e quella dell'art. 41 stesso d.P.R., considerato che l'avviso di accertamento era stato notificato nei termini il 7dicembre 2014 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione; -) la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio ai risultati del verbale della G. di F., era legittima in quanto non arrecavaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio e quindi al pieno esercizio del diritto di difesa; -) l'autorizzazione all'indagine bancaria svolge va una funzione organizzativa, rilevante esclusivamente nei rapporti tra uffici e, in quanto atto avente natura di a tto meramente preparatorio, non era qualificabile come provvedimento o atto impositivo, né era necessario che lo stesso venisse esibito al contribuente; -) l'irrogazione della sanzione amministrativa era legittima in quanto aveva tenuto conto del più favor evole cumulo giuridico di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.472/1997, né il contribuente aveva fornito prova di una eventuale diversa determinazione della sanzione ancora più favorevole al contribuente; -) la Corte Costituzionale, sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2 , del d.P.R. n. 600/ 19 73 e dell' art. 51, comma 2, n.2, del d.P.R. n. 633/ 19 72, per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione, già si era espressa e aveva dichiarato non fondate le questioni sollevate, osservando che la disponibilità dei conti correnti era elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme e che la presunzione, sempre suscettibile di prova contraria, posta dalle regole richiamatenon era in contrasto con il diritto di difesa del contribuente garantito dall'art. 24 della Costituzione;-) era legittimo l'operato dell'Ufficio nel merito sul presupposto delle omesse dichiarazioni fiscali ed in applicazione dell'art. 41 del d.P.R.n. 600/1973 che consentiva all'Ufficio di considerare i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, utilizzando, ai fini dell'accertamento, i risultati dell'indagine bancaria; -) sul rilievo della contribuente in ordine alla irrilevanza degli assegni a garanzia di finanziamenti erogati a tale [OSCURATO:PERSONA], che venivano poi accreditati sui conti alle convenute scadenze, e alla mancata imputazione delle somme erogate da familiari, nel pvca pagg. 4, 5 e 6, era stato precisato che « tra quelli esaminati, solo sul c/c n. 3587192 — CAB 5258, acceso presso UNICREDIT [OSCURATO:PERSONA] , inserito nella contabilità ufficiale dell'impresa individuale, risultano movimentazioni non giustificate — è stata effettuata una scrematura delle operazioni bancarie escludendo tutte quelle relative alla gestione e ad esigenze personali quali prelievi bancomat, allo sportello ed emissioni di assegni fino ad € 1.000,00, nonché pagamenti con carte di credito, POS, giroconti, rate di mutui, pagamenti utenze varie — si è proceduto ad eliminare tutti gli assegni emessi dalla Rossetti a copertura dei finanziamenti concessi al [OSCURATO:PERSONA] e a stornare le stesse somme rimborsate da questi ed accreditati sui conti, sono stati eliminati pagamenti effettuati nell'anno in contestazione come da piano di ammortamento. Solo a seguito di dette rettifiche si è proceduto a considerare le altre movimentazioni bancarie effettuate» e tale risultanze contrastavano con i motivi di merito sollevati dalla parte contribuente la quale aveva negato l'omessa dichiarazione fiscale di dette movimentazioni bancarie. 5. Rosset ti Susanna ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato acinque motivi. 6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 7.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la n ullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 36 e 61 del decreto legislativo n. 546/ 19 92 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il c ontenuto della pronuncia impugnata non era conforme alla struttura della parte motiva prevista dalle norme richiamate, non contenendo una chiara ed ordinata esposizione delle ragioni della decisione e risultando omesse (o non comprensibili) le norme di legge e i principi di diritto concretamente applicati per arrivare alla decisione; i giudici avevano violato le norme richiamate anche laddove aveva ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem nell'avviso di accertamento, che, di per sé non era censurabile, ma lo diventava, quando, come nel caso sub iudice, l'Agenzia delle Entrate aveva recepito acriticamente quanto affermato nel p.v.c . senza sottoporlo ad autonoma valutazione come era suo dovere e come sottolineato dalla Corte di Cassazione; le generiche affermazioni non riuscivano a spiegare le ragioni della decisione, atteso che dagli scritti difensivi della contribuente e dalla documentazione allegata emergeva chiaramente che quest'ultima aveva sempre riconosciuto che l'Ufficio aveva stornato alcune operazioni, ma contestava il fatto che lo storno fosse stato solo parziale rispetto alle giustificazioni addotte. 2.Con il secondo motivo si lamenta la n ullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza gravata eranulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché, il Collegio avevatotalmente omesso di decidere in ordine alle domande formulate dall'appellante, cristallizzate in 3motivi di appello (trascritti alle pagine 16 -23 del ricorso per cassazione):« 1) nullità della sentenza ex artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4, nonché 118 disp. att. c.p.c., per irriducibile contrasto tra le affermazioni contenute in motivazione (3° motivo di appello);2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in ordine ai rapporti della contribuente con il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (4° motivo di appello);3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c. (6° motivo)» .La gravità dell'omissione si evinceva proprio considerando, da un lato, la contraddittorietà delle affermazioni che la Commissione tributaria regionale aveva posto a base della ritenuta legittimità dell'avviso di accertamento senza esaminare le specifiche contestazioni poste a base dei motivi di impugnazione (l'espresso riconoscimento di controparte della irrilevanza ai fini fiscali dei rimborsi dei prestiti a favore del [OSCURATO:PERSONA] e la pressoché totale ricostruzione, compiuta dalla contribuente, delle operazioni contestate, integralmente riconducibili a movimentazioni finanziarie). LaCommissione Tributaria Regionale aveva, dunque, palesemente omesso qualsiasi esame delle censure sollevate dalla ricorrente e della documentazione dalla stessa fornita a supporto di quanto affermato. 3. Con il terzo motivo si lamenta la f alsa applicazio ne di norme di diritto, in riferimento agli artt. 32 del d.P.R. n.600/1973, 2729 e 2697 cod. civ. circa il criterio di valutazione delle prove utilizzate dal Giudicante,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , c od. proc. civ.. Nel caso di specie, non solo non erastato dimostrato che la Rossetti svolgesse attività imprenditoriale, ma anzi era risulta to il contrario , avendo la Guardia di Finanza espressamente affermatoche la Rossetti aveva cessava l'attività di impresa nel 2004 e nel dettaglio che i redditi dichiarati dalla Rossetti relativamente al periodo di imposta 2005, contrariamente a quanto si leggevain sentenza, non erano riconducibili ad attività di impresa,ma a reddito da lavoro subordinato. Inoltre, gli importi versati nei conti correnti erano di pressoché pari importo alle uscite relative ad assegni rilasciati a terzi con differenze compatibili (anche ratione temporis) alla natura finanziaria dei movimenti e dei rapporti fra la contribuente e il [OSCURATO:PERSONA] ed era stato impossibile chiarire con precisione a quali presunti ricavi e uscite faceva riferimento l'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento. La sentenza gravata era erronea dal momento che la C ommissione tributar ia regionale aveva violato e/o falsamente applicato le norme indicate laddove aveva dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento , ritenendo non necessaria la dimostrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che le somme prelevate dalla contribuente fossero state impiegate per acquisti inerenti l'attività di impresa (che la stessa avrebbe svolto) ed i versamenti costituissero incassi della predetta attività di impresa, circostanze di cui, peraltro, la contribuente aveva dimostrato l'insussistenza. 4. Con il quarto motivo si lamenta la f alsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 circa l'acritico recepimento delle risultanze del p.v.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..L'Agenzia delle Entrate si era limitata a recepire acriticamente i rilievi svolti dalla Guardia di Finanza, rinunciando così all'effettivo esercizio del potere di accertamento di cui l'Ufficio erariale rimaneva pur sempre l'unico titolare e non aveva indagato sulla vera natura delle movimentazioni bancarie, non riscontrando concretamente che la quasi totalità delle operazioni bancarie aveva natura esclusivamente finanziaria: si tratta va, infatti, come più volte ribadito, di prelevamenti connessi all'erogazione di prestiti e di accrediti aventi ad oggetto le relative restituzioni.L'Agenzia delle Entrate non avevasottoposto a vaglio né il p.v.c., né tantomeno la documentazione fornita dalla ricorrente, limitandosi a recepire le erronee conclusioni alle quali eranogiunti i verificatori.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto accertare che l'Ufficio non aveva svolto alcun vaglio critico delle determinazioni dei verificatori contenute nel p.v.c. e, di conseguenza, avrebbe dovuto annullare l'avviso di accertamento per la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. 5.Con il quinto motivo si lamenta la n ullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 116, comma 1, cod. proc. civ., nonché dell'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avevafalsamente applicato le norme richiamate, commettendo un vero e proprio errore processuale, consistente nel non aver valutato, da un lato, la mancata contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla non riconducibilità all'attività di impresa dei prestiti (e delle relative restituzioni) a favore di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, la prova documentale offerta dalla ricorrente della riconducibilità della gran parte delle operazioni contestate al rilascio di assegni in favore del [OSCURATO:PERSONA] (o alla restituzione delle relative somme) e, soprattutto, della valenza probatoria della stessa, anche in considerazione del fatto che detta documentazione non era stata contestata da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovendo, quindi, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., essere considerato fatto non bisognoso di prova; i giudici di secondo grado avevano violato le disposizi oni richiamate dal momento che non avevanovalutato i documenti allegati (mai contestati da controparte), sulla base dei quali avrebberodovuto riconoscere che la Rossetti aveva cessato la propria attività nel 2004, affermata esplicitamente nei p.v.c. ed anche nella sentenza n. 343/28/12 della Commissione tributaria provincialedi Roma che aveva deciso l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, circostanza confermata anche dalla comunicazione della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile ove veniva svolta l'attività e del contratto di affitto di ramo di azienda. 5.1Il primo motivo è fondat o .5.2E' orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (per quel che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). Il vizio di motivazioneomessa o apparente sussiste, dunque, quando il giudice di merito trascura di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico- giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735). Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre2022, n. 26477, in motivazione). 5.3Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, dopo avere evidenziato che la Rossetti aveva censurato l'avviso di accertamento per l'irrilevanza, ai fini fiscali, delle movimentazioni finanziarie registrate nei conti bancari esaminati, dopo avere richiamato le pagine nn. 4, 5 e 6 del p.v.c., ha affermato: « Ciò contrasta con i motivi di merito sollevati dalla parte contribuente la quale nega l'omessa dichiarazione fiscale di dette movimentazioni bancarie »(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dalla Rossetti alla statuizione di primo grado, oltre che delle considerazioni svolte dalla stessa in ragione della documentazione prodotta, che non ha chiarito su quali elementi i giudici di secondo grado abbiano fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni siano pervenuti alla propria determinazione, non avendo tenuto in considerazione, con il dovuto rigore analitico, tutta la documentazione prodotta dalla Rossetti idonea a giustificare le proprie movimentazioni bancarie (contratti di finanziamento, estremi degli assegni emessi a garanzia, copia di altri assegni, estratti conto correnti) e diretta a dimostrare, secondo l'assunto della contribuente, che le numerose movimentazioni effettuate sui conti correnti erano riconducibili alcune alle restituzioni, ora in contanti, ora con assegni, di somme ricevute in prestito da [OSCURATO:PERSONA], con il quale la stessa aveva intrattenuto rapporti di natura commerciale e tra questi la gestione dell'esercizio commerciale sito in [OSCURATO:PERSONA], che aveva cessato l'attività nel 2004; altre ai riconducibili ai rapporti finanziari intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricevuto dei finanziamenti da società finanziarie sammarinesi e con riferimento alle quali la Rossetti aveva emesso degli assegni in garanzia; altre ancora a spese personali della contribuente; i giudici di secondo grado, in modo non conforme ai principi giurisprudenziali consolidati e richiamati, si sono limitati a richiamare le pagine nn. 4, 5 e 6 del pvc e, con espressione apodittica, hannoconcluso che «Ciò contrasta con i motivi di merito sollevati dalla parte contribuente la quale nega l'omessa dichiarazione fiscale di dette movimentazioni bancarie», così omettendo ogni motivazione sui rilievi pure esposti in ordine alla mancata considerazione di « tutte » le operazioni relative ai rimborsi di finanziamento disposti dal [OSCURATO:PERSONA], agli errori materiali commessi nei prospetti di riepilogo dei versamenti e dei prelevamenti; allo storno non corretto delle operazioni di mero «giroconto» e al mancato storno delle somme di importo inferiore a euro 1.000,00 e agli errori commessi nel metodo di calcolo degli importi proposti per il recupero a tassazione (cfr. pag. 6, nota n. 6,del ricorso per cassazione). 6.Il secondo motivo è inammissibile. 6.1Com'è noto, secondo l'orientamento di questa Corte, il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art.360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ..L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268). 6.2Nella vicenda che ci occupa, è, all'evidenza, come la C ommissione tributaria regionale abbia preso in esame i motivi di appello formulati dalla contribuente, rigettandoli (anche implicitamente) ; dunque, non sussiste alcuna omessa pronuncia, bensì una carenza di motivazione sulle questioni formulate; sicché il relativo mancato esame poteva farsi valere non già quale omessa pronunzia e violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (Cass. 29 luglio 2004, n. 14486). 6.3La censura, pertanto, in quanto formulata irritualmente nei termini di violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato e, in quanto centratasulla violazione della legge processuale, si palesa inammissibile. 7.Il terzo motivo che lamenta la f alsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n.600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c od. civ. , il quarto motivo che deduce la falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 e il quinto motivo che si duole della nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 116, comma 1, cod. proc. civ., dell'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, vanno dichiarati assorbiti. 8. Per quanto esposto, va accolt o il primo motivo, va dichiarat o inammissibile il secondo motivo e vanno dichiarati assorbiti il terzo , quartoe quinto motivo ; la sentenza impugnata va cassata, in relazione almotivo accolt o , con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo mot