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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09551/2026

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’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, quale incorporante a seguito di fusione di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore speciale ex art. 78 c.p.c. del fallimento 1 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1813/2024, depositata il 29/12/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] D’Orazio

1. Con sentenza del 29/12/1994 il tribunale di Macerata dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, di [OSCURATO:PERSONA].

Con successiva sentenza del tribunale n. 66/95, depositata il 5/7/1995, veniva dichiarato il fallimento in estensione, tra gli altri, anche del rag. [OSCURATO:PERSONA].

2. Tale ultima sentenza veniva impugnata dal Baioni con opposizione dinanzi al tribunale di Macerata, con atto di citazione notificato il 25/7/1995, nella vigenza della vecchia disciplina dell’ art. 18 l.f.

3. Il tribunale di Macerata, con sentenza n. 626/2010, rigettava l’opposizione.

4. Avverso tale sentenza il Baioni proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Ancona che, con sentenza n. 1530/2016, dell’1/12/2016, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di alcuni dei creditori istanti, dichiarava la nullità della sentenza n. 626/2010 del tribunale di 2 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Macerata, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex articoli 353 e 353 c.p.c.

5. Il procedimento veniva riassunto nei confronti di tutti i creditori istanti con atto di citazione in riassunzione del 21/2/2017 dinanzi al tribunale di Macerata che, con sentenza n. 778/2021 del 27/7/2021, rigettava l’opposizione.

6. Tale ultima sentenza veniva impugnata dal Baioni dinanzi alla Corte d’appello di Ancona che, con la sentenza oggetto del presente ricorso (n. 1813/2024, depositata il 29/12/2024), dichiarava inammissibile l’appello, in quanto tardivo perché, dovendo essere introdotto con il reclamo, la citazione, seppure notificata nel rispetto del termine lungo di impugnazione (26/7/2022), era stata iscritta a ruolo nei due giorni successivi alla scadenza di tale termine (il 29/7/2022).

La Corte territoriale evidenziava che, ai sensi dell’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 , in attuazione del principio processuale del «tempus regit actum», la normativa sopravvenuta trovava applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento fosse stato pronunciato prima della riforma del 2006, né che la sentenza fosse stata emanata - ovvero trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l’avevano seguita o preceduta – secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006- 2007 (si citava Cass. n. 5925 del 2016 ).

Per la Corte distrettuale nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , le disposizioni della normativa riformata trovavano applicazione immediata, ai sensi dell’ art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare, che si concludeva con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione. 3 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 7 .

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 8 .

Sono rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e figli, la [OSCURATO:SOCIETA]., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore speciale nominato dal presidente del tribunale ex art. 78 c.p.c. del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (dopo il decesso del primo curatore), l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] art. 78 c.p.c. del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dopo il decesso del primo curatore), il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato in estensione del fallimento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 .

Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Error in procedendo: violazione o falsa applicazione dell’ art. 18, comma 1, l.f. - nella formulazione ex art. 2, comma 7, d.lgs. 12/9/2007, n. 169 - dell’ art. 22, comma 2, d.lgs. n. 169/2007 cit., dell’ art. 5 c.p.c. , degli articoli 11 e 14 delle preleggi, nonché degli articoli 323 , 339 e 342 c.p.c. [ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ].

In subordine è sollevata QLC degli articoli 18 l.f. , 2, comma 7 , e 22, comma 2, d.lgs. 12/9/2007, n. 169 , in relazione all’ art. 3 della Costituzione ».

Il ricorrente si duole della dichiarazione di tardività dell’appello perché, essendo stato introdotto con citazione e non reclamo ex art. 18 l.f. (con ricorso), avrebbe dovuto essere, non solo notificato, ma anche iscritto a ruolo entro il termine lungo di un anno scadente il 27/7/2022, a fronte di un’iscrizione a ruolo avvenuta, invece, il 29/7/2022.

La Corte territoriale ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum e, dunque, la nuova disciplina ex art. 2, comma 7 , e 22, 4 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 , ritenuta di immediata applicazione anche ai giudizi in corso.

Ragionando in tal modo, però, ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato l’ art. 5 c.p.c. , in materia di perpetuatio iurisdictionis, gli articoli 11 e 14 delle preleggi, gli articoli 329 , 339 e 342 c.p.c. , nonché l’ art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 .

La Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata nel 1995 e che era stata impugnata secondo la disciplina all’epoca vigente, quindi con opposizione dinanzi allo stesso tribunale fallimentare, con atto di citazione notificato il 25/7/1995, introduttivo di un «unitario giudizio ancora pendente alla data di entrata in vigore dello ius superveniens».

La Corte territoriale, invece, ha ritenuto applicabile la nuova formulazione dell’ art. 18 l.f. , che prevede il reclamo in luogo dell’appello, errando così nell’interpretazione e nell’applicazione dell’ art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 .

Il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di cassazione n. 7471 del 2008 , con i relativi principi correlati: la doverosità di una interpretazione restrittiva, aderente al dato letterale; la pluralità di fasi che scandiscono la procedura fallimentare, fra loro collegate, ma non perciò omologabili o connesse in senso unitario, restando ciascuna di esse sottoposta ad autonoma e differente disciplina; la circostanza che con la sentenza dichiarativa di fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale.

L’ art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore», sicché tale dizione non può alludere che ai procedimenti che alla data del 1/1/2008 si trovavano nella fase prefallimentare; 5 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 situazione diversa da quella oggetto d’esame, in quanto la relativa fase prefallimentare si era conclusa con la sentenza di fallimento già dal luglio del 1995.

Tale interpretazione sarebbe sorretta da quattro considerazioni: l’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 distingue tra «procedimenti per la dichiarazione di fallimento» e «procedure concorsuali»; la relazione illustrativa del governo al d.lgs. n. 169 2007 deporrebbe in tal senso; l’ art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 , seppur non applicabile ratione temporis, costituirebbe però un valido ausilio interpretativo, distinguendo tra «ricorsi per dichiarazione di fallimento» e «procedure di fallimento»; pur essendo vero che si era in presenza di una situazione «bifasica», tuttavia la circostanza che la fase successiva alla sentenza di fallimento e che aveva ad oggetto la sua impugnazione era iniziata nel 1995 (25/7/1995), faceva sì che tale seconda fase non poteva definirsi un «procedimento per la dichiarazione di fallimento», soggiacendo alla regola dell’ art. 5 c.p.c.

Il giudizio introdotto nel 1995 deve dunque intendersi «unitario», soggiacendo alle regole esistenti al momento della sua introduzione le quali, non solo prevedevano l’opposizione dinanzi al tribunale, ma consentivano un secondo grado di merito con la proposizione del successivo appello.

Il ricorrente contesta poi il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 5925 del 2016 .

In tale pronuncia vi sarebbe l’affermazione per cui la nuova fase del processo concorsuale viene «aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento»; ma - prosegue il ricorrente - poiché nella specie la sentenza è stata pubblicata nel 1995, la successiva fase impugnatoria doveva rispettare le regole allora vigenti, non solo per l’iniziale opposizione dinanzi al tribunale, ma anche per quelle successive (appello con atto di citazione e non reclamo) proprio in 6 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 omaggio all’unitarietà del giudizio instaurato nel 1995 e alla regola dettata dall’ art. 5 c.p.c.

Inoltre, il ricorrente evidenzia, citando Cass., n. 1727 del 2014 , che, pur facendosi applicazione del principio tempus regit actum, con ciò derogando alla regola della perpetuatio iurisdictionis, ex art. 5 c.p.c. , tale deroga opererebbe nei casi previsti, e quindi per i soli casi di «procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1/1/2008)»; tale espressione dovrebbe interpretarsi in base alla locuzione testuale e quindi solo alle ipotesi in cui alla data del 1/1/2008 risultava pendente una procedura per dichiarazione di fallimento, e cioè la fase prefallimentare, qui abbondantemente esaurita da oltre 13 anni.

Il ricorrente aggiunge che, esaminando la motivazione della sentenza di questa Corte n. 5925 del 2016 , l’applicazione dello ius superveniens alla fase impugnatoria risulta giustificata con l’argomento per cui «la sentenza di fallimento [è] il discrimen tra i due regimi normativi».

Nel nostro caso, invece, la sentenza di fallimento è del 1995, escludendosi l’applicabilità del nuovo regime.

Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile l’attuale art. 18 l.f. , in base al quale l’impugnazione doveva essere proposta con reclamo da depositarsi entro 30 giorni, ma lo ius superveniens richiamato riguarderebbe l’impugnazione della «sentenza che dichiara il fallimento», non già della sentenza che rigetta l’opposizione avverso la sentenza di fallimento.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. , in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 7 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 3 .

La sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona in data 29/12/2024, si trova al vertice di una vicenda processuale che è iniziata con la sentenza del tribunale di Macerata del 29/12/1994, che ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del tribunale di Macerata del 5/7/1995 il fallimento è stato esteso, tra gli altri, anche a [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto.

Tale sentenza è stata impugnata dal Baioni con atto di citazione del 25/7/1995 dinanzi allo stesso tribunale di Macerata, con opposizione.

Il tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione con sentenza n. 626 del 2010.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza dell’1/12/2016 ha dichiarato la nullità della sentenza del tribunale, rimettendo le parti dinanzi al tribunale ex articoli 353 e 354 .

Riassunto il procedimento nei confronti di tutti i creditori istanti con atto di riassunzione del 20/2/2017, il tribunale di Macerata con sentenza n. 778/2021 del 27/7/2021 ha rigettato l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Proprio tale ultima sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Ancona con atto di citazione notificato il 27/7/2022, ma con iscrizione a ruolo solo il 29/7/2022, quando il termine processuale «lungo» annuale per proporre l’impugnazione era ormai scaduto.

Il fallimento del Baioni di cui si controverte è, dunque, quello «ri- dichiarato» dal tribunale il 27/7/2021, quindi in piena vigenza della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , cui pertanto si doveva applicare pienamente il nuovo regime del reclamo, con i termini e, in difetto di notifica del cancelliere, con termine lungo ex art. 325 - 327 c.p.c. 8 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 4 .

Il procedimento prefallimentare è stato definito, una prima volta, con sentenza del tribunale di Macerata n. 66/1995 del 5/7/1995, dichiarativa di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] e, una seconda volta, a seguito di annullamento di tale sentenza per violazione del litisconsorzio necessario con i creditori istanti, con altra sentenza del tribunale di Macerata n. 778/2021 del 27/7/2021, di rigetto dell’opposizione.

Trattasi, dunque, di procedimento prefallimentare «pendente» in base all’orientamento interpretativo formatosi sulla disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 (art. 150 e art. 153) ed al d.lgs. n. 169 del 2007 (art. 22) .

Per questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello emessa in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 , ma resa in un giudizio di opposizione nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data antecedente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. (oltre che del n. 5 del 2006 ), va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, l.fall.

Invero, l' art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 dà piena attuazione al principio processuale del "tempus regit actum", secondo il quale la normativa sopravvenuta trova applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento sia stato pronunciato prima della riforma del 2006, né che la sentenza di appello sia stata emanata - ovvero trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l'hanno seguita o preceduta - secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007 ( Cass., sez. 1, 24/3/2016, n. 5925 ).

Ciò in quanto le disposizioni di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 «trovano applicazione immediata […] sia in senso stretto per 9 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione» ( Cass., n. 17273 del 37 2014 ; Cass. n. 23043 del 2009 ; Cass. n. 13086 del 2010 ; Cass. n. 22245 del 2010 ).

In sostanza, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento apre una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell’ art. 16 l.f. , e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimen tra i due regimi normativi ( Cass., n. 20551 del 2009 ; Cass. n. 5925 del 2016 ).

Inoltre, si è chiarito che la nuova normativa di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 trova applicazione anche per le sentenze dichiarative di fallimento pronunciate «prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 » e anche qualora «la sentenza impugnata sia stata emanata ovvero, si aggiunge, trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l’anno seguita o preceduta, secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007» ( Cass., n. 5925 del 2016 ).

Insomma, la nuova normativa introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 «trova immediata applicazione nei confronti di tutti i processi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento sia che gli stessi si trovino nella fase prefallimentare e sia che si trovino in sede di impugnazione» ( Cass. n. 17273 del 30/7/2014 ; Cass. n. 23043 del 30/10/2009 ; Cass. n. 7471 del 2008 ).

Pertanto, poiché l’appello è stato introdotto con citazione notificata il 26/7/2022, ma depositata il 29/7/2022, quando era già scaduto il termine annuale per l’impugnazione in data 27/7/2022, in 10 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 quanto la sentenza del tribunale di Macerata è stata pubblicata il 27/7/2021, non dovendosi tenere conto ovviamente della sospensione feriale dei termini in virtù della natura della controversia in esame, l’appello era tardivo.

A nulla rileva, poi, che l’ art. 18 l.f. , dopo le modifiche di cui al d.lgs. n. 269 del 2007 , prevede che «contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore […] con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello nel termine perentorio di 30 giorni».

È evidente, infatti, che la medesima disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi, relativa al vecchio rito, di rigetto dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento da parte del tribunale.

4.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta manifestamente infondata.

Per il ricorrente, dunque, ove l’ art. 18 l.f. venisse interpretato come preteso dalla Corte d’appello, esso sarebbe incostituzionale per violazione dell’ art. 3 della Costituzione , «stante la sua palese irrazionalità».

Sarebbe, quindi, irrazionale sostenere la necessità del reclamo ex art. 18 l.f. , nel caso in cui si sia già svolto un primo grado di giudizio, di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, con il rito di cognizione ordinaria; significherebbe «negare […] gli stessi presupposti che hanno indotto il legislatore della riforma a prevedere uno strumento (reclamo) in grado di semplificare e snellire il contenzioso, accelerando nella definizione».

Si assisterebbe, in sostanza, ad un «aggravamento del giudizio», caratterizzato «da due gradi»; ossia «proprio la conseguenza che il legislatore intendeva evitare».

Sarebbe poi irrazionale il miscuglio «di riti eterogenei nell’ambito dello stesso giudizio, dapprima condotto col rito ordinario e poi con quello camerale». 11 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Per il ricorrente, allora, la normativa in questione non sarebbe applicabile in un caso nel quale la sentenza di fallimento era già stata opposta dinanzi al tribunale in base alle regole in precedenza vigenti.

4.2. In realtà, deve in primo luogo evidenziarsi che, in materia processuale, le scelte del legislatore risultano ampiamente discrezionali, sicché diviene angusto lo spazio per un incidente di costituzionalità ( Corte cost. n. 230 del 2022 ; n. 229 del 2010 ), conn il limite della non manifesta irragionevolezza ( Corte cost., n. 65 del 2014 ; n. 230 del 2022 ).

Inoltre, il legislatore ha previsto una speciale norma transitoria, ossia quella di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 , proprio per disciplinare le ipotesi dei «procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data» dell’1/1/2008, allo scopo di favorire la speditezza della trattazione della decisione degli stessi.

Pertanto, da un lato, deve impugnarsi con il reclamo ex art. 18 l.f. , di cui alla novella del d.lgs. n. 169 del 2007 , la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dopo l’1/1/2008 o, comunque, anche pronunciata prima di tale data, qualora pendano impugnazioni avverso la stessa, e dall’altro, deve impugnarsi con il reclamo ex art. 18 l.f. , di nuova formazione, anche la sentenza che definisce i giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, di vecchio rito.

In entrambi i casi, lo scopo del legislatore è quello di una maggiore rapidità delle decisioni, assicurate, nell’ottica del legislatore, dall’utilizzo del rimedio del reclamo camerale rispetto al rito di cognizione ordinaria, in sede di impugnazione.

5. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 325 , 342 e 737 c.p.c. e comunque del principio dell’ultrattività del rito il quale comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito 12 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme [ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ]».

Il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in virtù del principio di conversione, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve tenersi conto del deposito della citazione e della notifica della stessa.

Ha aggiunto la Corte territoriale che «non entra in gioco il principio della ultrattività del rito, secondo cui la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale, pure se errato, comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase delle impugnazioni: il rito del procedimento è sempre quello fallimentare, previsto dal R.D. n. 267/1942 , che tuttavia ha subito modifiche di immediata applicazione per il principio tempus regit actum».

In particolare, per il ricorrente dovrebbe tenersi conto della sentenza della Corte d’appello di Ancona che, con sentenza n. 1530/2016, pubblicata l’1/12/2016, dopo aver rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di alcuni dei creditori istanti, ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale di Macerata n. 626/2010, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice ex articoli 353 e 354 c.p.c.

A seguito della riassunzione nei confronti di tutti i creditori istanti, il tribunale di Macerata ha nuovamente rigettato l’opposizione avverso la dichiarazione di fallimento in estensione nei confronti del socio occulto con sentenza n. 778/2021 del 27/7/2021.

Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Ancona con atto di citazione notificato il 26/7/2022 iscritto a ruolo il 29/7/2022. 13 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Ciò che rileva, ai fini della ultrattività del rito, è che la sentenza della Corte d’appello di Ancona, qui impugnata, di cui al R.G. n. 770 del 2022 , è stata pronunciata dopo una trattazione disciplinata dal rito di cognizione ordinaria.

Ed infatti, dopo l’iscrizione a ruolo dell’appello, con provvedimento del 3/8/2022, il presidente designava il giudice relatore per la trattazione della causa.

Con decreto del 21/5/2024 la Corte territoriale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando all’appellante termine di giorni 60 per il solo deposito di comparsa conclusionale.

Del resto, del tutto simmetricamente, con il rito ordinario, e non camerale, è stato trattato anche l’appello - iscritto al n. di R.G. 1402 /2010 - avverso la prima sentenza del tribunale di Macerata, di rigetto dell’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, concluso con la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1530 del 2016.

Tutto ciò, ad avviso del ricorrente, nonostante al momento dell’iscrizione a ruolo dell’appello introduttivo del giudizio di impugnazione n. 1402/2010 R.G. fosse già entrato in vigore l’ art. 18 l.f. , come riformato dal d.lgs. n. 169 del 2007 .

Pertanto, anche a voler concedere che l’appello doveva essere introdotto con il reclamo, ai sensi dell’ art. 18 l.f. , nella formulazione vigente dopo il d.lgs. n. 169 del 2007 , e che dunque è stata errata la proposizione dell’appello con atto di citazione, sia con riferimento al primo gravame del 2010, sia con riferimento al secondo gravame del 2016, tuttavia doveva trovare applicazione la regola processuale della «ultrattività del rito», sicché «se il giudice [ha] trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme». 14 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Per il ricorrente, allora, il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, di cui all’RG n. 770/2022, conclusosi con la sentenza qui impugnata, avrebbe dovuto proseguire nelle stesse forme dei precedenti giudizi n. 1402/2010 R.G. dinanzi alla Corte d’appello di Ancona e n. 549/2017 dinanzi al tribunale di Macerata, cioè nelle forme del rito ordinario, seppure errato e, quindi, con la citazione.

Sarebbe erronea l’affermazione per cui la regola dell’ultrattività del rito non sarebbe applicabile alla fattispecie perché «il rito del presente procedimento è sempre quello fallimentare previsto dal R.D. n. 267/1942 ».

Non esisterebbe in realtà un rito fallimentare, in quanto, in vigenza della precedente normativa, le controversie in materia fallimentare relative all’opposizione alla sentenza di fallimento e alla successiva impugnazione, erano assoggettate a rito ordinario di cognizione, mentre a seguito della riforma, quelle controverse sono assoggettata a rito camerale.

6. Il motivo è infondato.

Invero, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, non potesse applicarsi il principio della «ultrattività del rito», in base al quale la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale, pure se errato, comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase dell’impugnazione.

Ciò, in quanto, «il rito del presente procedimento è sempre quello fallimentare, previsto dal R.D. n. 267/1942 », anche se va bene inteso il senso di tale affermazione.

6.1. Infatti, l'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di 15 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato - nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività ( Cass., sez. 3, 20/10/2025, n. 27853 ).

6.2. Nella specie, però, il procedimento prefallimentare – nel corso del primo grado di giudizio - è stato trattato e definito in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 267 del 1942 , anteriore sia al d.lgs. n. 5 del 2006 , sia al d.lgs. n. 269 del 2007 .

Ciò, nel pieno rispetto della normativa all’epoca vigente, per ben due volte, essendo state respinte per due volte, successive nel tempo, le opposizioni alla dichiarazione di fallimento in estensione.

Si rammenta che, nel vecchio rito, ad una fase sommaria dinanzi al tribunale fallimentare, per la dichiarazione di fallimento, seguiva una ulteriore fase, sempre dinanzi allo stesso tribunale, ma a cognizione piena, di opposizione a tale dichiarazione.

Infatti, (oltre al primo giudizio per dichiarazione di fallimento della società nel 1994 e del socio Baioni nel 1995) anche il giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, iniziato con la citazione del 25/7/1995, è stato trattato e definito dinanzi allo stesso tribunale di Macerata, ai sensi dell’ art. 18 l.f. , sempre nella formulazione vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007 . 16 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Anche in questo caso vi è stato il pieno rispetto della normativa all’epoca vigente, benché la sentenza del tribunale – in sede di opposizione - sia stata poi pronunciata nel 2010.

A questo punto, l’appello del Baioni doveva essere proposto con il reclamo ex art. 18 l.f. , sulla base della disciplina transitoria, di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 269 del 2007 , trattandosi evidentemente di «procediment[o] per la dichiarazione di fallimento pendent[e] alla data» dell’1/1/2008; il gravame è stato invece proposto con atto di citazione.

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza dell’1/12/2016, ha annullato la sentenza del tribunale n. 627 del 2010 .

Il tribunale di Macerata ha nuovamente rigettato l’opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto, come emerge dal dispositivo della sentenza n. 778 del 2021 del 27/7/2021 («rigetta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di fallimento n. 66/1995»).

A fronte di tale sentenza – pronunciata in base al vecchio rito di cui al regio decreto n. 267 del 1942 -, il Baiano in base al regime transitorio di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 269 del 2007 , avrebbe dovuto presentare impugnazione con il deposito del reclamo entro il termine lungo fissato al 27/7/2021, trattandosi di «procedimento pendente» per la dichiarazione di fallimento.

Pertanto, a ben vedere, una volta che il tribunale di Macerata ha nuovamente rigettato l’opposizione alla sentenza di fallimento in estensione del socio occulto con la sentenza del 27/7/2021, non può farsi riferimento, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, al principio della ultrattività, in quanto la sentenza di prime cure, che ha rigetto l’opposizione, non poteva che essere impugnata con il reclamo ex art. 18 l.f. , come modificato dal d.lgs. n. 269 del 2007 . 17 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Nella fattispecie in esame, il principio della ultrattività del rito deve necessariamente essere recessivo rispetto alla specifica norma transitoria di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 . 7.Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva delle controparti.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2027 Ai sensi dell’ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002 , dà da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1 , se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 18 RG n. 3622/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] D’Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, quale incorporante a seguito di fusione di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore speciale ex art. 78 c.p.c. del fallimento 1 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1813/2024, depositata il 29/12/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] D’Orazio 1. Con sentenza del 29/12/1994 il tribunale di Macerata dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, di [OSCURATO:PERSONA]. Con successiva sentenza del tribunale n. 66/95, depositata il 5/7/1995, veniva dichiarato il fallimento in estensione, tra gli altri, anche del rag. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tale ultima sentenza veniva impugnata dal Baioni con opposizione dinanzi al tribunale di Macerata, con atto di citazione notificato il 25/7/1995, nella vigenza della vecchia disciplina dell’ art. 18 l.f. 3. Il tribunale di Macerata, con sentenza n. 626/2010, rigettava l’opposizione. 4. Avverso tale sentenza il Baioni proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Ancona che, con sentenza n. 1530/2016, dell’1/12/2016, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di alcuni dei creditori istanti, dichiarava la nullità della sentenza n. 626/2010 del tribunale di 2 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Macerata, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex articoli 353 e 353 c.p.c. 5. Il procedimento veniva riassunto nei confronti di tutti i creditori istanti con atto di citazione in riassunzione del 21/2/2017 dinanzi al tribunale di Macerata che, con sentenza n. 778/2021 del 27/7/2021, rigettava l’opposizione. 6. Tale ultima sentenza veniva impugnata dal Baioni dinanzi alla Corte d’appello di Ancona che, con la sentenza oggetto del presente ricorso (n. 1813/2024, depositata il 29/12/2024), dichiarava inammissibile l’appello, in quanto tardivo perché, dovendo essere introdotto con il reclamo, la citazione, seppure notificata nel rispetto del termine lungo di impugnazione (26/7/2022), era stata iscritta a ruolo nei due giorni successivi alla scadenza di tale termine (il 29/7/2022). La Corte territoriale evidenziava che, ai sensi dell’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 , in attuazione del principio processuale del «tempus regit actum», la normativa sopravvenuta trovava applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento fosse stato pronunciato prima della riforma del 2006, né che la sentenza fosse stata emanata - ovvero trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l’avevano seguita o preceduta – secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006- 2007 (si citava Cass. n. 5925 del 2016 ). Per la Corte distrettuale nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , le disposizioni della normativa riformata trovavano applicazione immediata, ai sensi dell’ art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare, che si concludeva con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione. 3 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 7 . Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 8 . Sono rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e figli, la [OSCURATO:SOCIETA]., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore speciale nominato dal presidente del tribunale ex art. 78 c.p.c. del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (dopo il decesso del primo curatore), l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] art. 78 c.p.c. del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dopo il decesso del primo curatore), il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato in estensione del fallimento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 . Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Error in procedendo: violazione o falsa applicazione dell’ art. 18, comma 1, l.f. - nella formulazione ex art. 2, comma 7, d.lgs. 12/9/2007, n. 169 - dell’ art. 22, comma 2, d.lgs. n. 169/2007 cit., dell’ art. 5 c.p.c. , degli articoli 11 e 14 delle preleggi, nonché degli articoli 323 , 339 e 342 c.p.c. [ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ]. In subordine è sollevata QLC degli articoli 18 l.f. , 2, comma 7 , e 22, comma 2, d.lgs. 12/9/2007, n. 169 , in relazione all’ art. 3 della Costituzione ». Il ricorrente si duole della dichiarazione di tardività dell’appello perché, essendo stato introdotto con citazione e non reclamo ex art. 18 l.f. (con ricorso), avrebbe dovuto essere, non solo notificato, ma anche iscritto a ruolo entro il termine lungo di un anno scadente il 27/7/2022, a fronte di un’iscrizione a ruolo avvenuta, invece, il 29/7/2022. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum e, dunque, la nuova disciplina ex art. 2, comma 7 , e 22, 4 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 , ritenuta di immediata applicazione anche ai giudizi in corso. Ragionando in tal modo, però, ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato l’ art. 5 c.p.c. , in materia di perpetuatio iurisdictionis, gli articoli 11 e 14 delle preleggi, gli articoli 329 , 339 e 342 c.p.c. , nonché l’ art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 . La Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata nel 1995 e che era stata impugnata secondo la disciplina all’epoca vigente, quindi con opposizione dinanzi allo stesso tribunale fallimentare, con atto di citazione notificato il 25/7/1995, introduttivo di un «unitario giudizio ancora pendente alla data di entrata in vigore dello ius superveniens». La Corte territoriale, invece, ha ritenuto applicabile la nuova formulazione dell’ art. 18 l.f. , che prevede il reclamo in luogo dell’appello, errando così nell’interpretazione e nell’applicazione dell’ art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 . Il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di cassazione n. 7471 del 2008 , con i relativi principi correlati: la doverosità di una interpretazione restrittiva, aderente al dato letterale; la pluralità di fasi che scandiscono la procedura fallimentare, fra loro collegate, ma non perciò omologabili o connesse in senso unitario, restando ciascuna di esse sottoposta ad autonoma e differente disciplina; la circostanza che con la sentenza dichiarativa di fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale. L’ art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007 prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore», sicché tale dizione non può alludere che ai procedimenti che alla data del 1/1/2008 si trovavano nella fase prefallimentare; 5 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 situazione diversa da quella oggetto d’esame, in quanto la relativa fase prefallimentare si era conclusa con la sentenza di fallimento già dal luglio del 1995. Tale interpretazione sarebbe sorretta da quattro considerazioni: l’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 distingue tra «procedimenti per la dichiarazione di fallimento» e «procedure concorsuali»; la relazione illustrativa del governo al d.lgs. n. 169 2007 deporrebbe in tal senso; l’ art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 , seppur non applicabile ratione temporis, costituirebbe però un valido ausilio interpretativo, distinguendo tra «ricorsi per dichiarazione di fallimento» e «procedure di fallimento»; pur essendo vero che si era in presenza di una situazione «bifasica», tuttavia la circostanza che la fase successiva alla sentenza di fallimento e che aveva ad oggetto la sua impugnazione era iniziata nel 1995 (25/7/1995), faceva sì che tale seconda fase non poteva definirsi un «procedimento per la dichiarazione di fallimento», soggiacendo alla regola dell’ art. 5 c.p.c. Il giudizio introdotto nel 1995 deve dunque intendersi «unitario», soggiacendo alle regole esistenti al momento della sua introduzione le quali, non solo prevedevano l’opposizione dinanzi al tribunale, ma consentivano un secondo grado di merito con la proposizione del successivo appello. Il ricorrente contesta poi il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 5925 del 2016 . In tale pronuncia vi sarebbe l’affermazione per cui la nuova fase del processo concorsuale viene «aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento»; ma - prosegue il ricorrente - poiché nella specie la sentenza è stata pubblicata nel 1995, la successiva fase impugnatoria doveva rispettare le regole allora vigenti, non solo per l’iniziale opposizione dinanzi al tribunale, ma anche per quelle successive (appello con atto di citazione e non reclamo) proprio in 6 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 omaggio all’unitarietà del giudizio instaurato nel 1995 e alla regola dettata dall’ art. 5 c.p.c. Inoltre, il ricorrente evidenzia, citando Cass., n. 1727 del 2014 , che, pur facendosi applicazione del principio tempus regit actum, con ciò derogando alla regola della perpetuatio iurisdictionis, ex art. 5 c.p.c. , tale deroga opererebbe nei casi previsti, e quindi per i soli casi di «procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1/1/2008)»; tale espressione dovrebbe interpretarsi in base alla locuzione testuale e quindi solo alle ipotesi in cui alla data del 1/1/2008 risultava pendente una procedura per dichiarazione di fallimento, e cioè la fase prefallimentare, qui abbondantemente esaurita da oltre 13 anni. Il ricorrente aggiunge che, esaminando la motivazione della sentenza di questa Corte n. 5925 del 2016 , l’applicazione dello ius superveniens alla fase impugnatoria risulta giustificata con l’argomento per cui «la sentenza di fallimento [è] il discrimen tra i due regimi normativi». Nel nostro caso, invece, la sentenza di fallimento è del 1995, escludendosi l’applicabilità del nuovo regime. Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile l’attuale art. 18 l.f. , in base al quale l’impugnazione doveva essere proposta con reclamo da depositarsi entro 30 giorni, ma lo ius superveniens richiamato riguarderebbe l’impugnazione della «sentenza che dichiara il fallimento», non già della sentenza che rigetta l’opposizione avverso la sentenza di fallimento. 2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. , in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 7 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 3 . La sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona in data 29/12/2024, si trova al vertice di una vicenda processuale che è iniziata con la sentenza del tribunale di Macerata del 29/12/1994, che ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del tribunale di Macerata del 5/7/1995 il fallimento è stato esteso, tra gli altri, anche a [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto. Tale sentenza è stata impugnata dal Baioni con atto di citazione del 25/7/1995 dinanzi allo stesso tribunale di Macerata, con opposizione. Il tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione con sentenza n. 626 del 2010. La Corte d’appello di Ancona con sentenza dell’1/12/2016 ha dichiarato la nullità della sentenza del tribunale, rimettendo le parti dinanzi al tribunale ex articoli 353 e 354 . Riassunto il procedimento nei confronti di tutti i creditori istanti con atto di riassunzione del 20/2/2017, il tribunale di Macerata con sentenza n. 778/2021 del 27/7/2021 ha rigettato l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Proprio tale ultima sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Ancona con atto di citazione notificato il 27/7/2022, ma con iscrizione a ruolo solo il 29/7/2022, quando il termine processuale «lungo» annuale per proporre l’impugnazione era ormai scaduto. Il fallimento del Baioni di cui si controverte è, dunque, quello «ri- dichiarato» dal tribunale il 27/7/2021, quindi in piena vigenza della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , cui pertanto si doveva applicare pienamente il nuovo regime del reclamo, con i termini e, in difetto di notifica del cancelliere, con termine lungo ex art. 325 - 327 c.p.c. 8 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 4 . Il procedimento prefallimentare è stato definito, una prima volta, con sentenza del tribunale di Macerata n. 66/1995 del 5/7/1995, dichiarativa di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] e, una seconda volta, a seguito di annullamento di tale sentenza per violazione del litisconsorzio necessario con i creditori istanti, con altra sentenza del tribunale di Macerata n. 778/2021 del 27/7/2021, di rigetto dell’opposizione. Trattasi, dunque, di procedimento prefallimentare «pendente» in base all’orientamento interpretativo formatosi sulla disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 (art. 150 e art. 153) ed al d.lgs. n. 169 del 2007 (art. 22) . Per questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello emessa in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 , ma resa in un giudizio di opposizione nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data antecedente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. (oltre che del n. 5 del 2006 ), va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, l.fall. Invero, l' art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 dà piena attuazione al principio processuale del "tempus regit actum", secondo il quale la normativa sopravvenuta trova applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento sia stato pronunciato prima della riforma del 2006, né che la sentenza di appello sia stata emanata - ovvero trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l'hanno seguita o preceduta - secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007 ( Cass., sez. 1, 24/3/2016, n. 5925 ). Ciò in quanto le disposizioni di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 «trovano applicazione immediata […] sia in senso stretto per 9 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione» ( Cass., n. 17273 del 37 2014 ; Cass. n. 23043 del 2009 ; Cass. n. 13086 del 2010 ; Cass. n. 22245 del 2010 ). In sostanza, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento apre una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell’ art. 16 l.f. , e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimen tra i due regimi normativi ( Cass., n. 20551 del 2009 ; Cass. n. 5925 del 2016 ). Inoltre, si è chiarito che la nuova normativa di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 trova applicazione anche per le sentenze dichiarative di fallimento pronunciate «prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 » e anche qualora «la sentenza impugnata sia stata emanata ovvero, si aggiunge, trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l’anno seguita o preceduta, secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007» ( Cass., n. 5925 del 2016 ). Insomma, la nuova normativa introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 «trova immediata applicazione nei confronti di tutti i processi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento sia che gli stessi si trovino nella fase prefallimentare e sia che si trovino in sede di impugnazione» ( Cass. n. 17273 del 30/7/2014 ; Cass. n. 23043 del 30/10/2009 ; Cass. n. 7471 del 2008 ). Pertanto, poiché l’appello è stato introdotto con citazione notificata il 26/7/2022, ma depositata il 29/7/2022, quando era già scaduto il termine annuale per l’impugnazione in data 27/7/2022, in 10 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 quanto la sentenza del tribunale di Macerata è stata pubblicata il 27/7/2021, non dovendosi tenere conto ovviamente della sospensione feriale dei termini in virtù della natura della controversia in esame, l’appello era tardivo. A nulla rileva, poi, che l’ art. 18 l.f. , dopo le modifiche di cui al d.lgs. n. 269 del 2007 , prevede che «contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore […] con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello nel termine perentorio di 30 giorni». È evidente, infatti, che la medesima disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi, relativa al vecchio rito, di rigetto dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento da parte del tribunale. 4.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta manifestamente infondata. Per il ricorrente, dunque, ove l’ art. 18 l.f. venisse interpretato come preteso dalla Corte d’appello, esso sarebbe incostituzionale per violazione dell’ art. 3 della Costituzione , «stante la sua palese irrazionalità». Sarebbe, quindi, irrazionale sostenere la necessità del reclamo ex art. 18 l.f. , nel caso in cui si sia già svolto un primo grado di giudizio, di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, con il rito di cognizione ordinaria; significherebbe «negare […] gli stessi presupposti che hanno indotto il legislatore della riforma a prevedere uno strumento (reclamo) in grado di semplificare e snellire il contenzioso, accelerando nella definizione». Si assisterebbe, in sostanza, ad un «aggravamento del giudizio», caratterizzato «da due gradi»; ossia «proprio la conseguenza che il legislatore intendeva evitare». Sarebbe poi irrazionale il miscuglio «di riti eterogenei nell’ambito dello stesso giudizio, dapprima condotto col rito ordinario e poi con quello camerale». 11 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Per il ricorrente, allora, la normativa in questione non sarebbe applicabile in un caso nel quale la sentenza di fallimento era già stata opposta dinanzi al tribunale in base alle regole in precedenza vigenti. 4.2. In realtà, deve in primo luogo evidenziarsi che, in materia processuale, le scelte del legislatore risultano ampiamente discrezionali, sicché diviene angusto lo spazio per un incidente di costituzionalità ( Corte cost. n. 230 del 2022 ; n. 229 del 2010 ), conn il limite della non manifesta irragionevolezza ( Corte cost., n. 65 del 2014 ; n. 230 del 2022 ). Inoltre, il legislatore ha previsto una speciale norma transitoria, ossia quella di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 , proprio per disciplinare le ipotesi dei «procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data» dell’1/1/2008, allo scopo di favorire la speditezza della trattazione della decisione degli stessi. Pertanto, da un lato, deve impugnarsi con il reclamo ex art. 18 l.f. , di cui alla novella del d.lgs. n. 169 del 2007 , la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dopo l’1/1/2008 o, comunque, anche pronunciata prima di tale data, qualora pendano impugnazioni avverso la stessa, e dall’altro, deve impugnarsi con il reclamo ex art. 18 l.f. , di nuova formazione, anche la sentenza che definisce i giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, di vecchio rito. In entrambi i casi, lo scopo del legislatore è quello di una maggiore rapidità delle decisioni, assicurate, nell’ottica del legislatore, dall’utilizzo del rimedio del reclamo camerale rispetto al rito di cognizione ordinaria, in sede di impugnazione. 5. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 325 , 342 e 737 c.p.c. e comunque del principio dell’ultrattività del rito il quale comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito 12 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme [ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ]». Il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in virtù del principio di conversione, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve tenersi conto del deposito della citazione e della notifica della stessa. Ha aggiunto la Corte territoriale che «non entra in gioco il principio della ultrattività del rito, secondo cui la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale, pure se errato, comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase delle impugnazioni: il rito del procedimento è sempre quello fallimentare, previsto dal R.D. n. 267/1942 , che tuttavia ha subito modifiche di immediata applicazione per il principio tempus regit actum». In particolare, per il ricorrente dovrebbe tenersi conto della sentenza della Corte d’appello di Ancona che, con sentenza n. 1530/2016, pubblicata l’1/12/2016, dopo aver rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di alcuni dei creditori istanti, ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale di Macerata n. 626/2010, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice ex articoli 353 e 354 c.p.c. A seguito della riassunzione nei confronti di tutti i creditori istanti, il tribunale di Macerata ha nuovamente rigettato l’opposizione avverso la dichiarazione di fallimento in estensione nei confronti del socio occulto con sentenza n. 778/2021 del 27/7/2021. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Ancona con atto di citazione notificato il 26/7/2022 iscritto a ruolo il 29/7/2022. 13 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Ciò che rileva, ai fini della ultrattività del rito, è che la sentenza della Corte d’appello di Ancona, qui impugnata, di cui al R.G. n. 770 del 2022 , è stata pronunciata dopo una trattazione disciplinata dal rito di cognizione ordinaria. Ed infatti, dopo l’iscrizione a ruolo dell’appello, con provvedimento del 3/8/2022, il presidente designava il giudice relatore per la trattazione della causa. Con decreto del 21/5/2024 la Corte territoriale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando all’appellante termine di giorni 60 per il solo deposito di comparsa conclusionale. Del resto, del tutto simmetricamente, con il rito ordinario, e non camerale, è stato trattato anche l’appello - iscritto al n. di R.G. 1402 /2010 - avverso la prima sentenza del tribunale di Macerata, di rigetto dell’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, concluso con la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1530 del 2016. Tutto ciò, ad avviso del ricorrente, nonostante al momento dell’iscrizione a ruolo dell’appello introduttivo del giudizio di impugnazione n. 1402/2010 R.G. fosse già entrato in vigore l’ art. 18 l.f. , come riformato dal d.lgs. n. 169 del 2007 . Pertanto, anche a voler concedere che l’appello doveva essere introdotto con il reclamo, ai sensi dell’ art. 18 l.f. , nella formulazione vigente dopo il d.lgs. n. 169 del 2007 , e che dunque è stata errata la proposizione dell’appello con atto di citazione, sia con riferimento al primo gravame del 2010, sia con riferimento al secondo gravame del 2016, tuttavia doveva trovare applicazione la regola processuale della «ultrattività del rito», sicché «se il giudice [ha] trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme». 14 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Per il ricorrente, allora, il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, di cui all’RG n. 770/2022, conclusosi con la sentenza qui impugnata, avrebbe dovuto proseguire nelle stesse forme dei precedenti giudizi n. 1402/2010 R.G. dinanzi alla Corte d’appello di Ancona e n. 549/2017 dinanzi al tribunale di Macerata, cioè nelle forme del rito ordinario, seppure errato e, quindi, con la citazione. Sarebbe erronea l’affermazione per cui la regola dell’ultrattività del rito non sarebbe applicabile alla fattispecie perché «il rito del presente procedimento è sempre quello fallimentare previsto dal R.D. n. 267/1942 ». Non esisterebbe in realtà un rito fallimentare, in quanto, in vigenza della precedente normativa, le controversie in materia fallimentare relative all’opposizione alla sentenza di fallimento e alla successiva impugnazione, erano assoggettate a rito ordinario di cognizione, mentre a seguito della riforma, quelle controverse sono assoggettata a rito camerale. 6. Il motivo è infondato. Invero, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, non potesse applicarsi il principio della «ultrattività del rito», in base al quale la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale, pure se errato, comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase dell’impugnazione. Ciò, in quanto, «il rito del presente procedimento è sempre quello fallimentare, previsto dal R.D. n. 267/1942 », anche se va bene inteso il senso di tale affermazione. 6.1. Infatti, l'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di 15 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato - nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività ( Cass., sez. 3, 20/10/2025, n. 27853 ). 6.2. Nella specie, però, il procedimento prefallimentare – nel corso del primo grado di giudizio - è stato trattato e definito in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 267 del 1942 , anteriore sia al d.lgs. n. 5 del 2006 , sia al d.lgs. n. 269 del 2007 . Ciò, nel pieno rispetto della normativa all’epoca vigente, per ben due volte, essendo state respinte per due volte, successive nel tempo, le opposizioni alla dichiarazione di fallimento in estensione. Si rammenta che, nel vecchio rito, ad una fase sommaria dinanzi al tribunale fallimentare, per la dichiarazione di fallimento, seguiva una ulteriore fase, sempre dinanzi allo stesso tribunale, ma a cognizione piena, di opposizione a tale dichiarazione. Infatti, (oltre al primo giudizio per dichiarazione di fallimento della società nel 1994 e del socio Baioni nel 1995) anche il giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, iniziato con la citazione del 25/7/1995, è stato trattato e definito dinanzi allo stesso tribunale di Macerata, ai sensi dell’ art. 18 l.f. , sempre nella formulazione vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007 . 16 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Anche in questo caso vi è stato il pieno rispetto della normativa all’epoca vigente, benché la sentenza del tribunale – in sede di opposizione - sia stata poi pronunciata nel 2010. A questo punto, l’appello del Baioni doveva essere proposto con il reclamo ex art. 18 l.f. , sulla base della disciplina transitoria, di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 269 del 2007 , trattandosi evidentemente di «procediment[o] per la dichiarazione di fallimento pendent[e] alla data» dell’1/1/2008; il gravame è stato invece proposto con atto di citazione. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza dell’1/12/2016, ha annullato la sentenza del tribunale n. 627 del 2010 . Il tribunale di Macerata ha nuovamente rigettato l’opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto, come emerge dal dispositivo della sentenza n. 778 del 2021 del 27/7/2021 («rigetta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di fallimento n. 66/1995»). A fronte di tale sentenza – pronunciata in base al vecchio rito di cui al regio decreto n. 267 del 1942 -, il Baiano in base al regime transitorio di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 269 del 2007 , avrebbe dovuto presentare impugnazione con il deposito del reclamo entro il termine lungo fissato al 27/7/2021, trattandosi di «procedimento pendente» per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, a ben vedere, una volta che il tribunale di Macerata ha nuovamente rigettato l’opposizione alla sentenza di fallimento in estensione del socio occulto con la sentenza del 27/7/2021, non può farsi riferimento, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, al principio della ultrattività, in quanto la sentenza di prime cure, che ha rigetto l’opposizione, non poteva che essere impugnata con il reclamo ex art. 18 l.f. , come modificato dal d.lgs. n. 269 del 2007 . 17 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3622/2025 Numero sezionale 1508/2026 Numero di raccolta generale 9551/2026 Data pubblicazione 14/04/2026 Nella fattispecie in esame, il principio della ultrattività del rito deve necessariamente essere recessivo rispetto alla specifica norma transitoria di cui all’ art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 . 7.Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva delle controparti. P.Q.M rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2027 Ai sensi dell’ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002 , dà da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1 , se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 18 RG n. 3622/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] D’Orazio
Sentenza Cassazione n. 09551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris