CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 10614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] le rispettive pene, concordate fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati loro ascritti ai sensi, al capo A, degli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e, al capo B, dell’art. 707 cod. pen. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, il Tribunale, verificato la sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Il comune motivo addotto nei presenti ricorsi è pertanto inammissibile. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore I