Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27461/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore; nei confronti di: BOTOS Sandor, nato Miskole (Ung) il 2 novembre 1975; avverso la ordinanza n. 4/2020 RGIngDet della Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano del 30 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta per l'intimato Botos dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ferrara, nonché la successiva memoria di replica alle conclusioni del Pg del medesimo difensore, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con una assai ampia ordinanza, pronunziata, in data 30 settembre 2021, in sede di rinvio, dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 10237 del 2020, aveva accolto il ricorso presentato dall'originario istante avverso la quantificazione dell'indennizzo operata dalla medesima Sezione distaccata di Bolzano della Corte territoriale di Trento il precedente 7 marzo 2019, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha accolto la richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, arrestato in flagranza di reato il 27 maggio 2008,mentre, unitamente ad un connazionale trasportava n. 1.500 pasticche di sostanza stupefacente denominata ecstasy, era stato successivamente condannato in primo grado con sentenza del Tribunale di Rovigo alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; tale sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Venezia in data 16 ottobre 2009 ed era, successivamente divenuta definitiva in data 23 giugno 2010, essendo stato rigettato da questa Corte il ricorso presentato dalla difesa del Botos.

In epoca ancora successiva però la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, accogliendo la istanza di revisione presentata dalla difesa del condannato, ha revocato la sentenza posta in esecuzione essendo emerso che la operazione di polizia giudiziaria che aveva condotto all'arresto del Botos era stata gravemente inquinata dall'operato degli agenti operanti.

La medesima Corte territoriale, investita del successivo giudizio avente ad oggetto la riparazione dell'errore giudiziario commesso in danno del Botos, ha liquidato in favore dello stesso - essendo stata esclusa la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente nella determinazione del fatto da lui lamentato ma solo una sua partecipazione colposa, tale da incidere sulla determinazione indennitaria nella misura del 20% - la complessiva somma a titolo di indennizzo di circa euro 280.000,00.

Avendo interposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione la difesa del Botos, la Corte di legittimità, con sentenza n. 10237 del 3 marzo 2020 ha annullato con rinvio la precedente ordinanza della Corte altoatesina in ordine alla quantificazione dell'indennizzo liquidato in favore del Botos.

Con la ordinanza ora impugnata la detta Corte, in sede di rinvio, diffusamente illustrata a presente vicenda processuale e le ragioni del precedente annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha capillarmente rideterminato l'importo dell'indennizzo cui il Botos avrebbe avuto diritto, quantificandolo circa in complessivi euro 560.000,00, compensando per un terzo le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato, articolando a sostegno della propria impugnazione 5 motivi di ricorso.

Con il primo motivo la Avvocatura erariale ha dedotto, sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio di motivazione il fatto che, a suo dire, la Sezione sudtirolese della Corte tridentina non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla Corte di cassazione in occasione del precedente annullamento; in particolare si lamenta il fatto che la Corte territoriale, invece che ricalcolare l'esistenza di un danno non patrimoniale dovuto alla ingiusta detenzione diverso da quello biologico permanente con riferimento al solo periodo in cui il Botos è stato detenuto in stato di custodia cautelare (cioè dal 25 maggio 2008, momento dell'avvenuto arresto in flagranza al 23 giugno 2010, data di definitività della sentenza di condanna), ha esteso la sua indagine, in tal modo violando il mandato che le era stato conferito in sede di annullamento con rinvio, all'intero periodo in cui il prevenuto è stato ristretto, anche cioè in esecuzione della sentenza definitiva sino al 16 luglio 2013.

Con il secondo motivo è contestata la adeguatezza motivazionale nonché la osservanze delle disposizioni di legge in ordine alla avvenuta maggiorazione dell'importo dell'indennizzo in relazione al periodo in cui il Botos sarebbe rimasto in isolamento carcerario, laddove dalla informazioni acquisite presso la Casa circondariale di Treviso, ove il Botos si trovava ristretto, non è emerso che questi sia mai stato posto nella predetta condizione di isolamento, essendo semplicemente risultato che lo stesso è stato sottoposto, in quanto ritenuto collaboratore di giustizia, ad una forma di protezione rispetto agli altri occupanti del penitenziario.

Il terzo motivo attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, che pure ha calcolato l'indennizzo sulla base del ben noto criterio aritmetico, che deve intendersi omnicomprensivo e pertanto satisfattivo di ogni ragione risarcitoria, ha, invece, operato delle maggiorazioni indennitarie, risolventisi in una sostanziale duplicazione di taluni profili indennitari.Il quarto motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte locale in relazione al calcolo degli interessi gravanti sulle somme da essa liquidate in favore del Botos, la cui decorrenza viene indicata non dalla data di passaggio in giudicato della ordinanza ora impugnata ma da una data ad essa anteriore.

Infine con il quinto motivo la difesa dello Stato ha lamentato il fatto che nella ordinanza impugnata sia stata disposta la compensazione delle spese nella misura di un terzo, senza che, sia stata verificata la enorme sproporzione fra quanto era stato richiesto dalla difesa dell'originario istante a titolo di indennizzo, pari alla somma di euro 3.000.000,00 e quanto, invece, liquidato in suo favore; sempre in tema di spese di giudizio la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che, in sede di liquidazione delle spese di giudizio, non sia stata confermata la decurtazione del 20% di quanto liquidato in favore dell'originario istante a titolo di indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione.

Trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto da questa Corte, appare preliminarmente opportuno, tanto più in considerazione del fatto che il primo motivo di ricorso attiene propria alla ritenuta violazione di legge per non essersi la Sezione distaccata altoatesina della Corte territoriale conformata alla sentenza della Corte di cassazione nelle decisione da questa assunte, evidenziare i confini che, con la precedente sentenza n. 10237 del 2020, questa Corte aveva tracciato all'ambito decisionale della Corte di rinvio.

Nella occasione, infatti, questa Corte rilevò che la precedente ordinanza emessa dalla Corte territoriale, annullata per effetto della predetta sentenza, era viziata in quanto con essa non si era tenuto conto, nel valutare l'entità del danno patito dal Botos per effetto della ingiustificata privazione della libertà da lui sofferta solamente il periodo da questo trascorso nella fase della espiazione della pena e non anche quello avente ad oggetto la custodia cautelare da lui subita antecedentemente alle esecuzione della sentenza di condanna emessa a suo carico; ha, peraltro, aggiunto la Corte di legittimità che, mentre per la custodia cautelare è previsto un limite massimo di indennizzabilità, connesso alla durata massima di tale fase, non lo stesso può dirsi, data la astratta indeterminatezza della durata del periodo in cui il soggetto potrebbe essere sottoposto a detenzione per effetto di condanne divenute definitive, sebbene dal quantum pro die di quantificazione del danno è possibile trarre un criterio di massima applicabile anche al caso della riparazione dell'errore giudiziario, della quale la Corte ribadisce la natura non risarcitoria (in quanto non derivante dall'inadempimento di una qualche obbligazione ovvero dell'obbligo del neminem laedere), costituendo essa una forma di ristoro equitativo, come tale determinato, che, per ragioni di giustizia sociale, lo Stato si accolla, senza che vi sia la necessità né che il soggetto che ad essa voglia accedere debba dimostrare la esistenza di un particolare elemento soggettivo in capo alle persone che, con il loro operato, hanno determinato la situazione denunziata, né che il medesimo dia una prova puntuale dell'entità del danno risarcibile; danno che, oltre all'immediato ristoro della concretamente compromessa libertà personale, può riguardare anche il danno non patrimoniale, essendo comprensivo di quello anche il danno "inteso come compromissione della salute quale danno alla integrità psico-fisica (...), del danno morale inteso come sofferenza soggettiva e del danno esistenziale come privazione della libertà".

Ha aggiunto questa Corte che il danno biologico era stato liquidato nella misura di euro 151.686; ha, tuttavia, rilevato che "nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale (...) quantificato in 150.000,00 euro, il provvedimento impugnato viola i principi di ragionevole adeguatezza" in quanto, oltre a non essere parametrato ad alcun criterio conoscibile, "non tiene conto della durata della custodia cautelare (e) delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà".

Infine, la Corte, con la citata sentenza di annullamento con rinvio, ha segnalato, cassando sul punto, la decisione impugnata, il fatto che con la precedente ordinanza la Corte territoriale avesse omesso di valutare, con riferimento all'intero periodo di ingiusta detenzione patita dal Botor, il danno patrimoniale da mancato guadagno da lui subito, avendo espunto una non brevissima parte di tale periodo dal computo dei mancati introiti conseguibili dal richiedente ove questi non fosse stato privato della libertà personale.

Questo essendo il campo già approfonditamente arato da questa Corte con la citata sentenza n. 10237 del 2020, è agevole rilevare che il primo motivo di doglianza presentato dalla Avvocature erariale non coglie nel segno.

Invero, ritiene il ricorrente che, allorchè questa Corte ha contestato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dal Botos, essa avesse annullato la ordinanza impugnata nei soli limiti in cui detta liquidazione non aveva tenuto conto del periodo di custodia cautelare sofferto.

Trattasi di considerazione priva di fondamento, posto che con la citata sentenza n. 10237 la Corte aveva, al riguardo, fatto ampio riferimento, non solamente al fatto che, con riferimento al danno biologico, non si fosse tenuto conto, della durata della custodia cautelare, ma anche alla mancanza di "alcun parametro e criterio riconoscibile", doglianza questa che investe l'intera liquidazione e non la sola parte riguardante la durata della custodia cautelare in carcere.

Con il secondo motivo il ricorrente Ministero si è lagnato del fatto che fosse stato riconosciuto un supplemento di indennizzo al Botos in ragione del fatto che lo stesso era stato, per una certa fase delle sua detenzione posto nel più afflittivo regime di isolamento; ha, infatti, considerato, la difesa erariale che siffatta circostanza storica non corrispondeva a verità in quanto, in base alla documentazione acquisita era risultato che mai il Botos era stato collocato in tale regime.

Anche qui la doglianza è priva di fondamento; premesso che non è contestabile il rilievo, asseverato anche in sede di accertamento peritale (come lo stesso ricorrente conferma), che la detenzione in regime di isolamento ha una connotazione di maggiore afflittività rispetto a quella in regime ordinario e che, pertanto, la stessa è ragionevolmente fomite, a cagione del maggior danno che la sua ingiustificata sofferenza determina, di un indennizzo maggiorato, rileva il Collegio che, con motivazione del tutto convincente, la Corte territoriale ha considerato equivalente, sotto il profilo della indennizzabilità del maggior danno, il periodo di oltre due anni, nel quale il Botos, detenuto presso la Casa circondariale di Treviso, erroneamente considerato dagli altri detenuti un collaboratore di giustizia, era rimasto segregato, per motivi di sicurezza, rispetto alla restante comunità carceraria, in una condizione di fatto equivalente ai soggetti sottoposti al regime di isolamento, non potendo, per tale motivo, beneficiare dei maggiori, relativi, agi, puntualmente evocati dalla Corte di appello, che la ordinaria condizione permette; quanto alla incidenza percentuale in termini indennitari di tale condizione, essa è stata determinata in sede di consulenza tecnica e confermata con motivazione certamente non manifestamente illogica da parte dei giudici del merito; la natura di tale accertamento, afferente ad un fatto, esclude, appunto in assenza di profili di manifesta illogicità, il sindacato di questa Corte sul punto.Quanto al terzo motivo di ricorso, riguardante la pretesa duplicazione di talune voci indennitarie o, quanto meno, il difetto di motivazione in relazione alla determinazione dell'indennizzo in misura superiore al cosiddetto criterio aritmetico, è sufficiente richiamare la regola giurisprudenziale secondo la quale la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non soltanto della durata della detenzione, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze familiari e personali scaturite dalla privazione della libertà (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 ottobre 2009, n. 40906).

Ha, pertanto, correttamente operato il Collegio altoatesino, tenuto conto della pluralità di voci di danno computate a carico dell'originario istante, nel non limitare alla risultante del mero calcolo aritmetico l'ammontare dell'indennizzo a questo spettante.

Tralasciando, per qualche momento l'esame del quarto motivo di ricorso, e passando a quello del quinto motivo, concernente il regime delle spese di giudizio definito con la ordinanza impugnata nel senso della parziale compensazione fra le parti, nella misura di 1/3, si osserva che, diversamente da quanto il ricorrente Ministero opina, in tale statuizione non vi è alcuna mancanza di motivazione né, tantomeno, la violazione del giudicato.

Partendo da tale secondo aspetto si rileva che non costituisce un vincolo al regolamento delle spese giudiziali il fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto che il complessivo ammontare dell'indennizzo spettante al Botos dovesse essere abbattuto nella misura del 20% stante il suo accertato concorso di colpa nella determinazione della situazione fondante la stato di privazione della libertà personale.

L'evidente diversità di rationes esistente fra le due condanne impartite con la ordinanza impugnata, I"una relativa al pagamento delle indennità, l'altra al ristoro delle spese di giudizio affrontate per il conseguimento di quella, giustifica la sostanziale indipendenza logica fra la determinazione dell'una somma e la determinazione dell'altra; diversamente dovrebbe ritenersi, ma la assurdità è evidente, che il quantum di colpa che è stato individuato nel comportamento del Botos in occasione degli eventi che hanno condotto alla sua carcerazione, continui a riverberare i suoi effetti anche in occasione della sua scelta (peraltro obbligata, non essendo prevista una forma, per così dire, negoziale di definizione della controversia) di attivare le vie legali per ottenere l'indennizzo dovutogli.In altre parole, la originaria, parziale, colposità della condotta estenderebbe, secondo l'avviso della ricorrente difesa, i suoi effetti anche sulle successive condotte che nulla potrebbero avere di men che prudente (si immagini il caso in cui colui che agisca in giudizio per conseguire la indennità già abbia considerato, nel formulare e dosare la sua domanda giudiziale, la sua parziale responsabilità nella causazione del fatto da cui origina l'obbligo indennitario); evidente è la incongruità della tesi prospettata.

Coerentemente con il sistema la Corte territoriale ha, invece, in considerazione del solo parziale accoglimento della pretesa azionata in giudizio dal Botos - il cui ammontare, ferma restando la fondatezza della pretesa nel suo an, era, effettivamente, assai maggiore di quello che gli è poi stato effettivamente liquidato - determinato solo nella misura dei due terzi l'ammontare dell'importo delle spese giudiziali delle quali l'originario ricorrente deve essere ristorato, avendo preso atto della, pur limitata, soccombenza parziale di costui, tale da giustificare, sia pure solo nella restante misura di un terzo, la compensazione delle spese giudiziali fra il sostanziale victor ed il quasi integrale victus.

Ritornando, a questo punto, al quarto motivo di impugnazione, riguardante la decorrenza degli interessi da applicare su talune delle somme al cui pagamento l'Amministrazione statale è stata condannata, si rileva che lo stesso è fondato.

Osserva, infatti, il Collegio che con la ordinanza impugnata è stato, fra l'altro, stabilito che sia gli interessi sulla somma di euro 121.348,80, liquidata a titolo di indennizzo del danno biologico, morale ed esistenziale sofferto successivamente alla cessazione del periodo di detenzione subito, nonchè su quella di euro 40.479,79, liquidata per il danno patrimoniale sofferto dal Botos, debbano decorrere dal 3 marzo 2020, data in cui sarebbero passate in giudicato le relative pronunzie già contenute nella ordinanza emessa dalla Corte di Bolzano in data 7 marzo 2019.

Siffatta affermazione è erronea, posto che a seguito dell'avvenuto annullamento con sentenza di questa Corte n. 10237 del 2020 della precedente ordinanza emessa dalla Sezione distaccata bolzanina della Corte di appello di Trento in data 7 marzo 2019, il suo intero contenuto condannatorio è stato posto in discussione, senza cioè che nessuna delle componenti prima indicate possa dirsi essere passata in giudicato; ciò vale sia per la parte avente ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto (in relazione al quale vi è stata espressamente annullata la precedente ordinanza - si veda, infatti, il punto 2.6 della sentenza di annullamento con rinvio), sia per la parte riguardante le altre voci di danno dianzi indicate, considerato che nella precedente sentenza si era chiarito che la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, "nella sua globalità ed in tutte le sue peculiari e concrete sfaccettature, comprensivo del danno morale soggettivo, del danno esistenziale del danno biologico temporaneo", "viola(va) i principi di ragionevole adeguatezza che devono ispirare la delibazione equitativa del giudice della riparazione".

In tal senso appare fondata la doglianza della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che l'affermazione in ordine alla già conseguita definitività delle due pronunzie di cui sopra, e conseguentemente sulla relativa decorrenza degli interessi, non trova riscontro nel contenuto della citata sentenza n. 10237 del 2020.

La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla indicazione della decorrenza degli interessi relativi alle somme sopraindicate, decorrenza che, visto l'art. 620, lettera /), cod. proc. pen., può essere individuato, senza che vi sia la necessità di un ulteriore rinvio, in quello di pronunzia della presente sentenza.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la pronunzia di integrale compensazione delle spese della presenta fase del giudizio.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente agli interessi, la cui decorrenza era stata fis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore; nei confronti di: BOTOS Sandor, nato Miskole (Ung) il 2 novembre 1975; avverso la ordinanza n. 4/2020 RGIngDet della Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano del 30 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta per l'intimato Botos dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ferrara, nonché la successiva memoria di replica alle conclusioni del Pg del medesimo difensore, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con una assai ampia ordinanza, pronunziata, in data 30 settembre 2021, in sede di rinvio, dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 10237 del 2020, aveva accolto il ricorso presentato dall'originario istante avverso la quantificazione dell'indennizzo operata dalla medesima Sezione distaccata di Bolzano della Corte territoriale di Trento il precedente 7 marzo 2019, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha accolto la richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, arrestato in flagranza di reato il 27 maggio 2008,mentre, unitamente ad un connazionale trasportava n. 1.500 pasticche di sostanza stupefacente denominata ecstasy, era stato successivamente condannato in primo grado con sentenza del Tribunale di Rovigo alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; tale sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Venezia in data 16 ottobre 2009 ed era, successivamente divenuta definitiva in data 23 giugno 2010, essendo stato rigettato da questa Corte il ricorso presentato dalla difesa del Botos. In epoca ancora successiva però la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, accogliendo la istanza di revisione presentata dalla difesa del condannato, ha revocato la sentenza posta in esecuzione essendo emerso che la operazione di polizia giudiziaria che aveva condotto all'arresto del Botos era stata gravemente inquinata dall'operato degli agenti operanti. La medesima Corte territoriale, investita del successivo giudizio avente ad oggetto la riparazione dell'errore giudiziario commesso in danno del Botos, ha liquidato in favore dello stesso - essendo stata esclusa la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente nella determinazione del fatto da lui lamentato ma solo una sua partecipazione colposa, tale da incidere sulla determinazione indennitaria nella misura del 20% - la complessiva somma a titolo di indennizzo di circa euro 280.000,00. Avendo interposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione la difesa del Botos, la Corte di legittimità, con sentenza n. 10237 del 3 marzo 2020 ha annullato con rinvio la precedente ordinanza della Corte altoatesina in ordine alla quantificazione dell'indennizzo liquidato in favore del Botos. Con la ordinanza ora impugnata la detta Corte, in sede di rinvio, diffusamente illustrata a presente vicenda processuale e le ragioni del precedente annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha capillarmente rideterminato l'importo dell'indennizzo cui il Botos avrebbe avuto diritto, quantificandolo circa in complessivi euro 560.000,00, compensando per un terzo le spese di lite, liquidate come da dispositivo. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato, articolando a sostegno della propria impugnazione 5 motivi di ricorso. Con il primo motivo la Avvocatura erariale ha dedotto, sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio di motivazione il fatto che, a suo dire, la Sezione sudtirolese della Corte tridentina non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla Corte di cassazione in occasione del precedente annullamento; in particolare si lamenta il fatto che la Corte territoriale, invece che ricalcolare l'esistenza di un danno non patrimoniale dovuto alla ingiusta detenzione diverso da quello biologico permanente con riferimento al solo periodo in cui il Botos è stato detenuto in stato di custodia cautelare (cioè dal 25 maggio 2008, momento dell'avvenuto arresto in flagranza al 23 giugno 2010, data di definitività della sentenza di condanna), ha esteso la sua indagine, in tal modo violando il mandato che le era stato conferito in sede di annullamento con rinvio, all'intero periodo in cui il prevenuto è stato ristretto, anche cioè in esecuzione della sentenza definitiva sino al 16 luglio 2013. Con il secondo motivo è contestata la adeguatezza motivazionale nonché la osservanze delle disposizioni di legge in ordine alla avvenuta maggiorazione dell'importo dell'indennizzo in relazione al periodo in cui il Botos sarebbe rimasto in isolamento carcerario, laddove dalla informazioni acquisite presso la Casa circondariale di Treviso, ove il Botos si trovava ristretto, non è emerso che questi sia mai stato posto nella predetta condizione di isolamento, essendo semplicemente risultato che lo stesso è stato sottoposto, in quanto ritenuto collaboratore di giustizia, ad una forma di protezione rispetto agli altri occupanti del penitenziario. Il terzo motivo attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, che pure ha calcolato l'indennizzo sulla base del ben noto criterio aritmetico, che deve intendersi omnicomprensivo e pertanto satisfattivo di ogni ragione risarcitoria, ha, invece, operato delle maggiorazioni indennitarie, risolventisi in una sostanziale duplicazione di taluni profili indennitari.Il quarto motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte locale in relazione al calcolo degli interessi gravanti sulle somme da essa liquidate in favore del Botos, la cui decorrenza viene indicata non dalla data di passaggio in giudicato della ordinanza ora impugnata ma da una data ad essa anteriore. Infine con il quinto motivo la difesa dello Stato ha lamentato il fatto che nella ordinanza impugnata sia stata disposta la compensazione delle spese nella misura di un terzo, senza che, sia stata verificata la enorme sproporzione fra quanto era stato richiesto dalla difesa dell'originario istante a titolo di indennizzo, pari alla somma di euro 3.000.000,00 e quanto, invece, liquidato in suo favore; sempre in tema di spese di giudizio la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che, in sede di liquidazione delle spese di giudizio, non sia stata confermata la decurtazione del 20% di quanto liquidato in favore dell'originario istante a titolo di indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione. Trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto da questa Corte, appare preliminarmente opportuno, tanto più in considerazione del fatto che il primo motivo di ricorso attiene propria alla ritenuta violazione di legge per non essersi la Sezione distaccata altoatesina della Corte territoriale conformata alla sentenza della Corte di cassazione nelle decisione da questa assunte, evidenziare i confini che, con la precedente sentenza n. 10237 del 2020, questa Corte aveva tracciato all'ambito decisionale della Corte di rinvio. Nella occasione, infatti, questa Corte rilevò che la precedente ordinanza emessa dalla Corte territoriale, annullata per effetto della predetta sentenza, era viziata in quanto con essa non si era tenuto conto, nel valutare l'entità del danno patito dal Botos per effetto della ingiustificata privazione della libertà da lui sofferta solamente il periodo da questo trascorso nella fase della espiazione della pena e non anche quello avente ad oggetto la custodia cautelare da lui subita antecedentemente alle esecuzione della sentenza di condanna emessa a suo carico; ha, peraltro, aggiunto la Corte di legittimità che, mentre per la custodia cautelare è previsto un limite massimo di indennizzabilità, connesso alla durata massima di tale fase, non lo stesso può dirsi, data la astratta indeterminatezza della durata del periodo in cui il soggetto potrebbe essere sottoposto a detenzione per effetto di condanne divenute definitive, sebbene dal quantum pro die di quantificazione del danno è possibile trarre un criterio di massima applicabile anche al caso della riparazione dell'errore giudiziario, della quale la Corte ribadisce la natura non risarcitoria (in quanto non derivante dall'inadempimento di una qualche obbligazione ovvero dell'obbligo del neminem laedere), costituendo essa una forma di ristoro equitativo, come tale determinato, che, per ragioni di giustizia sociale, lo Stato si accolla, senza che vi sia la necessità né che il soggetto che ad essa voglia accedere debba dimostrare la esistenza di un particolare elemento soggettivo in capo alle persone che, con il loro operato, hanno determinato la situazione denunziata, né che il medesimo dia una prova puntuale dell'entità del danno risarcibile; danno che, oltre all'immediato ristoro della concretamente compromessa libertà personale, può riguardare anche il danno non patrimoniale, essendo comprensivo di quello anche il danno "inteso come compromissione della salute quale danno alla integrità psico-fisica (...), del danno morale inteso come sofferenza soggettiva e del danno esistenziale come privazione della libertà". Ha aggiunto questa Corte che il danno biologico era stato liquidato nella misura di euro 151.686; ha, tuttavia, rilevato che "nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale (...) quantificato in 150.000,00 euro, il provvedimento impugnato viola i principi di ragionevole adeguatezza" in quanto, oltre a non essere parametrato ad alcun criterio conoscibile, "non tiene conto della durata della custodia cautelare (e) delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà". Infine, la Corte, con la citata sentenza di annullamento con rinvio, ha segnalato, cassando sul punto, la decisione impugnata, il fatto che con la precedente ordinanza la Corte territoriale avesse omesso di valutare, con riferimento all'intero periodo di ingiusta detenzione patita dal Botor, il danno patrimoniale da mancato guadagno da lui subito, avendo espunto una non brevissima parte di tale periodo dal computo dei mancati introiti conseguibili dal richiedente ove questi non fosse stato privato della libertà personale. Questo essendo il campo già approfonditamente arato da questa Corte con la citata sentenza n. 10237 del 2020, è agevole rilevare che il primo motivo di doglianza presentato dalla Avvocature erariale non coglie nel segno. Invero, ritiene il ricorrente che, allorchè questa Corte ha contestato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dal Botos, essa avesse annullato la ordinanza impugnata nei soli limiti in cui detta liquidazione non aveva tenuto conto del periodo di custodia cautelare sofferto. Trattasi di considerazione priva di fondamento, posto che con la citata sentenza n. 10237 la Corte aveva, al riguardo, fatto ampio riferimento, non solamente al fatto che, con riferimento al danno biologico, non si fosse tenuto conto, della durata della custodia cautelare, ma anche alla mancanza di "alcun parametro e criterio riconoscibile", doglianza questa che investe l'intera liquidazione e non la sola parte riguardante la durata della custodia cautelare in carcere. Con il secondo motivo il ricorrente Ministero si è lagnato del fatto che fosse stato riconosciuto un supplemento di indennizzo al Botos in ragione del fatto che lo stesso era stato, per una certa fase delle sua detenzione posto nel più afflittivo regime di isolamento; ha, infatti, considerato, la difesa erariale che siffatta circostanza storica non corrispondeva a verità in quanto, in base alla documentazione acquisita era risultato che mai il Botos era stato collocato in tale regime. Anche qui la doglianza è priva di fondamento; premesso che non è contestabile il rilievo, asseverato anche in sede di accertamento peritale (come lo stesso ricorrente conferma), che la detenzione in regime di isolamento ha una connotazione di maggiore afflittività rispetto a quella in regime ordinario e che, pertanto, la stessa è ragionevolmente fomite, a cagione del maggior danno che la sua ingiustificata sofferenza determina, di un indennizzo maggiorato, rileva il Collegio che, con motivazione del tutto convincente, la Corte territoriale ha considerato equivalente, sotto il profilo della indennizzabilità del maggior danno, il periodo di oltre due anni, nel quale il Botos, detenuto presso la Casa circondariale di Treviso, erroneamente considerato dagli altri detenuti un collaboratore di giustizia, era rimasto segregato, per motivi di sicurezza, rispetto alla restante comunità carceraria, in una condizione di fatto equivalente ai soggetti sottoposti al regime di isolamento, non potendo, per tale motivo, beneficiare dei maggiori, relativi, agi, puntualmente evocati dalla Corte di appello, che la ordinaria condizione permette; quanto alla incidenza percentuale in termini indennitari di tale condizione, essa è stata determinata in sede di consulenza tecnica e confermata con motivazione certamente non manifestamente illogica da parte dei giudici del merito; la natura di tale accertamento, afferente ad un fatto, esclude, appunto in assenza di profili di manifesta illogicità, il sindacato di questa Corte sul punto.Quanto al terzo motivo di ricorso, riguardante la pretesa duplicazione di talune voci indennitarie o, quanto meno, il difetto di motivazione in relazione alla determinazione dell'indennizzo in misura superiore al cosiddetto criterio aritmetico, è sufficiente richiamare la regola giurisprudenziale secondo la quale la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non soltanto della durata della detenzione, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze familiari e personali scaturite dalla privazione della libertà (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 ottobre 2009, n. 40906). Ha, pertanto, correttamente operato il Collegio altoatesino, tenuto conto della pluralità di voci di danno computate a carico dell'originario istante, nel non limitare alla risultante del mero calcolo aritmetico l'ammontare dell'indennizzo a questo spettante. Tralasciando, per qualche momento l'esame del quarto motivo di ricorso, e passando a quello del quinto motivo, concernente il regime delle spese di giudizio definito con la ordinanza impugnata nel senso della parziale compensazione fra le parti, nella misura di 1/3, si osserva che, diversamente da quanto il ricorrente Ministero opina, in tale statuizione non vi è alcuna mancanza di motivazione né, tantomeno, la violazione del giudicato. Partendo da tale secondo aspetto si rileva che non costituisce un vincolo al regolamento delle spese giudiziali il fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto che il complessivo ammontare dell'indennizzo spettante al Botos dovesse essere abbattuto nella misura del 20% stante il suo accertato concorso di colpa nella determinazione della situazione fondante la stato di privazione della libertà personale. L'evidente diversità di rationes esistente fra le due condanne impartite con la ordinanza impugnata, I"una relativa al pagamento delle indennità, l'altra al ristoro delle spese di giudizio affrontate per il conseguimento di quella, giustifica la sostanziale indipendenza logica fra la determinazione dell'una somma e la determinazione dell'altra; diversamente dovrebbe ritenersi, ma la assurdità è evidente, che il quantum di colpa che è stato individuato nel comportamento del Botos in occasione degli eventi che hanno condotto alla sua carcerazione, continui a riverberare i suoi effetti anche in occasione della sua scelta (peraltro obbligata, non essendo prevista una forma, per così dire, negoziale di definizione della controversia) di attivare le vie legali per ottenere l'indennizzo dovutogli.In altre parole, la originaria, parziale, colposità della condotta estenderebbe, secondo l'avviso della ricorrente difesa, i suoi effetti anche sulle successive condotte che nulla potrebbero avere di men che prudente (si immagini il caso in cui colui che agisca in giudizio per conseguire la indennità già abbia considerato, nel formulare e dosare la sua domanda giudiziale, la sua parziale responsabilità nella causazione del fatto da cui origina l'obbligo indennitario); evidente è la incongruità della tesi prospettata. Coerentemente con il sistema la Corte territoriale ha, invece, in considerazione del solo parziale accoglimento della pretesa azionata in giudizio dal Botos - il cui ammontare, ferma restando la fondatezza della pretesa nel suo an, era, effettivamente, assai maggiore di quello che gli è poi stato effettivamente liquidato - determinato solo nella misura dei due terzi l'ammontare dell'importo delle spese giudiziali delle quali l'originario ricorrente deve essere ristorato, avendo preso atto della, pur limitata, soccombenza parziale di costui, tale da giustificare, sia pure solo nella restante misura di un terzo, la compensazione delle spese giudiziali fra il sostanziale victor ed il quasi integrale victus. Ritornando, a questo punto, al quarto motivo di impugnazione, riguardante la decorrenza degli interessi da applicare su talune delle somme al cui pagamento l'Amministrazione statale è stata condannata, si rileva che lo stesso è fondato. Osserva, infatti, il Collegio che con la ordinanza impugnata è stato, fra l'altro, stabilito che sia gli interessi sulla somma di euro 121.348,80, liquidata a titolo di indennizzo del danno biologico, morale ed esistenziale sofferto successivamente alla cessazione del periodo di detenzione subito, nonchè su quella di euro 40.479,79, liquidata per il danno patrimoniale sofferto dal Botos, debbano decorrere dal 3 marzo 2020, data in cui sarebbero passate in giudicato le relative pronunzie già contenute nella ordinanza emessa dalla Corte di Bolzano in data 7 marzo 2019. Siffatta affermazione è erronea, posto che a seguito dell'avvenuto annullamento con sentenza di questa Corte n. 10237 del 2020 della precedente ordinanza emessa dalla Sezione distaccata bolzanina della Corte di appello di Trento in data 7 marzo 2019, il suo intero contenuto condannatorio è stato posto in discussione, senza cioè che nessuna delle componenti prima indicate possa dirsi essere passata in giudicato; ciò vale sia per la parte avente ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto (in relazione al quale vi è stata espressamente annullata la precedente ordinanza - si veda, infatti, il punto 2.6 della sentenza di annullamento con rinvio), sia per la parte riguardante le altre voci di danno dianzi indicate, considerato che nella precedente sentenza si era chiarito che la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, "nella sua globalità ed in tutte le sue peculiari e concrete sfaccettature, comprensivo del danno morale soggettivo, del danno esistenziale del danno biologico temporaneo", "viola(va) i principi di ragionevole adeguatezza che devono ispirare la delibazione equitativa del giudice della riparazione". In tal senso appare fondata la doglianza della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che l'affermazione in ordine alla già conseguita definitività delle due pronunzie di cui sopra, e conseguentemente sulla relativa decorrenza degli interessi, non trova riscontro nel contenuto della citata sentenza n. 10237 del 2020. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla indicazione della decorrenza degli interessi relativi alle somme sopraindicate, decorrenza che, visto l'art. 620, lettera /), cod. proc. pen., può essere individuato, senza che vi sia la necessità di un ulteriore rinvio, in quello di pronunzia della presente sentenza. La parziale reciproca soccombenza giustifica la pronunzia di integrale compensazione delle spese della presenta fase del giudizio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente agli interessi, la cui decorrenza era stata fis
Sentenza Cassazione n. 27461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris